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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 agosto 1993

G.U.R.S. 14 agosto 1993, n. 38

Smaltimento sul suolo dei reflui dei frantoi oleari.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la legge regionale n. 2/78;

Vista la legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980, "Definizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 650/79, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 14 maggio 1980);

Visto il D.P.R. n. 915/82;

Vista la legge regionale n. 27/86;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito con legge 24 marzo 1987, n. 119;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente del 7 ottobre 1991, così come integrato dal decreto interassessoriale del 3 ottobre 1992, recante "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per i frantoi della Regione";

Visto il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212: "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative";

Considerato che il citato decreto-legge n. 212/93, all'art. 29 "Disposizioni in materia di frantoi oleari", stabilisce, tra l'altro, che "I titolari di impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli artt. 11 e 13 della legge n. 319/76, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo";

Considerato che nelle more della conversione in legge del citato decreto-legge n. 212/93, e tenuto conto della imminenza della campagna olearia 93 - 94, è necessario definire le procedure applicative dello stesso nel territorio della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1

Domanda di autorizzazione

1 - Nell'ambito della Regione Siciliana, i titolari dei frantoi oleari i cui scarichi non siano conformi ai limiti dettati dalla normativa nazionale e regionale, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, istanza di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo.

Tale istanza, prodotta da parte dei titolari secondo lo schema allegato al presente decreto, andrà indirizzata al sindaco, od ai sindaci dei comuni ove sono ubicati i terreni che si intendono utilizzare per lo spandimento e, per conoscenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

La domanda dovrà essere redatta nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritta dal richiedente con firma autenticata nei modi di legge.

2 - La domanda deve in ogni caso contenere:

a) le generalità, la residenza ed il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la residenza ed il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente;

b) l'elenco della documentazione allegata.

3 - I titolari dei frantoi, già autorizzati allo smaltimento sul suolo ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, ed il cui termine di validità è stato prorogato da ultimo dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 212/93 in premesse citato, dovranno presentare, entro il 31 dicembre 1993, apposita istanza al fine di adeguare l'autorizzazione già concessa alle disposizioni di cui al presente decreto.

4 - Resta salva la possibilità di smaltimento di detti reflui tramite vasche di evaporazione, con le modalità di cui ai decreti interassessoriali nelle premesse citati.

Art. 2

Documentazione da allegare all'istanza

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnica che abbia riguardo ai seguenti punti:

a) ubicazione dell'impianto di molitura, potenzialità giornaliera e relativi volumi di acque reflue prodotte, indicazione del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, caratteristiche ed ubicazione delle vasche di stoccaggio dei reflui, attuale recapito dei reflui;

b) identificazione, su mappe catastali, e superficie dei terreni dove si intende effettuare lo sversamento dei reflui;

c) coltivazione o meno dei terreni interessati e tipo di colture, sia in atto che previste;

d) attestazione, sottoscritta da un geologo, da cui si evinca che i terreni da utilizzare rispondono alle condizioni di cui al successivo art. 3 del presente decreto;

e) modalità di spandimento e caratteristiche dei mezzi da impiegare per la distribuzione dei reflui sul terreno;

2) consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni che si intende utilizzare, da esprimersi a mezzo di dichiarazione con firma autenticata nei modi di legge;

3) titolo di disponibilità del terreno, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche contestuale a quella di cui al precedente punto 2.

Art. 3

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1 - Le acque di vegetazione possono essere smaltite su suolo agricolo, anche incolto, alle seguenti condizioni:

a) il terreno agrario disponibile abbia una estensione tale da consentire lo spandimento delle seguenti quantità massime:

- molini con impianti ad estrazione continua di olio, 50 mc/ha per anno;

- molini con impianti ad estrazione discontinua di olio, 25 mc/ha per anno;

b) disponibilità presso l'impianto di molitura di una vasca di stoccaggio di capacità tale da consentire almeno l'accumulo delle acque prodotte in una giornata lavorativa;

c) disponibilità di uno o più bacini per lo stoccaggio delle acque non immediatamente utilizzate. Tali bacini dovranno essere ubicati a non meno di km. 1 dalla periferia dell'abitato ed a non meno di 100 metri da qualsiasi edificio di abitazione o comunque destinato ad attività lavorative continuative, da vie di comunicazione statali e provinciali. Tali bacini, che possono essere comuni a più frantoi, dovranno avere una capacità tale da consentire l'accumulo delle acque di vegetazione prodotte nell'arco di almeno una settimana, al fine di consentire lo stoccaggio dei reflui nei periodi piovosi, e dovranno essere recintati per un'altezza di almeno 1,50 metri, al fine di evitare l'accesso alle persone od animali;

d) lo spandimento venga effettuato in maniera tecnicamente corretta applicando al terreno un carico idraulico uniforme, evitando il ruscellamento ed a distanza non inferiore a metri 1.000 dai laghi, a 150 metri dai corsi d'acqua principali, a 100 metri da qualsiasi edificio di abitazione, o comunque destinato ad attività lavorative continuative, a 100 metri da vie di comunicazione statali e provinciali;

e) lo spandimento non sia effettuato nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque, nonché nelle aree di cui all'art. 31 della legge regionale n. 27/86;

f) il livello statico della falda freatica sia ad una profondità dal piano di campagna di almeno 5 metri;

g) lo spandimento non sia effettuato in copertura di colture erbacee in atto; esso può essere effettuato su terreni destinati a colture da rinnovo e su terreni utilizzati con colture arboree specializzate.

In relazione a motivate particolari situazioni locali potranno essere richieste condizioni più restrittive.

Art. 4

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1 - Le procedure per l'autorizzazione sono quelle previste dall'art. 40 della legge regionale n. 27/86 per gli scarichi di cui al comma 1, lettera d), (Insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature).

2 - Le commissioni provinciali tutela ambiente, per l'esame delle suddette istanze, saranno integrate, secondo quanto consentito dall'art. 16 della legge regionale n. 39/77, da un geologo preferibilmente individuato fra i docenti delle università siciliane.

3 - La validità dell'autorizzazione sindacale dovrà essere subordinata al rilascio, prima dell'inizio della attività, di un certificato di agibilità per le vasche di accumulo di cui al precedente art. 3, lettera c). Detto certificato sarà rilasciato dal sindaco del comune ove sono ubicate le vasche, sentiti l'U.T.C. ed il servizio di igiene pubblica della U.S.L. competente. Nel caso di stoccaggio presso le vasche di evaporazione già autorizzate ai sensi dei decreti interassessoriali del 7 ottobre 1991 e del 3 ottobre 1992, non è necessario il rilascio di un nuovo certificato di agibilità.

4 - In conformità a quanto previsto dal comma del decreto-legge n. 212/93, il limite temporale per l'autorizzazione è provvisoriamente fissato al 31 maggio 1995.

5 - In merito ai tempi di rilascio dell'autorizzazione si rimanda a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 119/87, che si riporta: "L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica".

Le domande che potranno usufruire di tale regime sono esclusivamente quelle prodotte in conformità a quanto previsto dai precedenti artt. 1, 2 e 3 del presente decreto.

Il sindaco è comunque tenuto al rilascio od al diniego dell'autorizzazione.

6 - Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di, cui alla legge n. 283/62 per i frantoi è condizionato al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto.

Art. 5

Registro e trasporti

1 - Presso ogni frantoio dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico, esso dovrà essere compilato dal titolare e dovrà riportare i seguenti dati:

a) quantità di acque di vegetazione prodotte giornalmente;

b) dati identificativi dei mezzi utilizzati per i trasporti;

c) destinazione delle acque di vegetazione ( spandimento sul terreno, vasche di evaporazione od altro).

A tal fine i registri da utilizzare sono quelli previsti per i rifiuti speciali, che andranno vidimati a norme, di legge.

Negli stessi registri andranno riportate la quantità e la destinazione delle sanse prodotte e non destinate alla lavorazione nei sansifici.

2 - Per quanto attiene l'eventuale trasporto delle acque di vegetazione, il regime cui è sottoposto è quello previsto dal D.P.R. n. 915/82; al riguardo si rimanda a quanto stabilito da questo Assessorato con la circolare prot. n. 17638 del 7 aprile 1988 "Conferibilità a terzi dei reflui provenienti da scarichi di insediamenti produttivi" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 7 maggio 1988).

In conseguenza, per il trasporto, dovrà essere redatta apposita scheda di accompagnamento.

Art. 6

Controlli

In merito all'attività di controllo inerente lo sversamento sul suolo, essa sarà esercitata sulla base di principi e delle modalità previste dagli artt. 40 e 41 della legge regionale n. 27/86.

Palermo, 2 agosto 1993.

BURTONE

Allegato