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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 aprile 2003

G.U.R.S. 16 maggio 2003, n. 22

Modifica del decreto 7 agosto 2002, concernente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 ed in particolare gli artt. 1, commi 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;

Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2001, recante "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

Considerato che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 372/99 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti compresi nell'allegato 1 dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;

Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2002 di individuazione degli impianti di competenza statale e dei termini, per gli stessi, di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 372/99;

Visto il decreto n. 633 del 7 agosto 2002, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, aveva stabilito il seguente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale:


Categoria attività industriale                  Data di presentazione istanze
Attività energetiche                            dall'1 al 31 gennaio 2003
Industria chimica                               dall'1 al 28 febbraio 2003
Industria dei prodotti minerali                 dall'1 al 31 marzo 2003
Produzione e trasformazione dei metalli         dall'1 al 31 luglio 2003
Gestione dei rifiuti                            dall'1 al 31 agosto 2003
Altre attività (esclusi allevamenti e macelli)  dall'1 al 30 settembre 2003
Allevamenti e macelli                           dall'1 al 29 febbraio 2004
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. GAB/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002 che, in relazione ai problemi organizzativi correlati al rispetto delle scadenze fissate dal decreto legislativo n. 372/99, invita a non procedere al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire in tempi brevi la pubblicazione delle stesse;

Visto l'art. 77, comma 3, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che dispone che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali, di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 377/88, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 96/61/CE, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale;

Visto l'art. 77, comma 4, della legge n. 289/02 che dispone che con D.P.C.M. saranno disciplinate le modalità di autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente (Stato - Regione) nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra espresso, occorra riformulare il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale nelle more della pubblicazione delle linee guida, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/99;

Per quanto sopra espresso;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 633 del 7 agosto 2002 viene modificato come segue:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99 si stabilisce il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale della Regione Siciliana, per le seguenti attività industriali esistenti e di competenza non statale, meglio specificate all'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 372/99".


Categoria attività industriale            Data di presentazione istanze
Attività energetiche                      dall'1 gennaio al 31 maggio 2003
Industria chimica                         dall'1 febbraio al 30 giugno 2003
Industria dei prodotti minerali           dall'1 marzo al 31 luglio 2003
Produzione e trasformazione dei metalli   dall'1 luglio al 31 agosto 2003
Gestione dei rifiuti                      dall'1 agosto al 30 settembre 2003
Altre attività
(esclusi allevamenti e macelli)           dall'1 settembre al 31 ottobre 2003
Allevamenti e macelli                     dall'1 febbraio al 29 febbraio 2004
Art. 2

Nel caso in cui il decreto di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/99, non sia pubblicato almeno 30 giorni prima delle scadenze stabilite nel comma precedente, i gestori presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro:

- 90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per le attività energetiche e per l'industria chimica;

- 120 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per l'industria dei prodotti minerali e della produzione e trasformazione dei metalli;

- 150 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di gestione di rifiuti e per le altre attività.

Art. 3

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 372/99, di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici, dovranno essere presentate in quattro copie, più una copia, della sintesi non tecnica, che sarà messa a disposizione per la consultazione del pubblico.

E' opportuna anche la consegna di una copia completa, su supporto informatico, necessaria ai fini dell'archivazione elettronica interna.

Le istanze di autorizzazione ed i relativi allegati tecnici dovranno essere inviate, oltre che a questo Assessorato, all'amministrazione provinciale ed ai dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. Sicilia competenti per territorio.

Art. 4

Per le unità produttive di un unico gestore, in cui sono svolte più categorie di attività, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 372/99, la presentazione dell'istanza deve avvenire alla prima tra le scadenze previste per le attività svolte nell'unità.

Art. 5

Nel caso in cui più gestori svolgano in una medesima area attività ricomprese nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 372/99, tecnicamente o funzionalmente connesse, i gestori delle singole attività devono presentare l'istanza alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività interconnesse.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 aprile 2003.

Il Presidente della Regione,

Assessore ad interim per il territorio e l'ambiente:

CUFFARO