
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 maggio 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4
Istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo;
Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;
Ritenuto di confermare la delimitazione della riserva naturale integrale Grotta di Entella di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con decreto n. 970/91;
Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N., espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993, 20 gennaio 1994 e 1 febbraio 1994 e successiva nota n. 25 del 18 febbraio 1995 del gruppo XLIV, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;
Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e il Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula, ove sono individuati:
1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;
2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 275.458.000;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;
Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare al Club alpino italiano - Delegazione sicula, la gestione della riserva naturale integrale in parola;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 275.458.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale integrale Grotta di Entella di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 250 II N.E. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a preriserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale. Ciò al fine di conservare nella sua integrità la cavità scavata nei gessi macrocristallini del messiniano con morfologia a meandri.
Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, al Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che forma parte integrante del presente decreto.
E' impegnata, per l'esercizio finanziario 1995, per la gestione, sorveglianza, fruizione della R.N.I. Grotta di Entella, la somma di L. 275.458.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione grava sul bilancio della Regione Siciliana, giusta cap. n. 45905 per l'esercizio finanziario 1995.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Per l'esercizio finanziario 1995 è autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore del Club alpino italiano - Delegazione regionale sicula, quale ente gestore della riserva naturale integrale Grotta di Entella, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Gli atti allegati al presente decreto ne formano parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 40.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
E I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
GROTTA DI ENTELLA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe
1.1. Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
1.2. L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.3. L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.
1.4. All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b) illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici:
d) abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
e) fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnaletici con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g) toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
h) svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività agro-silvo-pastorali
2.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 3, è consentito:
a) esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla-osta dell'ente gestore;
b) il pascolo è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso, previa apposita autorizzazione dell'ente gestore il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;
c) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzati. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nulla-osta dell'ente gestore.
2.2. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
Art. 3
Normativa urbanistica
Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso finalizzata alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
Nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentite esclusivamente per le finalità di gestione della riserva previo parere dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali dell'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla-osta dell'ente gestore.
Art. 4
Divieti
Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio: fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le attività di cui ai precedenti articoli, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
d) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti;
g) scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;
h) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con esclusione di cordoli di cemento armato e filo spinato;
i) impiantare serre;
l) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
m) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
n) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi, opere interrate, pozzi, perforazioni, movimenti di terreno e opere sotterranee è sottoposta al preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
o) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
p) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
q) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori di strutture appositamente attrezzate;
r) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;
s) esercitare la caccia, praticare l'uccellagione, distruggere tane e giacigli, prelevare nidi e/o uova ed apportare qualunque forma di disturbo alla fauna, vertebrata ed invertebrata;
t) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie o parte di essi fatti salvi gli interventi connessi alle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
u) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
v) istituire e gestire, zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani; aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
L'intervento sogli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico
5.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.
5.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.
5.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica previo accertamento dei requisiti necessari.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 6
Attività di ricerca scientifica
In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore.
Art. 7
Indennizzi
7.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
7.2. L'ente gestore provvederà, inoltre all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 8
Attività di controllo e sanzioni
8.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
8.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
8.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
8.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
Art. 9
Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione e della fauna.
Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
GROTTA DI ENTELLA
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione della Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel comune di Palermo;
Visto il parere reso dalla commissione legislativa territorio ed ambiente nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola al Club alpino italiano - Delegazione sicula;
Vista la memoria scritta presentata dal Club alpino italiano - Delegazione sicula in data 3 dicembre 1993 ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra il Club alpino italiano - Delegazione sicula rappresentata dal dott. Giuseppe Mento, nato a Spatafora l'8 luglio 1994 e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
La gestione della riserva naturale Grotta di Entella per un periodo di anni 7, è affidata al Club alpino italiano - Delegazione sicula (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare ai gessi macrocristallini del messiniano con morfologia a meandri.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 3
L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.
Per il primo anno della gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica specifico stato di consistenza del bene affidato;
b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano di sistemazione delle riserva comprendente:
c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente:
c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del consiglio regionale protezione patrimonio naturale.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.
L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.
Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;
c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.
Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 3 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze immobilizzi tecnici e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale;
e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo, qualora previsto, apposito regolamento di attuazione.
Art. 4
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
Art. 5
L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4) determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.
L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.
Art. 6
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.
Art. 7
Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Art. 8
L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Art. 9
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.
Art. 10
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 11
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:
- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
- fitto locali ed oneri locativi vari;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
- spese postali e telegrafiche;
- telefoni, canoni ed impianti;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
- manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni fauna selvatica;
- costi generali ed imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di un automezzo;
- acquisto di mobili e macchine di ufficio.
Totale L. 40.000.000.
Organico
- 2 unità operatori: L. 80.158.000
- 1 unità responsabile (direttore): L. 55.300.000
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Palermo, 28 febbraio 1995.
L'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente
Graziano
Il legale rappresentante del
Club alpino italiano
Delegazione sicula
Mento