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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 agosto 1989

G.U.R.S. 28 ottobre 1989, n. 52

Istituzione della rete regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1988, n. 203;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della succitata legge n. 39/77, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 78/80, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può istituire reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali esistenti e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti;

Visto lo studio di fattibilità di un sistema di rilevamento dell'inquinamento atmosferico nella Regione Siciliana;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale per la tutela dell'ambiente nella seduta del 14 maggio 1982 (verbale n. 7);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 203/88, questo Assessorato deve procedere alla formulazione di piano di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, alla fissazione di valori limite di qualità dell'aria e di valori delle emissioni degli impianti, nonchè all'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinamenti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

Considerato che, per adempiere a quanto disposto dal succitato art. 4 del D.P.R. n. 203/88, si rende necessaria l'istituzione della rete regionale di cui sopra;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di dover procedere all'istituzione della rete regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 39/77 e per le finalità dell'art. 4 del D.P.R. n. 203/88, la rete regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Art. 2

Strutture della rete regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico sono:

- centro operativo regionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (nel seguito denominato COR);

- centro regionale di elaborazione dati (nel seguito denominato CRED);

- centri operativi provinciali (nel seguito denominati COP) presso le amministrazioni provinciali della Sicilia.

Art. 3

Le strutture di cui al precedente art. 2 avranno le seguenti funzioni:

- COR: gestione e supervisione dell'intero sistema regionale, ricezione dei dati di tutto il sistema, verifica ed inoltro al centro elaborazione;

- CRED: elaborazione dei dati acquisiti, costituzione di una banca dati, studi e ricerche per il miglioramento del sistema e la programmazione degli interventi;

- COP: gestione del sistema a livello provinciale, elaborazione e trasmissione dei dati rilevati al COR, ricezione di istruzioni e informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 agosto 1989.

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