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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 giugno 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34

Costituzione della riserva naturale "Monte Quacella", ricadente nel comune di Polizzi Generosa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Monte Quacella" nel comune di Polizzi Generosa;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 7 dicembre 1983, 18 aprile 1984, 17 maggio 1984 e del 13 giugno 1984, si è espresso in ordine alla tipologia e alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 17 maggio 1984, quale soggetto, cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana che si avvarrà della consulenza scientifica dell'Istituto di botanica dell'Università di Palermo;

Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473, con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Monte Quacella";

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 98/81, la riserva naturale "Monte Quacella" nel comune di Polizzi Generosa.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di preservare gli importanti e peculiari endemismi ivi esistenti.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (foglio 260 IV S.O. e foglio 260 III N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e a preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 1984.

PLACENTI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34].