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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 marzo 1999

G.U.R.S. 7 maggio 1999, n. 21

Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;

Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;

Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1998;

Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la Regione può procedere alla determinazione per talune categorie di impianti di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

Ritenuto di poter procedere all'individuazione di caratteristiche costruttive e di esercizio che consentano di escludere dall'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti talune attività individuate tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al 2° comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Ritenuto di dovere integrare con le prescrizioni del presente decreto le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203/88 alla data di pubblicazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i titolari di impianti ed attività compresi nell'allegato 1 del presente decreto e che possiedano caratteristiche costruttive e di esercizio come indicate nell'allegato 2, in luogo dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti sono tenuti a trasmettere alla provincia ed al L.I.P. - reparto chimico competenti per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dalla quale risultino, relativamente all'anno solare precedente e per ciascun impianto, le date e le relative operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento ivi comprese le sostituzioni dei filtri, nonché le quantità e la composizione dei solventi o dei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati.

A tal fine la ditta dovrà conservare per almeno due anni dall'acquisto:

- le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti;

- le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato 1 che non rispondono ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 a condizione che vengano utilizzate vernici ad acqua.

Art. 3

Restano validi i limiti di emissione fissati per ciascuna tipologia di impianto dalla normativa vigente, nonché dai provvedimenti autorizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 marzo 1999.

LO GIUDICE

Allegato 1

1) Pulizia a secco di tessuti e pellami in impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.

2) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.

3) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

4) Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

5) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

Allegato 2

1) Le fasi di applicazione, appassimento, essiccazione ed evaporazione dei prodotti vernicianti o solventi devono essere svolte in cabine o altre apparecchiature a tenuta dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti costituiti da uno stadio di adsorbimento a carbone attivo con carica non inferiore a 100 Kg. per il trattamento dei solventi, preceduto, per le attività di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'allegato 1, da uno stadio di abbattimento del particolato.

2) Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti e tenendo conto che non può essere superato il rapporto di 20 Kg. di sostanze organiche adsorbite per 100 Kg. di carbone attivo impiegato.

3) La temperatura degli effluenti all'ingresso del filtro a carboni attivi non sia superiore a 45 °C.