
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 5 maggio 1987
G.U.R.S. 14 agosto 1987, n. 36
Istituzione dell'Ente Parco Etna.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Visto il D.P.R.S. n. 37/87 del 17 marzo 1987, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 4 aprile 1987, con il quale si è provveduto alla istituzione del "Parco dell'Etna";
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, occorre provvedere all'istituzione dell'Ente Parco, cui affidare la gestione del Parco dell'Etna;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale nella seduta del 25 marzo 1987;
Considerato che la Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana, ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 maggio 1987;
Ritenuto di dovere condividere i citati pareri;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è istituito l'Ente di gestione del Parco dell'Etna con la seguente denominazione "Ente Parco Etna", avente natura di ente di diritto pubblico con sede in Nicolosi (CT). Al predetto ente è affidata la gestione del Parco dell'Etna che viene esercitata dagli organi previsti dal citato art. 9 nell'ambito delle rispettive competenze.
L'Ente Parco Etna è sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente.
Entro 90 giorni dalla costituzione dell'ente, l'Ente Parco adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione e il funzionamento degli organi e degli uffici dell'ente stesso.
Il patrimonio dell'Ente Parco è costituito:
a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'ente;
c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Le entrate dell'Ente Parco sono costituite da:
1) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'ente;
2) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'ente ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
3) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
4) eventuali interventi finanziari derivanti da erogazioni dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità economica europea e da enti pubblici e privati e soggetti privati.
Gli atti degli organi del Parco sono soggetti al controllo di legittimità mentre quelli di cui al successivo art. 8 sono soggetti anche al controllo di merito.
Gli atti soggetti al controllo di legittimità sono comunicati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e diventano esecutivi ove non intervenga annullamento o richiesta di chiarimenti entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi.
Trascorsi dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti forniti dall'ente, gli atti si intendono approvati qualora non sia intervenuto provvedimento di annullamento.
Sono soggetti al controllo di merito, gli atti concernenti:
1) lo statuto dell'ente;
2) il bilancio preventivo da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno;
3) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;
4) l'organizzazione degli uffici e servizi con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale.
Il controllo di merito è esercitato mediante provvedimento di approvazione, da emanarsi entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto. Entro il termine predetto l'Assessorato territorio e ambiente dovrà comunque pronunciarsi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 5 maggio 1987.
PLACENTI