
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 29 marzo 1985
G.U.R.S. 6 luglio 1985, n. 28
Costituzione della riserva naturale "Monte Soro", ricadente nei comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Monte Soro" nei comuni di Cesarò e di Alcara Li Fusi;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 25 luglio 1984, 28 settembre 1984, 7 dicembre 1984, 20 dicembre 1984, 5 marzo 1985, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1984, quale soggetto cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, che si avvarrà di un comitato di consulenza composto dai rappresentanti designati dalle Associazioni naturalistiche rappresentate nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, della Università di Messina e dai comuni di Cesarò e di Alcara Li Fusi;
Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473, con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Monte Soro";
Ritenuto di condividere le proposte;
Decreta:
E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Monte Soro", ricadente nei comuni di Cesarò e di Alcara Li Fusi.
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine della conservazione dell'ecosistema forestale della faggeta.
Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella carta topografica IGM in scala 1:25.000 (fogli 261 IV N.E., 261 IV S.E., 261 I S.O., 261 I N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettere B1 e B2 l'area destinata a preriserva; con lettera B1 l'area di preriserva destinata agli interventi di miglioramento forestale e con lettera E2 l'area di preriserva destinata ad interventi di miglioramento ambientale ed impianti ricreativi, turistici e sportivi.
Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81 i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
La gestione delle riserve, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 29 marzo 1985.
PLACENTI