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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 giugno 1985

G.U.R.S. 27 luglio 1985, n. 31

Costituzione della riserva naturale "Macchia foresta del fiume Irminio", ricadente nei comuni di Ragusa e Scicli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 1978;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 ed in particolare l'art. 31 di detta legge;

Visti i verbali del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 21 maggio 1985 e del 28 maggio 1985;

Vista la deliberazione della provincia di Ragusa numero 578 del 3 giugno 1983;

Considerato che nelle dette sedute il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale si è espresso circa la costituzione della riserva naturale denominata "Macchia foresta del fiume Irminio", ricadente in territorio dei comuni di Ragusa e Scicli;

Considerato che il Consiglio regionale ha affermato la sussistenza intorno alla foce del fiume Irminio di un ecosistema di prevalente valore botanico e di una fascia di ecotone intorno a detto ecosistema indispensabile alla sopravvivenza di quest'ultimo;

Considerato ancora che il Consiglio regionale ha affermato la necessità anche storico-culturale della conservazione di detto tratto di costa che, con la sopravvenienza della macchia, costituisce l'ultima testimonianza di come le coste siciliane si presentavano storicamente;

Considerato altresì che il Consiglio regionale - sulla scorta anche di quanto contenuto nella relazione, allegato n. 2 al verbale del 29 settembre 1982 della commissione "A" del Consiglio stesso, recante la proposta di individuazione della riserva qui in parola - ha riaffermato la prevalenza delle motivazioni scientifico-storico-culturali rispetto alle problematiche tuttavia emerse durante gli incontri avvenuti successivamente con le forze politiche e sociali del luogo;

Considerata quindi la affermata necessità di salvaguardare la biogenesi della zona costiera, la serie dinamica della vegetazione culminante nelle rarissime espressioni di "Macchia foresta" del sopra e del retro duna, nonchè l'ecosistema ripariale del fiume Irminio;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale come sopra considerato;

Ritenuto quindi di dovere costituire la riserva speciale biologica qui in parola;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva denominata "Macchia foresta del fiume Irminio".

Art. 2

La riserva naturale di cui al superiore art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge citata, come riserva speciale biologica, ciò per il raggiungimento delle finalità espresse nelle motivazioni del presente decreto.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e pre-riserva sono quelle delimitate nella cartografia scala 1:25.000 (I.G.M. F. 276-III-Nord-Est) che fa parte integrante del presente decreto e precisamente: la zona denominata "A" comprende l'area di riserva, mentre la zona denominata "B" comprende quella di pre-riserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche, attività edilizie o di modificazione del suolo sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui al superiore art. 1, con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'adozione del presente decreto, nel quale saranno specificati diritti ed obblighi dell'ente affidatario e l'elenco delle modalità d'uso e divieti da osservarsi nella fruizione della riserva e della pre-riserva, sarà affidata all'amministrazione provinciale di Ragusa, che si avvarrà della consulenza dell'istituto di botanica e del dipartimento di biologia animale dell'Università di Catania.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 giugno 1985.

PLACENTI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 27 luglio 1985, n. 31].