Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 1986

G.U.R.S. 21 giugno 1986, n. 33

Approvazione dei parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 13 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Rep. 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82, datata 27 luglio 1984, n. 52, ed in particolare i punti 5 e 7;

Considerato che detta delibera ai punti 5.2. e 5.3.1. richiede l'obbligo delle prestazioni di idonee garanzie finanziarie da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per lo svolgimento delle fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che, per effetto del n. 1 del punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, è entrata in vigore la classificazione prevista al punto 1.2. della delibera stessa per i rifiuti speciali che sono da considerare tossici e nocivi;

Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore di detta classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, l'autorizzazione delle fasi dello smaltimento dei detti rifiuti deve essere accompagnata da opportune garanzie finanziarie;

Considerato che si rende necessario determinare in via provvisoria, ed in attesa dell'approvazione del piano di cui all'art. 6, lett. a, e della emanazione delle norme regionali di cui al medesimo articolo, lettera f, del D.P.R. 915/82, le garanzie finanziarie di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare i parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dei punti 5 e 7 della citata delibera del Comitato interministeriale n. 52 del 27 luglio 1984;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, con la quale viene stabilito che le garanzie da prestarsi a favore degli enti pubblici possono essere costituite da "fidejussione bancaria" o da polizza fidjussoria assicurativa;

Per i motivi sopra esposti;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 1

Il rilascio delle autorizzazioni delle fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, così come individuate dall'art. 16 del D.P.Rep. 10 settembre 1982, n. 915, è soggetto alla prestazione da parte del titolare dell'attività di smaltimento di garanzie finanziarie determinate in base alla seguente formula: T = Cs x P

dove:

T = ammontare della garanzia in lire;

C = costo standard determinato in base alla tabella allegata al presente decreto;

P = potenzialità dell'attività autorizzata, come espressa nella tabella anzidetta per unità o frazioni.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 2

L'ammontare delle garanzie finanziarie, determinato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si intende rivalutato di anno in anno, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale dell'anno in cui è stata assunta la deliberazione autorizzativa, rispetto alla data del 1° gennaio 1986.

Per le attività di stoccaggio definitivo in discarica, l'ammontare delle garanzie finanziarie resta determinato per il primo anno, in misura proporzionata al 30% della capacità di stoccaggio approvata ai sensi dell'art. 6, lettera C, del D.P.R. n. 915/82 e per successivi periodi aggiungendo a tale aliquota l'ammontare corrispondente ai quantitativi depositati nell'anno precedente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 3

Le garanzie finanziarie previste dal presente decreto dovranno essere prestate mediante presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Regione Siciliana, rilasciato da istituto bancario o assicurativo e sottoscritto per gli esclusivi fini contemplati dalla delibera del Comitato interministeriale n. 52 del 27 luglio 1984 in premessa citata, nonchè dal presente decreto e dal provvedimento autorizzativo richiesto, senza facoltà di diverso utilizzo e libero da ogni altro vincolo e procedura limitativa non espressamente sottoposti alla accettazione dell'Amministrazione regionale.

Sono ammesse:

- alla presentazione della fidejussione bancaria le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

- alla presentazione delle polizze fidejussorie assicurative le società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, numero 348, del decreto ministeriale 18 marzo 1983 e successive integrazioni.

La sottoscrizione delle garanzie finanziarie, determinate dall'Amministrazione regionale nella misura specifica per l'attività autorizzativa e sulla base delle modalità esposte all'articolo 1 del presente decreto, costituisce elemento di convalida dell'autorizzazione medesima, da intendersi, quindi, inefficace in carenza di tempestivo adempimento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 4

Il titolare dell'autorizzazione provvede, con cadenza annuale ed in concomitanza degli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 915/82, ad aggiornare l'importo delle garanzie finanziarie inviando alla Regione, Assessorato del territorio e dell'ambiente, l'atto di fidejussione conforme al disposto degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 5

La cessazione delle garanzie finanziarie può aver luogo su istanza del titolare della autorizzazione a seguito di cessazione delle attività ed alla scadenza determinata con apposito decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Art. 6

Le autorizzazioni relative alle fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ed ancora non scadute per avvenuta maturazione dei termini a suo tempo fissati nell'autorizzazione regionale, dovranno essere adeguate alla normativa contenuta nel presente decreto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 aprile 1986.

PLACENTI

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale  2 dicembre 2003.

Allegato

TABELLA ALLEGATA AL D.A. N. 188 DEL 19 APRILE 1986

1 - Espressione della potenzialità dell'attività P:

- Stoccaggio provvisorio - tonnellate/anno.

- Stoccaggio definitivo - tonnellate.

- Trattamento - tonnellate/anno.

- Incenerimento - tonnellate/anno.

- Raccolta e trasporto (valore minimo pari alla massima portata singola dei mezzi autorizzati) - tonnellate/anno - movimentate.

2 - Valori di costo standard Cs riferiti alle attività autorizzate:

- Stoccaggio provvisorio - L. 200.000/tonn.

- Stoccaggio definitivo in discarica di II categoria tipo B - L. 15.000/tonn.

- Stoccaggio definitivo in discarica di II categoria di tipo C - L. 20.000/tonn.

- Stoccaggio definitivo in discarica di III categoria - lire 100.000/tonn.

- Incenerimento - L. 25.000/tonn. (con un minimo di lire 300 milioni).

- Trattamento - L. 15.000/tonn.

- Raccolta e trasporto - L. 30.000/tonn. (con un minimo di L. 100.000.000).

Visto: PLACENTI