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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 agosto 2004

G.U.R.S.

10 settembre 2004, n. 38

Disposizioni relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visti gli artt. 32 e seguenti dello Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, con il quale sono state trasferite alla Regione Sicilia le attribuzioni in materia di demanio marittimo;

Vista la convenzione stipulata in data 8 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Regione, con la quale è stato previsto che quest'ultimo si avvale delle capitanerie di porto quali uffici periferici del demanio marittimo regionale nell'ambito dell'attività concessoria;

Visto l'art. 2 della suddetta convenzione che attribuisce alla Regione l'emanazione di direttive per individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle concessioni demaniali marittime;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 10/2000;

Decreta:

Art. 1

Il rilascio di nuove concessioni comporta, di norma, l'espletamento della procedura di cui alla legge regionale n. 4/2003, art. 7.

Art. 2

Gli atti concessori sono adottati utilizzando i modelli approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), già utilizzati dalle capitanerie di porto previa la modifica dell'intestazione che dovrà contenere la dicitura "Regione Siciliana - Assessorato territorio ed ambiente".

Art. 3

E' istituita, utilizzando il collegamento via internet e la firma digitale, una rete telematica con relativo database delle concessioni/rinnovi unificato presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che verrà aggiornata a cura delle capitanerie di porto. La posta elettronica certificata verrà altresì utilizzata quale mezzo di comunicazione tra le capitanerie e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4

I canoni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni sono determinati dal capo del compartimento in conformità alle disposizioni normative regionali vigenti in materia e sono versati successivamente all'atto di approvazione su ordine d'introito emesso dalla capitaneria.

Art. 5

L'approvazione dei progetti non ancora conclusa o per le quali pende contenzioso, compete all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 6

Nelle more dell'adozione da parte della Regione Siciliana di una disciplina organica afferente agli usi del demanio marittimo, le attività non direttamente connesse alla balneazione ma ad essa complementari (quali intrattenimenti musicali, attività sportive sul demanio) sono soggette all'autorizzazione della capitaneria di porto secondo le direttive emanate dall'A.R.T.A.

In particolare, l'attività di intrattenimento musicale, già oggetto della direttiva regionale n. 34428 del 25 maggio 2004 (servizio 5 D.T.A.), è considerata complementare a quella di balneazione per cui è inibito destinare le aree oggetto di concessione ad esercizi autonomi e distinti di discoteca.

La suddetta attività di discoteca, ove complementare a quella di balneazione, potrà essere autorizzata solo qualora i soggetti richiedenti siano in possesso delle autorizzazioni della commissione di vigilanza prefettizia e della questura.

Palermo, 27 agosto 2004.

PARLAVECCHIO