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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 marzo 1985

G.U.R.S. 6 luglio 1985, n. 28

Costituzione della riserva naturale "Lago Trearie", ricadente nei comuni di Randazzo e Tortorici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Lago Trearie" nei comuni di Randazzo e di Tortorici;

Considerato che il Consiglio R.P.P.N., nelle sedute del 17 maggio 1984, 13 giugno 1984, 25 luglio 1984, 20 dicembre 1984 e del 5 marzo 1985, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1984, quale soggetto cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, che si avvarrà della consulenza scientifica di un comitato composto da rappresentanti designati dai comuni di Randazzo e di Tortorici, dalle Università di Messina e Catania, dalle Associazioni naturalistiche rappresentante nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e dalla L.I.P.U.;

Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473, con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Lago Trearie";

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Lago Trearie", ricadente nei comuni di Randazzo e Tortorici.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine della conservazione dell'ecosistema lacustre.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnata dalla cartografia in scala 1:25.000 (foglio IGM n. 261 I N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserve e preriserve non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81 i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 marzo 1985.

PLACENTI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 luglio 1985, n. 28].