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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Costituzione della riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari" nel comune di Noto;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 17 marzo 1983, 20 aprile 1983, 20 dicembre 1983, 8 febbraio 1984 e 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1983, quale soggetto, cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;

Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473 con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari";

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel comune di Noto.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nelle cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 III N.O., 277 IV S.E. e 277 III N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettere B 1 e B 2 l'area destinata a preriserva; con lettera B 1 l'area di preriserva destinata alle attività agricole e con lettera B 2 l'area di preriserva destinata alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'A.FF.DD.R.S., con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 marzo 1984.

SARDO INFIRRI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21].