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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Costituzione della riserva naturale "Le Montagne delle Felci e dei Porri", ricadente nei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 17 marzo 1983, del 20 dicembre 1983 e dell'8 febbraio 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1983, quale soggetto, cui affidare la gestione, il costituendo consorzio dei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, che affiderà gli interventi tecnici di riforestazione e di restauro ambientale all'A.FF.DD.R.S. e si avvarrà della consulenza scientifica di un comitato di esperti designati dalle tre Università siciliane e dalle associazioni naturalistiche;

Vista la richiesta congiunta, presentata in data 17 novembre 1983, dai comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina con la quale i suddetti comuni hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva in questione;

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Le Montagne delle Felci e dei Porri", ricadente nei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di conservare la vegetazione naturale e ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonchè difendere la fauna.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 (F. 244 IV S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al costituendo consorzio dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 marzo 1984.

SARDO INFIRRI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21].