
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 9 maggio 1988
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 6 agosto 1988, n. 34
Zonizzazione di massima e regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale dello "Zingaro".
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Visto il titolo V della citata legge regionale n. 98/81, recante norme particolari per l'istituzione della riserva orientata dello "Zingaro" e, in particolare, l'art. 36 della legge regionale n. 98/81, che detta norme circa la zonizzazione e regolamentazione della riserva orientata dello "Zingaro";
Vista la nota n. 6340 del 27 ottobre 1986 dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;
Visto il verbale delle deliberazioni n. 274 del 21 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, con cui è approvato il regolamento della riserva naturale orientata dello "Zingaro", con l'allegato "A" - Modalità d'uso e divieti;
Visto il verbale della seduta del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 3 marzo 1988, relativo al regolamento e la zonizzazione dello "Zingaro";
Ritenuto di condividere il parere di cui alla citata seduta del "Consiglio regionale";
Decreta:
Articolo Unico
Sono approvati la zonizzazione di massima ed il regolamento, recante modalità d'uso e divieti e norme concernenti la gestione della riserva naturale dello "Zingaro" che, allegati al presente decreto, costituiscono parte integrante di esso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 9 maggio 1988.
PLACENTI
Allegato "A"
REGOLAMENTO DELLA RISERVA DELLO "ZINGARO"
CAPO I
Modalità d'uso e divieti
Art. 1
Nel territorio della riserva è consentito:
a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonchè mutamenti di destinazione d'uso purchè funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzione, delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
b) esercitare, le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di impianti di serre e di uso di pesticidi;
c) esercitare il pascolo nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale nonchè attività zootecniche non condotte su scala industriale;
d) praticare la raccolta di prodotti vegetali a scopo alimentare, salvo eventuali limiti disposti dall'ente gestore anche solo a riguardo di certi periodi o a certe zone;
e) praticare l'escursionismo a cavallo in periodi definiti;
f) praticare il bivacco;
g) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.
Le opere relative al punto a), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.
I mutamenti di coltura di cui al punto b) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.
Le attività relative al punto c) potranno essere effettuate previa autorizzazione dell'ente gestore che le rilascerà in rapporto ad esigenze di contingentamento e degli interventi di ricostituzione degli ambienti naturali.
Le attività relative al punto e) ed f) potranno essere esercitate previa autorizzazione dell'ente gestore che le rilascerà in funzione del carico di persone, della salvaguardia ambientale e del traffico pedonale.
Art. 2
Nel territorio della riserva è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonchè allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca.
Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
i) accendere fuochi all'aperto;
l) praticare il campeggio;
m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
o) raccogliere o manomettere rocce, fossili e minerali;
p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti e cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessita di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
t) modificare il regime delle acque;
u) esercitare attività estrattive;
v) accedere con imbarcazioni a motore nel territorio della riserva;
z) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva.
E' ammessa deroga:
- ai divieti di cui alle lettere b), d), e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonchè per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera g) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati e per gli interventi dell'ente gestore finalizzati alla prevenzione degli incendi;
- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, per i soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore. In tal caso i veicoli devono essere muniti di contrassegno;
- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.
Il taglio di alberi forestali può essere effettuato previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera a) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni o di greggi;
- al divieto di cui alla lettera v) per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera g) per gli abitanti in immobili ricadenti nell'area segnata con lettera X nella zonizzazione, esclusivamente sulla strada esistente;
- al divieto di cui alla lettera g) per i fruitori della riserva per accedere alle aree di parcheggio, da ubicare ai margini della riserva.
CAPO II
Norme concernenti la gestione della riserva
Art. 1
L'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale, promuoverà la ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva.
L'ente gestore garantirà, altresì, l'osservanza delle modalità d'uso e dei divieti, contenuti nel presente regolamento.
Art. 2
I confini della riserva saranno segnalati a cura dell'ente gestore mediante tabellazione.
L'ente gestore provvederà ad apporre agli ingressi pedonali della riserva, lungo le strade carrozzabili di accesso e lungo il perimetro, appositi cartelli segnaletici recanti la dicitura: Regione Siciliana - Assessorato territorio ed ambiente - Azienda delle foreste demaniali - Riserva naturale dello "Zingaro".
Nei punti di accesso alla riserva l'ente gestore apporrà, inoltre, cartelli contenenti l'indicazione delle modalità d'uso della riserva e dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti, previsti dal presente regolamento.
I cartelli segnaletici, di cui ai commi precedenti, saranno conformi al modello predisposto dall'Assessorato.
Essi potranno contenere un simbolo della riserva proposto dall'ente gestore.
Il progetto di tabellazione, nonchè il simbolo della riserva saranno sottoposti dall'ente gestore all'Assessorato territorio e ambiente che provvederà all'approvazione sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Art. 3
L'ente gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al mantenimento degli ecosistemi dell'area protetta.
Art. 4
Entro un anno dalla data del decreto di approvazione della zonizzazione e del regolamento, l'ente gestore sottoporrà all'Assessorato del territorio e dell'ambiente un piano di sistemazione della riserva comprendente:
a) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
b) il tracciato dei sentieri finalizzati alle visite con l'indicazione dei criteri adottati per la scelta dei luoghi e dei materiali da impiegare per evitare danni all'ambiente protetto;
c) eventuali interventi di ripristino della copertura vegetale originaria;
d) eventuali progetti di restauro e di demolizione di fabbricati esistenti nell'area di riserva;
e) qualsiasi altro intervento necessario al miglior perseguimento delle finalità della riserva, ivi compresa la fruizione di essa;
f) progetti per la realizzazione di infrastrutture necessarie alla fruizione della riserva, già indicate nella zonizzazione utilizzando prioritariamente gli immobili esistenti.
Il piano, proposto dall'ente gestore, è approvato con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Art. 5
Le opere e gli interventi previsti nel piano di cui all'art. 4 del presente regolamento dovranno essere attuati dall'ente gestore entro i termini fissati nel decreto di approvazione del piano.
Varianti al piano potranno essere proposte dall'ente gestore durante il corso della gestione, solo se necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva.
Le varianti sono approvate con le medesime procedure relative al piano.
Art. 6
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi si avvarrà delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 2°, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.
Per la realizzazione dei compiti di cui al comma precedente l'ente gestore può immettersi con personale autorizzato in terreni di proprietà di soggetti privati per eseguirvi gli interventi necessari, salvo indennizzi per i proprietari.
Art. 7
Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 4 l'ente gestore consentirà le visite a piedi nell'area protetta, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 8
La gestione del centro - visita e dei servizi di assistenza turistico - culturale può essere affidata dall'ente gestore previo nulla osta dell'Assessorato territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, ad associazioni naturalistiche o a cooperative che abbiano, tra le finalità statutarie, lo svolgimento di tali attività.
Per queste ultime sarà data la preferenza a quelle formate da soggetti residenti nel territorio dei comuni nei quali ricade l'area protetta.
Art. 9
L'ente gestore, per l'espletamento dei compiti affidati si avvarrà della consulenza del Comitato tecnico scientifico, previsto per le altre riserve già affidate al medesimo ente gestore.