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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 giugno 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34

Costituzione della riserva naturale "Bosco di Alcamo", ricadente nel comune di Alcamo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Bosco di Alcamo" nel comune di Alcamo;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 17 maggio 1984 e del 7 giugno 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 17 maggio 1984 quale soggetto, cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana che si avvarrà della consulenza dell'Istituto di bonifica dell'Università di Palermo;

Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473, con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale "Bosco di Alcamo";

Ritenuto di condividere le proposte;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Bosco di Alcamo", ricadente nel comune di Alcamo.

Art. 2

La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di guidare la vegetazione verso lo stadio climax.

Art. 3

Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli 257 I N.E. e 258 IV N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 1984.

PLACENTI

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34].