
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 9 novembre 1989
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 dicembre 1989, n. 58
Istituzione del Parco delle Madonie e del relativo ente di gestione.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Visto il proprio D.A. n. 119 del 30 marzo 1985, con il quale è stato nominato, tra l'altro, il commissario regionale ad acta per la proposta per l'istituzione del Parco delle Madonie;
Vista la proposta per l'istituzione del Parco delle Madonie presentata dal commissario ad acta in data 30 luglio 1986;
Considerato:
- che la proposta per l'istituzione del Parco delle Madonie è stata resa di pubblica ragione, mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e che i comuni interessati hanno regolarmente pubblicato la suddetta proposta;
- che avverso la proposta di istituzione del Parco delle Madonie sono state presentate le seguenti osservazioni:
I - associazioni Lega per l'ambiente, LIPU, Italia Nostra, WWF;
I/bis - associazione WWF;
II - federazione italiana sport invernali;
III - associazione "Amici di Piano Battaglia";
IV - camera del lavoro territoriale comprensorio Termini, Cefalù, Madonie;
V - confcoltivatori;
VI - istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castelbuono;
VII - comune di Cefalù;
VIII - comune di Pollina;
IX - comune di Gratteri;
X - comune di Isnello;
X/bis - comune di Isnello;
X/ter - comune di Isnello;
XI - sig. Monteleone Antonino di Isnello;
XII - sac. Don Giuseppe Scelsi di Isnello;
XIII - sigg. Mogavero D. e Iraci C. di Isnello;
XIV - comune di Collesano;
XV - sig. Colombo Antonino di Collesano;
XVI - sindaco del comune di Castelbuono;
XVI/bis - consiglieri comunali di Castelbuono;
XVII - gruppo ambiente di Castelbuono;
XVIII - avv. Mercanti Antonio di Castelbuono;
XIX - consigliere comunale di Castelbuono sig. Spallino G.;
XX - sig. Bonomo Giuseppe di Castelbuono;
XXI - comune di Scillato;
XXII - consiglio comunale di Polizzi;
XXIII - comune di Petralia Sottana;
XXIV - sig. Provenzano ed altri di Petralia Sottana;
XXV - sig. Nigrelli ed altri di Petralia Sottana;
XXVI - sig.ra Valenza Domenica Grazia di Petralia Sottana;
XXVII - parroco Don Giuseppe Castiglia di Petralia Sottana;
XXVIII - sig. Carapezza ed altri di Petralia Sottana;
XXIX - sac. Don Giuseppe Scelsi di Petralia Sottana;
XXX - sig. Cimino Giuseppe di Petralia Sottana;
XXXI - sig. Di Gangi di Petralia Sottana;
XXXII - comune di Petralia Sottana;
XXXIII - sig. Puleo Pietro ed altri di Petralia Sottana;
XXXIV - comune di Castellana Sicula;
XXXV - sig. Mascellino Ruggero di Castellana Sicula;
XXXVI - cittadini di Sclafani Bagni e Caltavuturo;
XXXVII - comune di Caltavuturo;
XXXVII/bis - consiglio comunale di Caltavuturo;
XXXVIII - comune di Geraci Siculo;
XXXIX - sig. Filippone Mariano ed altri di Geraci Siculo;
XL - sig. Maggio Lorenzo ed altri di Geraci Siculo;
XLI - sig. Neglia Giacomo di Geraci Siculo;
XLII - sig. Fiorentino Giuseppe ed altri;
XLIII - sig. Musciotto Giuseppe di Geraci Siculo;
XLIV - comune di San Mauro Castelverde;
- che il commissario regionale ad acta in data 18 gennaio 1989 ha formulato motivate deduzioni sulle osservazioni presentate;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha proceduto all'esame della proposta istitutiva del parco, anche sulla base delle osservazioni e delle deduzioni del commissario ad acta, nelle sedute del 18 gennaio 1989, 24 gennaio 1989, 6 febbraio 1989, 13 febbraio 1989, 16 febbraio 1989, 20 febbraio 1989, 24 febbraio 1989, 4 marzo 1989, 16 marzo 1989, 19 aprile 1989 e che nella seduta del 20 aprile 1989 ha espresso parere sulla proposta, sulle osservazioni e deduzioni;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 aprile 1989 suddetta, con il quale il Consiglio regionale medesimo ha ritenuto la proposta di istituzione del Parco delle Madonie presentata dal commissario regionale meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni discendenti dall'esame delle osservazioni e dalle considerazioni nello stesso svolte, con la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del parco e con la delimitazione di cui agli elaborati allo stesso voto allegati;
Vista la propria nota n. 43966 del 23 giugno 1989, con la quale lo schema di decreto è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 14/88, unitamente agli elaborati nella stessa nota citata, alla Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana;
Vista la nota n. 8300 del 7 agosto 1989, con la quale è pervenuto il parere reso dalla Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" sulla proposta di Parco delle Madonie;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 18 ottobre 1989;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, occorre provvedere, altresì, all'istituzione dell'ente parco cui affidare la gestione del Parco delle Madonie;
Ritenuto di dovere procedere all'istituzione del Parco regionale delle Madonie e dell'ente parco relativo;
Visto il parere n. 14131 del 3 novembre 1989, espresso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, relativo all'esercizio di facoltà di deroga ai divieti di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 14/88;
Ritenuto che, nella misura in cui ciò sia compatibile con la tutela dell'interesse pubblico naturalistico, si debba, altresì, raggiungere la finalità pubblica dell'utilizzo per usi civili di risorse idriche delle Madonie, per l'approvvigionamento idrico della provincia di Caltanissetta;
Visto il voto espresso dal Consiglio regionale protezione patrimonio naturale nella seduta del l8 ottobre 1989, che al presente decreto si allega, sotto il numero 1, facendone parte integrante, relativo al progetto di "acquedotto Blufi primo tratto - progetto delle opere di integrazione e completamento - allaccio bacino Fosso Canna";
Considerato che il Consiglio regionale, con il voto di cui al superiore punto, ha ritenuto compatibile ai sensi dell'art. 24 della citata legge regionale n. 14/88, il progetto in parola con le finalità dell'istituendo parco e ciò con le prescrizioni ivi contenute;
Visto l'art. 16 della legge regionale n. 14 del 1988;
Ritenuto, per le finalità pubbliche sopra ricordate, di procedere alla deroga al divieto contemplato dalla lettera b) del citato art. 16 della legge regionale n. 14/88 per il progetto "acquedotto Blufi primo tratto - progetto delle opere di integrazione e completamento - allaccio bacino Fosso Canna";
Decreta:
E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 33 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 ed ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, il parco naturale regionale denominato "Parco delle Madonie", sulla base della proposta istitutiva citata in premessa, allegata al presente decreto, segnata di lettera "A", modificata ed integrata secondo il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, anch'esso allegato al presente decreto, segnato di lettera B 1, e con la delimitazione del territorio del Parco delle Madonie contenuta nella cartografia (scala 1:25.000) allegata al parere citato e segnata con lettera B 2.
La delimitazione del territorio del Parco delle Madonie e la sua articolazione zonale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 14/88, sono quelle individuate nell'allegato B 2 citato, che fa parte integrante del presente decreto.
La disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio, delimitato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, è quella di cui all'elaborato allegato al presente decreto che, segnato con lettera "C", ne costituisce parte integrante.
Le osservazioni alla proposta istitutiva del parco, presentate ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81, sono decise in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e citati in premessa.
E' istituito, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 14/88, l'ente di gestione del Parco delle Madonie con la seguente denominazione "Ente Parco delle Madonie" con sede in Petralia Sottana, avente natura di ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione del Parco delle Madonie si farà fronte con i decreti d'impegno di seguito elencati:
- n. 1615/88 del 16 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti;
- n. 1735/87 del 30 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti;
- n. 1660/88 del 23 dicembre 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
- n. 800/89 del 24 giugno 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti.
Per le finalità del presente decreto è autorizzata la deroga al divieto di cui alla lettera b) dell'art. 16 della legge regionale n. 14/88 relativamente al progetto "acquedotto Blufi primo tratto - progetto delle opere di integrazioni e completamento - allaccio bacino Fosso Canna", con le prescrizioni di cui al parere del Consiglio regionale del 18 ottobre 1989, allegato al presente decreto con il numero 1.
Il presente decreto, unitamente alla "disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del parco", all. C) ed alla cartografia in scala 1:25.000, all. B 2), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I rimanenti atti saranno depositati presso il gruppo XI dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a libera visione del pubblico.
Palermo, 9 novembre 1989.
PLACENTI
Allegato C
PARCO DELLE MADONIE
Disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del parco
1. Zone A.
1.1. Nelle zone A, oltre ai divieti di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade o piste e la realizzazione di elettrodotti;
b) prelevare terra, sabbia o altri materiali, salvo che per l'uso limitato alla manutenzione di marcati o di altri edifici rurali esistenti secondo le tipologie della zona in questione;
c) asportare raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali, salvo che per la ricerca scientifica;
d) esercitare la caccia e l'uccellagione;
e) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;
f) praticare il campeggio;
g) praticare la pastorizia;
h) introdurre veicoli a motore ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio.
1.2. Nelle zone A, in deroga ai divieti di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16, legge regionale n. 14/88, è consentito:
a) praticare l'escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionismo, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo su percorsi appositamente previsti e segnalati. L'Ente parco può precludere totalmente alcune aree alla visita;
b) esercitare interventi sui popolamenti forestali, esclusivamente a fini naturalistici, su parere vincolante del Comitato tecnico scientifico;
c) esercitare le attività antincendio evitando il taglio del sottobosco e limitando gli interventi di tipo strutturale (fasce taglia-fuoco, piste di penetrazione) a quelli strettamente necessari.
Le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi dovranno essere disattivate;
d) svolgere attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente parco. Sono consentite le installazioni di impianti di monitoraggio ambientale;
e) il mantenimento delle recinzioni ritenute strettamente necessarie e che non impediscono i liberi spostamenti della macrofauna.
f) effettuare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali o statali, di strade rurali ed armentizie necessarie per il collegamento fra zone diverse del parco;
g) effettuare opere di restauro ambientale previo parere vincolante del Comitato tecnico scientifico del parco;
h) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5 della presente disciplina.
2. Zone B.
2.1. Nelle zone B, oltre ai divieti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo le deroghe consentite;
b) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;
c) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
d) esercitare la caccia e l'uccellagione;
E' altresì vietato quanto previsto alle lettere b) e c) dei divieti per le zone A, salvo deroghe consentite.
2.2. Nelle zone B è consentito, anche in deroga all'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88:
a) esercitare le attività agricole, nelle aree già destinate a questi fini. Se compatibile, sarà ammessa la coltivazione e raccolta di piante officinali, piante aromatiche, secondo le indicazioni dell'Ente parco;
b) esercitare interventi sui popolamenti forestali prevalentemente a fini naturalistici. Gli interventi di manutenzione dovranno osservare le indicazioni relative alla salvaguardia dei pascoli naturali e potranno prevedersi specifici accordi di pascolo regolamentato;
c) effettuare la manutenzione, il restauro di abitazioni, edifici rurali, rifugi, marcati, mantenendone le caratteristiche tipologiche (interventi di cui alle lettere a), b), c), art. 20, legge regionale n. 71/78);
d) la realizzazione di magazzini, depositi attrezzi etc. ed infrastrutture strettamente necessarie alle attività agro - silvo - pastorali esistenti secondo le tipologie costruttive locali con uso prevalente di materiali tipici della zona;
e) l'accesso motorizzato ai fondi per attività produttive, con la possibilità di realizzare stradelle di accesso, nel caso che il fondo ne sia totalmente sprovvisto;
f) razionalizzare e sistemare la viabilità rurale, forestale, trazzerale, secondo il piano di viabilità di servizio del Parco, l'eventuale sistemazione con tipologie appropriate ai siti (larghezza fondo stradale ecc.) di tracciati esistenti a carattere comunale ed intercomunale che rientrino nel progetto di viabilità al servizio del parco, escluso ogni ampliamento;
g) effettuare la manutenzione ordinaria di strade statali, provinciali, comunali, interpoderali, di elettrodotti, di acquedotti, di opere di captazione esistenti, ricadenti entro i confini delle zone;
h) esercitare le attività antincendio. Le misure di prevenzione, anche in terreni privati, dovranno essere previste secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico;
i) esercitare le attività silvo-colturali e pastorali nonchè le attività zootecniche purchè non condotte su scala industriale;
l) esercitare l'escursionismo a piedi, a cavallo e con gli sci, esercitare lo sci alpinismo e lo sci di fondo. Gli itinerari consigliati dal piano di settore della fruizione turistica e sportiva dovranno prevedere la sistemazione dei percorsi e le modalità di accesso ai centri di servizio e di accesso agli itinerari;
m) svolgere attività di ricerca scientifica;
n) esercitare le attività sportive, previa autorizzazione dell'ente parco, che non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi. Per le attività sportive dello sci, quali discesa e slalom, è consentito il mantenimento degli impianti di risalita già esistenti.
Sono in ogni caso escluse attività quali: automobilismo, trial, motocross, motociclismo, motoalpinismo, ecc.
o) effettuare interventi di difesa del suolo;
p) raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare, salvo divieti e limiti concernenti quantità, luoghi, specie e modalità che saranno espressamente indicati dagli organi dell'ente parco;
q) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5 della presente disciplina.
2.3. Deroghe.
Il recupero di aree di cave abbandonate è consentito in deroga al divieto di cui alla lettera d) dell'art. 17, legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16, legge regionale n. 14/88, secondo le previsioni delle indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione ed il restauro ambientale (art. 26, lett. d), legge regionale n. 98/81).
3. Zone C.
3.1.1. Nelle zone C altomontane, oltre ai divieti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio;
b) esercitare la caccia e l'uccellagione;
c) danneggiare, disturbare o catturare animali, raccogliere e distruggere nidi o uova;
d) introdurre specie estranee alla fauna e alla flora della zona;
e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
f) accendere fuochi all'aperto;
g) esercitare attività industriali, compresa quella estrattiva;
h) realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
3.1.2. In deroga ai divieti di cui al punto precedente, nelle zone C altomontane è consentito:
a) effettuare sui manufatti esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
b) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa autorizzazione dell'ente parco;
c) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
d) effettuare ripopolamenti e altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5 della presente disciplina.
3.1.3. Nelle more dell'adozione del piano territoriale e con le procedure di cui all'art. 24, ultimo comma della legge regionale n. 14/88, nel caso di necessità d'intervento (riqualificazione e razionalizzazione dell'esistente, carenze di strutture ricettive e sportive, utilizzazione di finanziamenti, inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo, salvaguardia ambientale, ecc.) i comuni nel cui territorio ricadono le zone C altomontane e dove sono presenti insediamenti turistico-ricettivi e/o residenze stagionali possono presentare agli organi del parco i piani di intervento corredati da progetti di:
a) servizi a rete, fognante e sistemi di depurazione, elettrica, idrica, telefonica;
b) razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi.
3.1.4. Per gli interventi rivolti a riqualificare i servizi di sport invernali nella zona C di Piano Battaglia, nelle more dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento, sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente parco, sentito il Comitato tecnico scientifico:
- la manutenzione delle piste di discesa site su Monte Mufara, d'intesa con l'Azienda foreste demaniali Regione Siciliana;
- il ripristino di impianti di risalita;
- la localizzazione di piste di sci di fondo;
- i servizi connessi.
3.1.5. Per gli interventi dei soggetti privati di cui alla lettera a) del punto 3.1.2. relativi al potenziamento della ricettività esistente e di riqualificazione degli spazi esterni alle strutture ricettive esistenti per servizi sportivi - ricreativi, culturali - ricreativi e religiosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- i progetti di massima sono presentati dai proponenti al comune, che li trasmette all'Ente parco per il previsto nulla osta di massima nel quale saranno indicate, se necessarie, le prescrizioni utili alla definizione progettuale esecutiva nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche dell'area interessata;
- per la realizzazione degli interventi di cui al presente punto, possono prevedersi incrementi, non superiori a 1/3, del volume degli edifici esistenti.
3.2.1. Nelle zone C pedemontane, oltre ai divieti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio;
b) esercitare la caccia e l'uccellagione;
c) danneggiare, disturbare o catturare animali, raccogliere e distruggere nidi o uova;
d) introdurre specie estranee alla fauna o alla flora della zona;
e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
f) accendere fuochi all'aperto;
g) esercitare attività industriali, compresa quella estrattiva;
h) realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
3.2.2. In deroga ai divieti di cui al punto precedente, nelle zone C pedemontane, è consentito:
a) effettuare sui manufatti esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
b) realizzare, se strettamente necessario, strutture edilizie per la conduzione del fondo con tipologie del patrimonio edilizio rurale madonita (magazzini, depositi attrezzi, ecc.), in quanto compatibili con le destinazioni attuali o future delle aree in questione;
c) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa autorizzazione dell'Ente parco;
d) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
e) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5; nel caso di accertato sovrappopolamento del coniglio selvatico l'ente parco può predisporre, per singole zone, piani di cattura e/o di abbattimento previo parere del Comitato tecnico scientifico.
3.2.3. Per gli interventi dei soggetti privati di cui alla lettera b) del punto 3.2.2., si applicano le disposizioni di cui al punto 3.1.5.
3.3.1. Nelle zone C puntuali, oltre ai divieti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) realizzare nuove costruzioni e nuovi tracciati stradali;
b) esercitare la caccia e l'uccellagione;
c) danneggiare, disturbare o catturare animali, raccogliere e distruggere nidi o uova;
d) introdurre specie estranee alla fauna o alla flora della zona;
e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
f) accendere fuochi all'aperto;
g) esercitare attività industriali, compresa quella estrattiva;
h) realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
3.3.2. In deroga ai divieti di cui al punto precedente, nelle zone C puntuali, è consentito:
a) effettuare sui manufatti esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
b) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, previa autorizzazione dell'Ente parco;
c) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
d) effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5 della presente disciplina.
3.3.3. Nelle more dell'adozione del piano territoriale di coordinamento, per gli interventi da effettuare nelle zone "C" cosiddette puntuali, in considerazione che l'individuazione, nella cartografia in scala 1:25.000 riportante la zonizzazione del parco è fatta con simbolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di intervento, l'Ente parco, entro 60 giorni dall'istituzione, procederà alla delimitazione, su cartografia in scala 1:2.000 della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie.
Nei successivi 90 giorni l'Ente parco, su parere del Comitato tecnico scientifico se costituito o, in mancanza, del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, adotterà piani di sistemazione delle aree come sopra delimitate.
Nelle zone "C" puntuali circondate da territori classificati come zone "A" o "B", sono in ogni caso escluse la creazione di nuovi tracciati stradali, la modificazione tipologica delle strade esistenti e la costruzione di nuovi edifici.
4. Zone D.
4.1. Nelle zone D, oltre ai divieti previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/88, è altresì vietato:
a) accendere fuochi all'aperto ad eccezione di quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e silvo-culturali;
b) esercitare la caccia e l'uccellagione e danneggiare, raccogliere o distruggere nidi o uova;
c) costituire depositi di scorie radioattive nel suolo o nel sottosuolo;
d) estrarre inerti dagli alvei dei corsi d'acqua.
4.2. Nelle zone D sono consentite le attività e le opere di cui all'art. 10, legge regionale n. 14/88, nonchè la predisposizione di piani di recupero ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
E' consentito, altresì, effettuare ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica nei limiti di cui al punto 5 della presente disciplina.
Nel caso di accertato sovrappopolamento del coniglio selvatico, è consentito predisporre, per singole zone, piani di cattura e/o di abbattimento, previo parere del Comitato tecnico scientifico.
E' altresì consentito esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.
4.3. Le attività di estrazione mineraria e di cava sono sottoposte in via preventiva al nulla osta del presidente del parco, sentito il Comitato tecnico scientifico.
4.4. Gli interventi di sistemazioni idrauliche e idraulico - forestali, i piani ed i progetti di difesa e sistemazione del suolo, sono soggetti al nulla osta del presidente dell'Ente parco, sentito il Comitato tecnico scientifico.
4.5. Ai fini dell'autorizzazione di progetti di interesse nazionale o regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici vigenti alla data del decreto istitutivo del parco, è necessario acquisire anche il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e sentire l'Ente parco.
4.6. Per gli interventi relativi all'agriturismo ed al turismo rurale nelle zone D è consentito l'ampliamento con caratteristiche tipologiche proprie degli edifici esistenti, previo nulla osta dell'Ente parco.
I predetti fabbricati possono essere ampliati ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 71/78.
5. L'Ente parco elaborerà un piano per la gestione faunistica, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed adesso scomparse, sarà preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi saranno necessari per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Essi dovranno in ogni caso essere effettuati a partire da popolazioni autoctone per garantire il mantenimento del pool genico originario di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo. Nell'intervenire sugli equilibri nelle catene trofiche si cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri predapredatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie inselvatichite tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro - silvo - pastorali, l'ente potrà predisporre piani di cattura o abbattimento e ne curerà l'esecuzione.
6. Norme transitorie.
Nelle zone ove le previsioni urbanistiche siano divenute inefficaci in seguito all'istituzione del parco e sino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento, vige la seguente disciplina:
a) per le costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78;
b) per le aree libere si applica la normativa vigente per le zone agricole compatibilmente con le finalità del parco;
c) le zone artigianali - industriali previste negli strumenti urbanistici vigenti possono essere confermate dall'Ente parco, sentito il Comitato tecnico scientifico, ove non contrastino con le finalità del parco.
6.1. Nelle more dell'adozione del regolamento del parco di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14/88, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio dovranno essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale da parte dell'Ente parco.
6.2. Sino a quando la zonizzazione del parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le zone attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico delimitante il confine tra la zona A e la zona B o in stretta contiguità ad esso, in considerazione che la scala 1: 25.000 sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non consente la precisa individuazione di singole aree coltivate di piccole dimensioni, devono intendersi escluse dalla zona A ed incluse nella zona B.
7. Rifugi, edifici comunali, caserme, osservatori, impianti di telecomunicazione.
I rifugi e le case comunali esistenti lungo gli attuali itinerari escursionistici se ricadenti in zona A possono essere acquisiti dall'Ente parco ai sensi dell'art. 21, legge regionale n. 98/81.
Negli stessi ed in quelli ricadenti in zona B sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo al fine di renderli funzionali per le finalità dell'Ente parco (controllo e gestione ambientale, ricoveri, bivacchi o pernottamenti per gli escursionisti).
Per i rifugi di Cozzo Luminario sono consentiti gli ampliamenti nella misura massima del 30% della superficie dell'edificio esistente.
L'altezza massima non potrà superare peraltro quella dell'edificio esistente.
Sono consentiti altresì ampliamenti e realizzazioni di strutture necessarie alla ricerca scientifica ed agli impianti, di telecomunicazioni esistenti.
Negli osservatori esistenti sono consentiti, oltre gli interventi di cui al comma precedente, modifiche e interventi indispensabili per le finalità della ricerca scientifica.
Nelle aree attualmente già destinate e nelle aree di pertinenza degli osservatori scientifici sono consentiti interventi per l'installazione di impianti di telecomunicazione.
8. Interventi per la tutela della qualità e smaltimento delle acque - smaltimento dei rifiuti.
Nel territorio dei comuni interessati al parco l'Ente parco è autorizzato a realizzare intese, con le modalità di cui all'art. 24, ultimo comma, legge regionale n. 14/88, con i comuni per la tutela della qualità dei corpi idrici, per interventi integrati di gestione, valorizzazione e riqualificazione dei sistemi di smaltimento dei reflui.
9. Sede del parco.
Si individua nel comune di Petralia Sottana la sede principale del parco, stante la qualità e quantità di servizi del territorio che vi gravitano nonchè la significatività storica e culturale che tale centro assume nelle Madonie.