
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 giugno 2000
G.U.R.S. 15 settembre 2000, n. 42
Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986;
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ed, in particolare, l'art. 2 che definisce la figura di tecnico competente;
Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della suddetta legge;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 27 gennaio 1996, con il quale venivano impartite le direttive per la presentazione delle istanze per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 457/17 dell'1 luglio 1996;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 2, che definisce i criteri per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della figura di "tecnico competente in acustica";
Ritenuto alla luce del suddetto D.P.C.M. di dovere meglio definire le modalità di presentazione delle istanze e le procedure interne per l'istruttoria delle stesse;
Decreta:
Le istanze per l'ottenimento del riconoscimento di "tecnico competente" di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dovranno essere presentate in bollo all'Assessorato del territorio e dell'ambiente da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e potranno essere redatte anche sotto forma di autocertificazione; dovranno inoltre contenere l'elenco dettagliato delle prestazioni svolte relativamente alle attività di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998.
In particolare, al fine di potere valutare il requisito della non occasionalità dell'attività svolta, necessario all'accoglimento dell'istanza, dovranno essere evidenziati i periodi nei quali si è operato, e, per ciascuna prestazione effettuata:
- il committente pubblico o privato;
- la data di ricevimento dell'incarico, e qualora lo stesso sia stato svolto in collaborazione o in rapporto subordinato, l'attestazione sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'incarico;
- una breve descrizione della prestazione effettuata, con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.
Al fine della valutazione delle istanze di cui sopra, è istituito presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente un nucleo di valutazione composto da cinque funzionari dell'Assessorato stesso che si riunirà con cadenza mensile.
La documentazione presentata verrà valutata dal nucleo di cui sopra ed in caso di rispondenza della stessa ai requisiti previsti dalle norme in materia l'Assessorato provvederà al rilascio del relativo attestato di riconoscimento.
In qualsiasi momento l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione della documentazione giustificativa a corredo di quanto autocertificato dai soggetti richiedenti.
Ai fini della pubblicità degli atti l'elenco già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 ottobre 1999, n. 48 verrà integrato con i nuovi nominativi dei tecnici competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con cadenza annuale a cura del gruppo XVII dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 giugno 2000.
MARTINO