
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 11 maggio 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4
Istituzione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei territori dei comuni di Trapani e Paceco.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei comuni di Trapani e Paceco;
Considerato che in attuazione del predetto piano deve provvedersi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 15 novembre 1994 in ordine alla delimitazione definitiva della riserva riportata sulla carta topografica I.G.M. 1:25.000, FFgg. 248, III S.O., 257, IV N.O.;
Visti i pareri espressi dal C.R.P.P.N. nelle sedute del 22 novembre 1994 e del 21 aprile 1995, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Trapani;
Considerato che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso il parere di affidare la gestione al W.W.F., "ritenendo tale associazione più vocata e meglio organizzata alla conduzione del preziosissimo bene culturale";
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla delimitazione e al regolamento e dalla citata Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Visto il parere n. 18/95, reso nelle sedute del 17 gennaio e 14 febbraio 1995, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e il W.W.F. - Italia Associazione italiana per il world wildlife fund, ove sono individuati:
1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;
2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 355.700.000;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 3 maggio 1995;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 355.700.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei territori dei comuni di Trapani e Paceco.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FFgg. 248, III S.O., 257, IV N.O., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a pre-riserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
- gli unici ambienti salmastri costieri della Sicilia occidentale;
- gli aspetti peculiari della flora e della vegetazione, espressione dell'ambiente fortemente alofilo;
- le associazioni vegetali tra le quali posidonietum oceanici, ruppietum spiralis, salicornietum patule, salicornietum radicantis;
- l'avifauna, presente nel periodo primaverile con più di 20.000 limicoli e marzaiole;
- la nidificazione, in particolare, del fratino (charadrius alexandrinus) del cavaliere d'Italia (hymantopus hymantopus) e l'avocetta (recurvirostra avosetta);
- l'entomofauna fra cui cicindela circumdata e cicindela litorea, platycleis elymica endemica nella costa occidentale.
Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, al W.W.F. - Italia Associazione per il world wildlife fund, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che forma parte integrante del presente decreto.
Al finanziamento della somma pari a L. 355.700.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione si provvede con impegno sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1995, del bilancio della Regione Siciliana, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
E' autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore del W.W.F. - Italia Associazione per il world wildlife fund, nella persona del presidente legale rappresentante pro-tempore.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 maggio 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 42.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
E I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
SALINE DI TRAPANI E PACECO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.R.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare il pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
e) la visita a piedi o in bicicletta. L'ente gestore provvederà a regolamentare, inoltre, l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di visita, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
f) esercitare la salicoltura nelle aree tradizionalmente a ciò destinate e l'attività di acquacoltura di parte delle saline. Quest'ultima attività non dovrà comportare variazioni di profondità dei pantani o altri interventi che possano determinare impoverimenti faunistici;
g) la riattivazione di impianti di salicoltura già esistenti nonché la realizzazione di nuove vasche per la salicoltura con tecniche tradizionali.
Art. 2
2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Per l'apertura di nuove strade o piste, nonché per la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, per la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete, è ammessa deroga esclusivamente per l'attività di salicoltura previa comunicazione all'ente gestore;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale ad esclusione della salicoltura;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
e) eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento previa comunicazione all'ente gestore;
f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
g) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere i nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
h) distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento dell'attività consentita dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
i) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
l) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
m) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
n) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
o) praticare il campeggio o il bivacco;
p) transitare con mezzi motorizzati sugli argini e i sentieri, fatta eccezione per i mezzi di servizio di vigilanza e di soccorso, per quelli occorrenti all'attività di salicoltura ed ai disabili, comunque seguendo percorsi concordati con l'ente gestore;
q) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
s) usare apparecchi fono-riproduttori, se non in cuffia salvo che nei casi di servizio, vigilanza e soccorso;
t) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia, fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
u) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole e di salicoltura previamente autorizzate dall'ente gestore;
v) l'esercizio dell'attività di acquacoltura intensiva.
2.2. Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche e motivate.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
3.2. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla-osta dell'ente gestore;
b) la realizzazione di vasche per la salicoltura previo nulla-osta dell'ente gestore;
c) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
2) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche e formali, previo nulla-osta dell'ente gestore;
4) realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale.
Art. 4
Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. Potrà essere ammessa deroga solo nel caso di costruzioni finalizzate alle attività consentite dal presente regolamento, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) l'esercizio di qualsiasi attività industriale, con esclusione di quelle connesse all'attività di salicoltura e di quelle non produttive preesistenti perché legittimamente assentite;
c) l'impianto di serre e l'esercizio dell'attività di acquacoltura intensiva;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
e) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
f) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
g) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
h) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
i) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;
l) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualunque forma di disturbo alla fauna selvatica: molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere i nidi, uova, tane e giacigli; salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
m) distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento dell'attività consentita dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
o) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica
In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative ed a termine.
I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 6
Attività di salicoltura e colture agricole biologiche
6.1. E' incentivata l'attività di salicoltura ed il mantenimento di colture agricole tradizionali. Per quest'ultima è ammesso l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2. I proprietari e/o i conduttori delle saline e dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 7
Patrimonio faunistico domestico
7.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.
7.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.
7.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 8
Indennizzi
8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 9
Gestione della fauna selvatica
9.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari a ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
9.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5. L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni e adattamenti verificatisi nel tempo.
Art. 10
Misure speciali
Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria l'ente gestore, è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione, d'intesa con i salicoltori.
Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva
Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenendo conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 12
Attività di controllo e sanzioni
12.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio protetto.
12.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
12.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
12.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 13
Nella riserva è inoltre, vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE SALINE DI TRAPANI E PACECO
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei comuni di Trapani e Paceco, provincia di Trapani;
Visto il parere reso dalla commissione legislativa territorio ed ambiente nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola al W.W.F. - Italia Associazione italiana per il World Wildlife Fund;
Vista la memoria scritta presentata dal W.W.F. in data 3 dicembre 1993, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Dovendosi pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra il legale rappresentata del W.W.F. - Italia Associazione italiana per il World Wildlife Fund e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'Assessore pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
Tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente rappresentato dall'Assessore pro-tempore e il W.W.F. Italia Associazione italiana World Wildlife Fund, legalmente rappresentata dal presidente pro-tempore, Grazia Francescato si conviene:
La gestione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco, per un periodo di anni 7, è affidata al W.W.F. - Italia Associazione italiana World Wildlife Fund, (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alle finalità di tutela e conservazione degli ambienti salmastri; delle associazioni vegetali tra le quali vanno ricordate posidonietum oceanici, ruppietum spiralis, salicornietum patule, salicornietum radicantis; di limicolie marzaiole: fratino (charadrius alexandrinus), cavaliere d'Italia (hymantopus hymantopus), avocetta (recurvirostra avosetta); della entomofauna fra cui cicindema circumdata e cicindella litorea, platycleis elymica.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23, verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 3
L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.
Costituisce allegato della presente convenzione, apposito verbale di consistenza dei beni redatto sui luoghi in data 10 e 11 aprile 1995 in contraddittorio con l'indicato ente gestore e preliminarmente all'affidamento dell'area protetta;
b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano di sistemazione della riserva comprendente:
c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.
L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.
Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;
c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.
Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 5 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale;
e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo qualora previsto apposito regolamento di attuazione.
Art. 4
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.
Art. 5
L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4) determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.
L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.
Art. 6
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.
Art. 7
Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Art. 8
L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Art. 9
L'ente gestore può stipulare, previa autorizzazione dell'Assessorato, convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.
Art. 10
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 11
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:
- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
- fitto locali ed oneri locativi vari;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
- spese postali e telegrafiche;
- telefoni, canoni e impianti;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
- manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni fauna selvatica;
- costi generali ed imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di un automezzo;
- acquisto di mobili e macchine di ufficio.
Totale L. 40.000.000.
Organico
- 4 unità operatori: L. 160.400.000
- I unità responsabile (direttore): L. 55.300.000
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Palermo, 3 maggio 1995.
L'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente
Graziano
Il presidente del W.W.F. Italia
Associazione italiana per il
World Wildlife Fund
Francescato
Allegato alla convenzione di cui
al D.A. n. 257/44 dell'11 maggio 1995
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA
DEL BENE AMBIENTALE DELLA R.N.O.
SALINE DI TRAPANI E PACECO
Il giorno 10 aprile 1995, a seguito di incarico assessoriale di cui alle note dal n. 8206/4 al n. 8218/4 dell'8 aprile 1995, i funzionari regionali appresso specificati si sono recati suoi luoghi individuati dalla perimetrazione della R.N.O. saline di Trapani e Paceco unitamente ai rappresentanti del W.W.F., nella qualità di ente gestore della riserva, e del comune di Trapani (giusta tele n. 8216/U dell'8 aprile 1995) al fine di procedere alla valutazione, in contraddittorio, della consistenza del bene ambientale della riserva, giusta parere del C.G.A. n. 18/95 del 14 febbraio 1995.
Per l'Assessorato sono presenti:
- dott.ssa M. Busetta - dir. tecnico biologo marino;
- arch. C. Salvato - dir. tecnico architetto;
- dott.ssa G. Segreto - dir. tecnico agronomo;
- dott. A. Guarraci - dir. tecnico botanico;
- dott. M. Pappalardo - dir. tecnico zoologo;
- sig.ra M. Leopizzi - assistente amministrativo.
Per il W.W.F. sono presenti il dott. Franco Russo e il dott. Virgilio Caleca.
Le parti sono convenute presso il comune di Trapani alle ore 10,00, alle ore 11,00 con l'assistenza del tecnico comunale geom. Zimmardi si sono recate presso la riserva in località Ospedale marino Pepoli, zona B, iniziando il sopralluogo dalla visita delle saline della ditta Sosalt e proseguendo il sopralluogo in tutta l'area di riserva sita a nord del canale di Baiata.
Le osservazioni e le considerazioni dei convenuti, sono di seguito riportate:
dott.ssa M. Busetta - dir. tecnico biologo marino
L'area a nord del canale di Baiata è quasi interamente stata classificata come zona A. E' costituita nella quasi totalità da saline, coltivate con criteri moderni e dove viene praticata la raccolta meccanizzata una volta l'anno, ad eccezione della salina Maria Stella, attraversata dalla strada, dove la raccolta viene fatta annualmente.
In tale area sono presenti valori naturalistici legati essenzialmente alla presenza di fauna svernante.
L'area contrassegnata con A, riguardante la parte sia a nord che a sud dello sbocco del canale di Baiata, ormai rettificato rispetto alla cartografia, che risulta oltretutto essere zona demaniale potrebbe essere acquisita al patrimonio della riserva ed essere oggetto di idonei interventi gestionali ai sensi del 12° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88 per l'elevata presenza di valori naturalistici.
dott.ssa G. Segreto - dir. tecnico agronomo
Non si è riscontrata la presenza di fondi coltivati nella zona di R.N.O. saline di Trapani e Paceco a nord del canale Baiata.
dott. A. Guarraci - dir. tecnico botanico
Si esperisce il sopralluogo nella parte nord della riserva naturale di che trattasi.
L'aspetto faunistico e vegetazionale peculiare della riserva si riscontra esclusivamente nella zona A limitatamente alla fascia più prossimale al litorale marino.
L'ambiente, nel quale l'aspetto antropico è estremamente prevalente, è caratterizzato da un basso grado di naturalità e notevole degrado.
Tuttavia le formazioni vegetazionali peculiari, espressione dell'ambiente alofilo, sono presenti talvolta in maniera notevole; in special modo il salicornietum con le specie associate come sveda, atriplice e altre, è riscontrabile sugli argini delle saline di Fredda e nella parte terminale del canale di Baiata e del torrente Verdelame.
Si rileva anche, nell'alveo del detto canale, la presenza di vegetazione avventizia dovuta alla presenza stagionale di acqua dolce e caratterizzata da canne palustri, giunchi ed altre piante acquatiche, estremamente importanti per la nidificazione e lo stazionamento di numerosi uccelli.
Nella parte di territorio sommerso che resta alla destra idraulica del canale di Baiata, si rilevano tracce di vegetazione morta a causa di probabili modificazioni del livello dell'acqua e di qualità dell'acqua stessa.
dott. M. Pappalardo - dir. tecnico zoologo
Sono state ispezionate le aree poste a nord della riserva, queste, in gran parte, strutturate in vasche di salicoltura coltivate, sia per l'assidua presenza antropica che per la condizione delle stesse, da un'analisi generale non presenterebbero condizioni ecobiologiche tali da favorire un'eventuale nidificazione non potendo tuttavia escludere la probabilità di riproduzione di specie che tollerino ambienti particolarmente antropizzati, pur mantenendo sempre un importante ruolo nel sostentamento e sosta degli stessi.
Ciò si può connettere, con la scarsa presenza di flora ripariale alofila e algale, flora che associata al phragmetum costituisce un habitat ideale per la nidificazione dell'ornitofauna.
arch. C Salvato - dir. tecnico architetto
Si è iniziato il sopralluogo percorrendo la fascia costiera prospiciente il porto di Trapani (zona B). Costeggiando le saline Ronciglio si è accertata l'esistenza, in pre-riserva, dell'ex ospedale Pepoli, attualmente istituto per orfanelli, costituito da diversi corpi di fabbrica con annesso un giardino attrezzato a parco giochi.
Si fa rilevare che stanno effettuando lavori per la costruzione di una piattaforma in cemento, con recinzione in paletti di ferro e di corpo accessorio anch'esso in cemento foto 1 e 2.
Su tali lavori il comune di Trapani, non ha saputo fornire notizie.
Si è, quindi, preso visione dell'area destinata a saline (zona A) compresa tra la S.P. 21 diramazione bosco Pecorume e torrente Baiata, la fascia costiera e la città di Trapani all'interno di tale area si è rilevato quanto segue:
- esistenza di vari mulini di cui due già restaurati da privati (mulino Gala e mulino Maria Stella);
- all'interno della salina Giacomazzo si stanno effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria su un fabbricato di pertinenza della salina, manutenzione approvata dal comune foto 6;
- la S.P. 21, per un tratto, interseca la salina Maria Stella consentendo una rapida visione, ai passanti, dei metodi di lavorazione del sale, condotti con tecniche tradizionali.
Percorrendo il sentiero lungo la costa, parallelamente alla salina Sanova si giunge alla fine delle aree meritevoli di tutela ambientale (zona A1 campita in rosso in planimetria allegata). A lato mare si riscontra la presenza di tre antiche postazioni militari in stato di degrado, che, ristrutturate opportunamente potrebbero essere utilizzate dall'ente gestore come punti di osservazione per l'avifauna.
Si rileva altresì la presenza di una piattaforma in cemento notevolmente degradata di circa m. 10x4.
Attraversando le zone B ed A, si è percorsa quindi la trazzera parallela al torrente Baiata giungendo alla stazione di pompaggio del dissalatore, edificio non perfettamente integrato nell'ambiente circostante. Si rileva inoltre la presenza di un prefabbricato sormontato da antenne televisive.
Tutta l'area compresa tra la stazione di pompaggio e la relativa stradella di accesso risulta disseminata da cumuli di sfabbricidi e di terra ed è priva di vegetazione.
Anche in quest'area si rilevano vari mulini a vento e una "casa tunna" costruita tra gli argini anch'essa facilmente recuperabile.
W.W.F.
Concordando con quanto esposto negli interventi precedenti si sottolinea che la presenza dell'ospedale marino Pepoli e l'area di pertinenza dello stesso ricadenti in zona B potrebbero causare gravi problemi gestionali.
Si ribadisce inoltre l'importanza naturalistica dell'area demaniale a destra e a sinistra della parte terminale del canale di Baiata.
Il sopralluogo è proseguito il giorno 11 aprile visitando l'area posta a sud del canale di Baiata.
dott.ssa M. Busetta - dir. tecnico biologo marino
Per quanto riguarda la zona A più a sud della riserva si è rilevato che l'area, costituita dalla salina grande, appare priva di valori naturalistici ed è oltretutto oggetto di lavori, attualmente ancora in corso, finalizzati alle attività di salicoltura (rifacimento vasche, ripristino argini ...).
Diversa è la situazione dell'altra zona A, costituita dall'area denominata Salinella e dalla salina Anselmo, attualmente non coltivata e molto ricca di emergenze naturalistiche.
La zona, contrassegnata con A2, presenta caratteristiche ambientali peculiari degli ambienti umidi salustri costieri, con condizioni di ipersalinità che consentono l'affermarsi di organismi tipici degli ambienti estremi.
L'acquisizione di tale area potrebbe consentire interessanti interventi gestionali atti a far conoscere le peculiarità degli ambienti estremi, il suo recupero ambientale, oltre che salvarla dal degrado verso cui appare avviata in quanto in completo stato di abbandono, consentirebbe il mantenimento delle condizioni ecologiche idonee alla nidificazione di quelle specie dell'avifauna selvatica i cui areali vanno sempre più restringendosi.
Tale area, con caratteristiche molto simili alle lagune costiere naturali e con una estrema variabilità dei principali fattori chimico-fisici, presenta particolari insediamenti vegetali ed animali di ambiente salmastro, i cui organismi hanno sviluppato importanti nidificazioni adattative rispetto alle notevoli escursioni termiche, di umidità e di salinità.
Infine nell'area contrassegnata con A3, come anche nella già citata area contrassegnata con A1, si sono rilevate le caratteristiche ambientali delle zone costiere a litorale sabbioso con le tipiche formazioni spiaggiate del posidonietum oceanici ("banquette" ed "egagropili") che, inconfutabilmente popola i fondali antistanti la riserva.
Tutta la fascia antistante tale area è interessata dalla presenza di vasche evaporanti, di antica fattura, utilizzate sia per la pescicoltura estensiva o semintensiva che per le attività di salicoltura tradizionali.
dott.ssa G. Segreto - dir. tecnico agronomo
Nell'area di riserva a sud del canale di Baiata l'agricoltura si concentra esclusivamente nelle zone B e più precisamente si è riscontrato:
- pascolo ovino nell'area della Calcara e sugli argini del canale Baiata;
- seminativo nella fascia compresa tra il canale di Baiata e la contrada Amato;
- seminativo intercalato a vigneto nella contrada Amato;
- vigneto, seminativo e ridotte estensioni di oliveti e orto nelle contrade Culcasi e Spanò;
- pascolo con presenza di bovini in contrada Avellone a ridosso della salina disattiva denominata Anselmo;
- orto nella fascia a ridosso della Salina Grande.
Nel complesso le zone destinate all'agricoltura ricadenti all'interno della R.N.O. saline di Trapani e Paceco risultano essere una percentuale ridottissima del territorio di riserva, le dimensioni dei fondi fanno supporre un tipo di conduzione familiare.
La totale assenza di serre o di coltivazioni del tipo intensivo non pone problemi di compatibilità dell'agricoltura presente con la tutela ambientale.
dott. A. Guarraci - dir. tecnico botanico
Si continua il sopralluogo valutando le emergenze botaniche esistenti nella parte sud della riserva.
Nelle saline non più coltivate, ma nelle quali la presenza di acqua di mare è costante, si osserva anche la formazione vegetale di ruppietum.
Tale associazione è riscontrabile in special modo nelle saline denominate Anselmo.
E' rilevante anche la presenza di altra vegetazione avventizia sinantropica e ruderale, che è indice del notevole degrado in cui versano talune zone della riserva (es. loc. Calcara), legate alla presenza di pascolo e discariche di rifiuti e sfabbricidi.
dott. M. Pappalardo - dir tecnico zoologo
Si sono ispezionate le aree poste a sud della riserva tra cui quelle comprese nella tipologia di protezione B.
Le vasche site in tale quadrante, tranne che per la salina Grande, risultano in attuale stato di abbandono, e ciò ha permesso l'insediamento di un'abbondante flora alofila, la cui presenza ha favorito il concentrarsi di un variegato numero di specie di uccelli.
La maggiore consistenza ornitica, infatti, si è riscontrata oltre che nei canali di deflusso, proprio in queste aree.
Per quanto concerne le aree site in zona B di riserva, oltre a coltivi e prati destinati a pascolo, sono stati individuati numerosi manufatti industriali che risultano in pieno contrasto con la tutela stessa della riserva.
Tra le specie presenti nell'area sopraindicata e di cui si è potuto caratterizzarne l'analisi descrittiva, si menzionano: cavaliere d'Italia (himantopos himantopus L.), mignattaio (plegadis falcinellus L.), airone cenerino (ardea cinerea L.), airone rosso (ardea purpurea L.), sgarza ciuffetto (ardeola ralloides scopali), fratino (charadrius alexandrinus L.), falco di palude (circus aeruginosus L.), garzetta (egretta garzetta L.), cormorano (phalacrocorax carbo L.), fenicottero (phoenicotterus ruber L.), avocetta (recurvirostra avosetta L.), volpoca (tadorna tadorna L.), fraticello (sterna albifrons pallas), oltre a numerose specie di limicoli e anatidi di cui non si è potuto effettuare una analisi qualitativa. Tra i passeriformi è da segnalare la cutrettora (motacilla flava L.).
Per quanto sopra esposto, si è del parere che, pur essendo l'area un importante sito per la sosta e nidificazione dell'ornitofauna, si debba rivalutare la tipologia di protezione delle singole aree, mantenendo come zona "A" esclusivamente le vasche di salicoltura non coltivate e gli eventuali canali di deflusso e trasferendo in tipologia B, il resto delle aree.
Infine, si fa presente che lo stato generale dell'area risulta in una condizione di degrado e di abbandono, e che la presenza sia di richiami per anatidi nelle vasche, che di presunte postazioni fisse che fanno supporre che la stessa sia soggetta ad un'elevata presenza di venatoria illegale.
arch. C. Salvato - dir. tecnico architetto
Dalle stazioni di pompaggio del dissalatore ci si è recati a piedi alla Salina Calcara ritenendo l'unico modo per raggiungerla, invece lungo il percorso sulla stradella larga circa m. 1,50 - 2,00, a servizio delle saline, si sono riscontrate tracce di pneumatici che giungono in prossimità dell'edificio Calcara. Detta stradella non è rappresentata sulla carta I.G.M. 1:25.000 e 1:10.000.
L'edificio di pertinenza della salina foto 17, è di notevoli dimensioni e si affaccia su un lembo di costa abbastanza intatta. Esso è in avanzato stato di degrado e molto difficilmente si potrà operare un consolidamento delle strutture qualora lo stesso potesse essere sfruttato dall'ente gestore, come centro visita, museo ecc., una volta espletate le procedure di acquisizione, essendo l'edificio Calcara di privati.
Tale edificio è inglobato, come già detto, in un'area naturale di notevole pregio ambientale (zona A2 campita in rosso in planimetria).
Altro baglio di rilevante pregio è costituito dalle case Alfano su cui presumibilmente si potrà intervenire con un restauro conservativo.
Percorrendo vari argini di saline più o meno stabili si è finiti al museo del sale, mulino attualmente restaurato dal proprietario.
Riprendendo le automobili ci si è recati presso le ex saline Anselmo, le Salinella e Salina Grande aree tutte in zona A, si rileva quanto segue.
Le Saline Anselmo, ormai disattivate, rappresentano un'altra area (A3 campita in rosso in planimetria) abbastanza valida dal punto di vista ambientale. Come pertinenza di tale salina esiste un corpo di fabbrica di notevoli dimensioni che versa in discrete condizioni e opportunamente restaurato e consolidato potrebbe essere adibito a centro di accoglienza dei visitatori da parte dell'ente gestore.
Altri bagli di rilevanza sono le case Bulgarella (di fronte il museo dal sale) e il baglio Salinelle.
Per ultima si è percorsa la zona B della riserva, fascia compresa tra Salinella, Nubia e il torrente Baiata e delimitata dalla S.P. 21 per un tratto. Tale zona è fortemente antropizzata (vari agglomerati urbani, pista di ippodromo con box di pertinenza a Salina Grande) foto 25, varie industrie e stabilimenti al di fuori del centro urbano di Nubia quali manufatti in cemento e deposito cisterne ditta Gervasi, impresa Cusenza e Badalucco Marmi, una casa in fase di realizzazione.
Sull'alveo di piena del canale di Baiata (zona B) si è rilevata la presenza di un centinaio di pneumatici a circa 200 m. dal ponte.
Si ritiene che tale area possa essere stralciata dall'area della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco, contestualmente alla zona portuale sino all'istituto Pepoli.
W.W.F.
Per quanto già esposto negli interventi precedenti che si condividono, si rimarca l'imprescindibile necessità che le aree classificate come pre-riserva vengano stralciate dalla perimetrazione in quanto, essendo sede di piccole industrie, depositi e costruzioni tra le peggiori esistenti in Sicilia, non assolverebbero alla funzione di area di protezione da integrare nel sistema di tutela ambientale, comportando conseguentemente, grossi inconvenienti gestionali.
Anche l'area interessata dalla Salina Grande, classificata come zona A, non presenta caratteristiche di naturalità meritevoli e di tutela.
Fermo restando che le Saline, invece, offrono le condizioni adatte al rifugio e al sostentamento dell'avifauna si ritiene che la salina Anselmo, pur rimanendo improduttiva, deve essere mantenuta come un ambiente umido atto a consentire una gestione finalizzata all'incremento e mantenimento dell'avifauna.