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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Costituzione della riserva naturale "Foce del fiume Belice e dune limitrofe", ricadente nei comuni di Castelvetrano e Menfi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" nel comune di Castelvetrano e nel comune di Menfi;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 7 dicembre 1983 e del 13 marzo 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1983, quale soggetto, cui affidare la gestione, il comune di Castelvetrano, che si avvarrà della consulenza di un comitato di esperti designati dalle Università di Palermo e di Catania, nonchè dall'Associazione italiana WWF/Sicilia Occidentale, dalla Lega per l'ambiente e da "Italia Nostra";

Vista la nota del comune di Castelvetrano n. 5781 del 22 aprile 1983 con cui detto comune dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva "Foce del fiume Belice e dune limitrofe";

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale "Foce del fiume Belice e dune limitrofe", ricadente nel comune di Castelvetrano e nel comune di Menfi.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale integrale al fine di una conservazione e ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna tipica delle dune.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia 1:25.000 (F. I.G.M. 265 I N.E. e 265 I S.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Castelvetrano con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 marzo 1984.

SARDO INFIRRI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21].