
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 giugno 2001
G.U.R.S. 31 agosto 2001, n. 43
Istituzione della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il rapporto istruttorio prot. n. 115 del l8 aprile 1996, con il quale il gruppo di lavoro 44° - delle riserve - ha proposto la modifica della scheda tecnica ME/1 di cui al Piano suddetto in quanto non rappresentativa delle emergenze ambientali presenti nella riserva e la conseguente modifica della perimetrazione;
Visto il parere espresso nella seduta del 27 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) condivide e fa proprio il parere favorevole espresso dalla Commissione II nella seduta del 3 febbraio 1999 in ordine alla modifica della scheda tecnica nel testo che di seguito si riporta: "Stagni costieri salmastri che, per la loro comunicazione con il mare, rappresentano un ambiente di transizione in equilibrio dinamico con l'ambiente marino; sede di flore specializzate di ambienti umidi salmastri; utilizzati come stazioni di sosta dagli uccelli migratori. Il lago Faro, per la sua particolare conformazione, rappresenta un raro esempio di bacino meromittico, oggetto di studio e di ricerche da parte di specialisti a livello internazionale. Questi caratteri, conservati a tutt'oggi nonostante l'intensa urbanizzazione dell'area, meritano di essere tutelati e valorizzati";
Visto l'ulteriore parere espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 9 maggio 2001, con il quale si ratifica la relazione sintetica sulle motivazioni scientifiche, allegata al verbale della commissione II del 9 maggio 2001 a firma dei proff. Bonfiglio, Bruni e Lo Paro, che estende alle "aree dunali e retrodunali della Laguna di Capo Peloro la presenza di biotopi floristicamente ricchi con specie di vegetazione psammofila ad alta vulnerabilità o rischio di scomparsa, nonché talune specie vegetali tipiche di ambiente alofilo e dei litorali sabbiosi costieri, riscontrabili in pochi ambienti del bacino Mediterraneo.
La tutela della fascia costiera nel versante ionico è anche giustificata dall'esistenza di una particolare e poco comune formazione rocciosa (beach rock) estesa lungo la zona intertidale ed espressione di processi diagenetici legati ad equilibri fisico-chimici controllati da fattori climatici.
La formazione del "beach rock" della Laguna di Capo Peloro è assai probabilmente legata all'attività tettonica ben nota dell'area dello Stretto di Messina.
Per tale suo significato geologico e geomorfologico, l'inclusione nell'area di preriserva aggiunge un ulteriore valore naturalistico da tutelare e studiare...
Inoltre la presenza di piccole pozze, formatesi lungo il cordone roccioso litorale che va da Ganzirri a Torre Faro, ha permesso l'insediamento di molluschi, artropodi e foraminiferi endemici...";
Visti gli stralci dei verbali delle sedute di commissione II del 29 giugno 1998 e del 12 giugno 2000 e del C.R.P.P.N. del 4 novembre 1998 e del 12 giugno 2000 circa l'approvazione parziale delle modifiche della perimetrazione proposte relativamente allo stralcio dalla riserva della proprietà della sig.ra Minutoli;
Considerato che nel corso dei lavori tenuti dalla commissione II del C.R.P.P.N. nella seduta del 2 maggio 2001 in ordine allo stato dell'arte delle procedure inerenti l'istituzione delle rimanenti 10 riserve naturali di cui al Piano regionale non ancora istituite tra le quali la riserva della Laguna di Capo Peloro, il prof. Lo Paro illustra "le motivazioni per le quali è necessario apportare alcune modifiche alla perimetrazione della stessa prevedendo l'ampliamento della riserva alla superficie del canale di collegamento del Pantano piccolo con le acque del Tirreno nonché anche a parte dell'area litoranea tirrenica a nord dello stesso e prevedendo ancora l'ampliamento della riserva anche a parte dell'area litoranea ionica a sud del Pantano grande.";
Vista la determinazione del C.R.P.P.N. del 9 maggio 2001, che in ordine alla modifica della perimetrazione della riserva di che trattasi testualmente recita:
"Vista la proposta di parere formulata dalla commissione II nella seduta di lavoro del 9 maggio 2001, il C.R.P.P.N., condivise le molteplici motivazioni scientifiche illustrate durante i lavori di commissione, approva la proposta di riperimetrazione e connessa zonizzazione dell'area naturale protetta in parola così come riportato nella cartografia scala 1:10.000, allegata al verbale della commissione suddetta e che prevede il regime di tutela articolato come segue:
Zona A
- il Pantano piccolo ed il Pantano grande così come delimitati nella suddetta cartografia.
Zona B
- il canale di collegamento tra i due Pantani, denominato Margi;
- i canali di collegamento dei Pantani con i mari Tirreno e Ionio (Canale degli Inglesi, Faro, Due Torri e Catuso);
- zona litorale compresa tra il limite di demarcazione del demanio marittimo e la zona intertidale inclusa ed estesa, ininterrottamente, dal punto 1, ubicato ad ovest del Canale degli Inglesi, al punto 2, ubicato in corrispondenza dello sbocco a mare del Canale Catuso, così come riportato nella già citata cartografia allegata al parere della commissione, salvo la verifica di accertamento di incompatibilità con le previsioni urbanistiche.";
Vista la nota del gruppo XII n. 472 del 5 giugno 2001, con la quale il segretario del C.R.P.P.N. attesta che in pari data il Dipartimento regionale urbanistica ha comunicato l'inesistenza di ostacoli di natura urbanistica in ordine alla perimetrazione di che trattasi;
Vista la nota del gruppo XLIV n. 396 del 6 giugno 2001, di trasmissione dello schema di regolamento adeguato alla nuova perimetrazione per l'acquisizione del parere del C.R.P.P.N.;
Visto il regolamento esitato dal C.R.P.P.N. nella seduta del 13 giugno 2001, così come modificato ed integrato dalla commissione II;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione, al regolamento e alla modifica della scheda tecnica ME/1;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Messina;
Considerato, altresì, che la commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa e dal C.R.P.P.N. in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina, provincia di Messina.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta tecnica in scala 1:10.000 di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata con la seguente motivazione:
- stagni costieri salmastri che rappresentano un ambiente acquatico di transizione, in equilibrio dinamico con l'ambiente marino antistante;
- il Lago di Faro o Pantano piccolo che, per la sua particolare conformazione, rappresenta un raro esempio di bacino meromittico è tra l'altro caratterizzato dal massiccio sviluppo di solfobatteri colorati fototrofi che, in condizione anaerobica, sono capaci di svolgere attività fotosintetica; le complesse relazioni che si instaurano con le altre popolazioni batteriche intervengono nel ciclo biogeochimico dello zolfo facendone un biotopo di peculiare importanza;
- importante luogo di sosta per l'avifauna lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina. Oltre 180 specie ad oggi censite molte delle quali in allegato 1 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;
- nei due Pantani e nei canali di collegamento con il mare sono presenti specie esclusive ed endemiche appartenenti a molluschi, crostacei e pesci;
- nelle aree dunali e retrodunali della Laguna di Capo Peloro sono presenti specie di vegetazione psammofila ad alta vulnerabilità o a rischio di scomparsa, nonché talune specie vegetali tipiche di ambiente alofilo e dei litorali sabbiosi costieri, riscontrabili in pochi ambienti del bacino Mediterraneo. Sono presenti altresì piccole pozze che hanno permesso l'insediamento di molluschi, artropodi e foraminiferi endemici;
- presenza di "beach rock", probabilmente legata all'attività tettonica dello stretto di Messina, espressione dei processi diagenetici legati ad equilibri fisico-chimici controllati da fattori climatici.
Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 alla Provincia regionale di Messina (ente gestore).
In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a) redigere entro 6 mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b) presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate.
c) presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati.
Eseguire i compiti - in premessa descritti - finalizzati all'individuazione degli interventi definitivi per il mantenimento del regime idrico del lago, per il risanamento ambientale e per la sottrazione dei carichi inquinanti in un quadro organico e certo di interventi gestionali;
d) predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e) concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.
L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.
L'ente gestore, entro 1 anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del Piano di sistemazione della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente; i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il Piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentito il comune interessato.
Il Piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lettera b), varianti e/o aggiornamenti al Piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.
Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella B, della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella A, allegata alla stessa legge.
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.
La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.
L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.
L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, dell'art 34 della legge regionale n. 16/96, citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre di interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
- le somme per il trattamento economico del personale assunto;
- le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 giugno 2001.
LO MONTE
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO
Titolo I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite
1.1. Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) esercitare la molluschicoltura così come tradizionalmente praticata.
L'ente gestore è onerato di censire gli impianti, regolamentare le attività connesse a tale pratica e prevedere, in un arco temporale di 3 anni, la sostituzione dei galleggianti utilizzati con cilindri in vetroresina o altre strutture adeguate;
b) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alle lett. b) e c), sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
c) demolire immobili esistenti, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
e) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
f) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
g) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
h) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
i) praticare il diportismo nautico senza l'uso di mezzi a motore, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni poste dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta ed alla nidificazione della specie dell'avifauna selvatica di cui alle direttive comunitarie;
j) accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.
Art. 2
Divieti
2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, tralicci, antenne, linee telefoniche, cavi sospesi e di impianti tecnologici a rete.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, nonché nell'uso dei materiali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes.
E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e) asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne;
f) esercitare qualsiasi attività industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
j) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
l) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
m) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale ripopolamento o la reintroduzione di specie scomparse dovranno essere autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
p) (introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
q) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s) praticare il campeggio o il bivacco.
E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
t) accendere fuochi all'aperto;
u) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
v) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
z) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
aa) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb) trasportare armi da fuoco di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia, o armi di altro tipo.
E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
cc) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di salvaguardia ambientale, di esercizio della molluschicoltura e di difesa antincendio, previa autorizzazione dall'ente gestore, nonché delle autorità competenti;
dd) praticare qualsiasi forma di pesca e/o di interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2. L'ente gestore potrà concedere deroghe dettagliatamente motivate, specifiche, nominative ed a termine previo parere del C.R.P.P.N.
Titolo II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
Attività consentite
3.1. Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b), del presente articolo.
3.2. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito, nelle more di approvazione del Piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche e integrazioni:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
e) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone o comunque non estranee al consorzio vegetale.
Art. 4
Divieti
4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore.
E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m) praticare l'escursionismo a cavallo nelle zone di litorale, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente, alterazione della vegetazione e disturbo della fauna;
n) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
o) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
p) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento previa autorizzazione dell'ente gestore;
q) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale ripopolamento o la reintroduzione di specie scomparse dovranno essere autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Titolo III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica
5.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 6
Indennizzi
6.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino documentate riduzioni dei redditi di aziende che, esercitìno attività consentite dal presente regolamento, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
6.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 7
Gestione della fauna selvatica
7.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi commi, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
7.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
7.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di controllo numerico della popolazione di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite nel caso di esplosioni demografiche, tali da compromettere gli equilibri ecologici.
Eventuali prelievi faunistici devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici.
Prelievi selettivi dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore.
7.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
7.5. L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni, autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 8
Misure speciali
8.1. A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43, "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 9
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva
9.1. Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni
10.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore, al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, nonché alla competente autorità marittima e di P.S.
10.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
10.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato;
10.4. L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di rimessa in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
10.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 11
Norma finale
Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli ecosistemi, delle comunità biologiche, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.