
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 maggio 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 22 agosto 1987, n. 37
Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 2 del 1978;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;
Visto il proprio D.A. n. 88 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale "Cavagrande del Cassibile", ricadente nei comuni di Noto, Siracusa e Avola;
Considerato che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla emanazione del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti della riserva naturale di che trattasi;
Visti i propri DD.AA. n. 95 del 13 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 marzo 1985 e n. 155 del 28 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 31 maggio 1986, con i quali è stato prorogato il termine fissato all'art. 5 del D.A. n. 88/84 sopra citato;
Premesso che:
- il suddetto schema di regolamento è stato inviato ai comuni interessati, per la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81 citata;
- la procedura di pubblicità espletata è conforme alla citata vigente normativa;
- avverso il suddetto schema di regolamento sono state prodotte n. 7 osservazioni;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso il proprio parere in ordine al regolamento citato ed alle osservazioni contro di esso prodotte, ritenendo di accogliere, per assicurare una disciplina omogenea nelle varie riserve naturali della Regione, le osservazioni aventi validità generale, anche se non presentate avverso il presente schema di regolamento;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio regionale citato nella seduta del 26 maggio 1987;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, relativo alla riserva naturale "Cavagrande del Cassibile" nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 maggio 1987.
PLACENTI
Nel territorio della riserva è consentito:
a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonchè mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre.
Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;
d) esercitare il pascolo nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco;
e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.
Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.
I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.
L'esercizio del pascolo di cui alla lettera d) richiede apposita autorizzazione da parte dell'E.G., il quale determina i limiti temporali, le zone e il numero dei capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi e fissa un termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.
Resta in ogni caso salvo il diritto dei proprietari di richiedere un corrispettivo ai titolari delle autorizzazioni di esercizio del pascolo.
Nel territorio della riserva è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonchè allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca.
Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
La pesca sportiva può essere autorizzata dall'ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la conservazione dell'ecosistema fluviale;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
i) accendere fuochi all'aperto;
l) praticare il campeggio;
m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri anima domestici;
o) raccogliere o manomettere fossili o minerali;
p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione delle autorità di P.S. - Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
t) modificare il regime delle acque o la loro composizione;
u) esercitare attività estrattive.
E' ammessa deroga:
- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonchè per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera g) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.
Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi.
L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata ad usi prevalentemente agro-silvo-pastorali.
In essa potranno altresì prevedersi strutture ricreative turistiche e sportive, destinate a fruizione collettiva.
Dovrà prevedersi, inoltre, la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.
Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.
Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.
Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 28 legge regionale entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.
Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.
Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonchè una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.
Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 52 del 21 agosto 1984.
Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:
a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;
b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:
1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta dell'ente gestore;
2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonchè nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:
a) esercitare attività estrattive;
b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
g) esercitare la caccia e l'uccellagione.
Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alla colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo.
I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
h) introdurre specie animali estranee alla fauna o alla flora tipiche e proprie della zona; eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive, con le disposizioni del presente regolamento e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.
La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.
Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.