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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 marzo 2004

G.U.R.S. 23 aprile 2004, n. 18

Criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione.

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la direttiva n. 85/337 CE del 25 giugno 1985, concernente "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

Vista la direttiva n. 97/11, CE che modifica la direttiva n. 85/337;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994"), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);

Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale";

Considerato che la direttiva n. 97/11 avrebbe dovuto essere recepita entro il 14 marzo 1999;

Considerato che l'allegato III della direttiva n. 97/11 è comprensivo dell'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996;

Vista la comunicazione IP/04/40, adottata a Bruxelles il 13 gennaio 2004, con la quale la Commissione europea ha deciso di procedere contro Belgio, Italia, Spagna e Regno Unito per assicurare il rispetto della normativa comunitaria sulla valutazione d'impatto ambientale;

Ritenuta l'opportunità di dare urgente e immediata attuazione alla direttiva n. 97/11 CE, con riguardo alla documentazione necessaria per la valutazione di impatto ambientale individuata nell'allegato III della direttiva n. 97/11 CE, avente carattere generale e che non necessita di modifiche o integrazioni e avvalendosi della competenza assessoriale in tema di atti di indirizzo e coordinamento;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.

La documentazione necessaria per la valutazione ai fini del rilascio del parere, di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, è quella individuata nell'allegato A del presente atto, conforme all'allegato III della direttiva n. 97/11 CE.

Palermo, 23 marzo 2004.

PARLAVECCHIO

Allegato A

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

(DIR. N. 97/11)

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;

- del cumulo con altri progetti;

- dell'utilizzazione di risorse naturali;

- della produzione di rifiuti;

- dell'inquinamento e disturbi ambientali;

- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;

- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

- della natura transfrontaliera dell'impatto;

- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

- della probabilità dell'impatto;

- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.