
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO con D.A. 11/08/95.
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 luglio 1984
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34
Costituzione della riserva naturale "Zona di ovodeposizione delle tartarughe", ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa.
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L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Visto il D.A. n. 000207/84 del 29 giugno 1984 di approvazione di vincolo biennale su una fascia costiera di Lampedusa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Zona di ovodeposizione delle tartarughe" nel comune di Lampedusa e Linosa;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute del 30 settembre 1982, del 18 aprile 1984, del 17 maggio 1984 e del 7 giugno 1984, si è espresso in ordine alla riserva di che trattasi, pervenendo alla formulazione della proposta definitiva in ordine alla delimitazione ed alla tipologia rispettivamente nelle sedute del 18 aprile 1984 e del 7 giugno 1984, indicando, altresì, nella seduta del 17 maggio 1984, quale soggetto, cui affidare la gestione, il comune di Lampedusa e Linosa che si avvarrà della consulenza dell'Istituto di zoologia dell'Università di Palermo;
Ritenuto di condividere la proposta;
Decreta:
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E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Zona di ovodeposizione delle tartarughe", ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa.
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La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale speciale al fine di garantire condizioni ambientali atte alla riproduzione delle tartarughe marine e di approfondire le conoscenze scientifiche sul fenomeno della ovodeposizione dei detti animali nelle Isole Pelagie.
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L'area destinata a riserva è quella compresa all'interno della linea di delimitazione segnata nella cartografia I.G.M., in scala 1:25.000 (foglio 265 II S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
Al contorno delle zone delimitate come riserva non si individua l'area destinata a preriserva in quanto con D.A. n. 000207/84 del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 98, l'area di che trattasi è stata sottoposta a vincolo biennale.
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Nel territorio destinato a riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
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La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Lampedusa e Linosa con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 4 luglio 1984.
PLACENTI
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