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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 giugno 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34

Costituzione della riserva naturale "Fiume Fiumefreddo", ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Fiume Fiumefreddo" nei comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute dell'8 febbraio 1984, del 13 marzo 1984, del 18 aprile 1984, del 17 maggio 1984 e del 7 giugno 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 20 dicembre 1983 quale soggetto, cui affidare la gestione, il costituendo consorzio dei comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano, che si avvarrà della consulenza scientifica dell'Istituto di botanica dell'Università di Catania;

Viste le note n. 11011/82 del 21 marzo 1983 e n. 5855 dell'8 novembre 1983, rispettivamente dei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, con le quali i predetti comuni dichiarano la disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Fiume Fiumefreddo";

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Fiume Fiumefreddo", ricadente nei comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione della flora acquatica ed il ripristino, lungo gli argini, della vegetazione mediterranea.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (foglio 262 II N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al costituendo consorzio tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 1984.

PLACENTI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34].