
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO con D.A. 11/08/95.
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 maggio 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 22 agosto 1987, n. 37
Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale "Zona di ovodeposizione delle tartarughe", ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO con D.A. 11/08/95.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 2 del 1978;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;
Visto il proprio D.A. n. 214 del 4 luglio 1984, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale "Zone di ovodeposizione delle tartarughe", ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla emanazione del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti della riserva naturale di che trattasi;
Visti i propri DD.AA. n. 99 del 13 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 marzo 1985 e n. 151 del 28 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 31 maggio 1986, con i quali è stato prorogato il termine fissato all'art. 5 del D.A. n. 214/84 sopra citato;
Premesso che:
- il suddetto schema di regolamento è stato inviato al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81 citata;
- la procedura di pubblicità espletata è conforme alla citata vigente normativa;
- avverso il suddetto schema di regolamento è stata prodotta n. 1 osservazione;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso il proprio parere in ordine al regolamento citato ed alla osservazione contro di esso prodotta, ritenendo di accogliere, per assicurare una disciplina omogenea nelle varie riserve naturali della Regione, le osservazioni aventi validità generale, anche se non presentate avverso il presente schema di regolamento;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio regionale citato nella seduta del 26 maggio 1987;
Decreta:
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Articolo Unico
E' approvato il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, relativo alla riserva naturale "Zona di ovodeposizione delle tartarughe" nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 maggio 1987.
PLACENTI
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Allegato
RISERVA NATURALE SPECIALE
"ZONA DI OVODEPOSIZIONE DELLE TARTARUGHE"
MODALITA' D'USO E DIVIETI
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Nel territorio della riserva è consentito:
a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonchè mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
c) praticare la balneazione, salvo limitazioni nei periodi dell'anno in cui possa risultare di pregiudizio all'ovodeposizione e alla riproduzione delle tartarughe marine.
Tali periodi sono determinati dall'ente gestore entro 30 giorni dal decreto di approvazione del presente regolamento;
d) accedere a piedi; l'ente gestore può disporre delle limitazioni per determinati periodi dell'anno, al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica e di realizzare le finalità di conservazione naturalistica della riserva;
e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.
Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla - osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.
Le limitazioni temporanee di cui alle lettere c) e d) devono essere pubblicizzate con appositi cartelli, posti nei punti di accesso alla riserva.
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Nel territorio della riserva è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio, ivi compresa la apertura di nuove strade, piste, nonchè allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
e) asportare o danneggiare piante o parti di esse; il taglio di alberi forestali può essere effettuato previa autorizzazione dell'ente gestore;
f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
i) accendere fuochi all'aperto;
l) praticare il campeggio o il bivacco;
m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
o) esercitare il pascolo o effettuare lavori agricoli;
p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
l'E.G. può disporre ulteriori limitazioni all'accesso pedonale al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica e di realizzare le finalità di conservazione naturalistica della riserva;
q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. - Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
t) modificare il regime delle acque;
u) esercitare attività estrattive;
v) praticare la navigazione con qualsiasi mezzo.
E' ammessa deroga:
- al divieto di cui alle lettere g) e v) solo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonchè per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
- al divieto di cui alle lettere g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.
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