
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 luglio 1984
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34
Costituzione della riserva naturale "Isole dello Stagnone di Marsala", ricadente nel comune di Marsala.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva naturale "Isole dello Stagnone di Marsala" nel comune di Marsala;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nelle sedute del 7 dicembre 1983, 17 maggio 1984 e del 3 luglio 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta, indicando, altresì, nella seduta del 17 maggio 1984, quale soggetto, cui affidare la gestione, il comune di Marsala, che si avvarrà della consulenza della Fondazione Whitaker, della Soprintendenza archeologica per la Sicilia occidentale e dell'Istituto di botanica dell'Università di Palermo;
Ritenuto di condividere le proposte;
Decreta:
E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Isole dello Stagnone di Marsala", ricadente nel comune di Marsala.
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di preservare la caratteristica flora alofila, le associazioni vegetali anch'esse caratteristiche, perchè legate all'ambiente salmastro, nonchè la presenza di diverse specie endemiche fra le quali alcune specie di limonium e la presenza dell'unica stazione relitta della composita calendula maritima.
Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (fogli 256 I S.E. - 257 IV S.O. - 257 III N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.
Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Marsala, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 4 luglio 1984.
PLACENTI