
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 14 marzo 1984
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21
Costituzione della riserva naturale "Faggeta Madonia", ricadente nei comuni di Isnello, Castelbuono e Petralia Sottana.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Faggeta Madonia" nei comuni di Isnello, di Castelbuono e di Petralia Sottana;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 17 febbraio 1984 e 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 13 marzo 1984, quale soggetto, cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;
Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473 con la quale l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva "Faggeta Madonia";
Ritenuto di condividere le proposte;
Decreta:
E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale "Faggeta Madonia", ricadente nei comuni di Isnello, di Castelbuono e di Petralia Sottana.
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire interventi di restauro forestale dell'intero ecosistema.
Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 260 IV S.O. e 260 IV N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.
Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e preriserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 14 marzo 1984.
SARDO INFIRRI