
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 maggio 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4
Istituzione della riserva naturale integrale Isola di Capo Passero, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Isola di Capo Passero, ricadente nel comune di Portopalo di Capo Passero, provincia di Siracusa;
Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;
Ritenuto di confermare la delimitazione della riserva naturale integrale Isola di Capo Passero di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali approvato con decreto n. 970/91;
Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N., espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993 e 1 febbraio 1994 e successiva nota d'ufficio F.V. n. 9 del 24 gennaio 1995, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Ente fauna siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;
Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e l'Ente fauna siciliana, ove sono individuati:
1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;
2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 275.458.000;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;
Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare all'Ente fauna siciliana la gestione della riserva naturale integrale in parola;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 275.458.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale integrale Isola di Capo Passero di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale integrale Isola di Capo Passero, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 277 III N.E., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a preriserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e per il recupero della tipica vegetazione delle rupi marine delle coste della Sicilia meridionale con elementi della crithuno alimonietea e aspetti di macchia a palma nana.
Nei territori destinati a riserva vigono le disposizioni regolamentari con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Ente fauna siciliana, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che forma parte integrante al presente decreto.
E' impegnata, per l'esercizio finanziario 1995, per la gestione, sorveglianza, fruizione della R.N.I. Isola di Capo Passero, la somma di L. 275.458.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione, che grava sul bilancio della Regione Siciliana, giusta cap. n. 45905 per l'esercizio finanziario 1995.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Per l'esercizio finanziario 1995 è autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore dell'Ente fauna siciliana, quale ente gestore della riserva naturale integrale Isola di Capo Passero, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Gli atti allegati al presente decreto ne formano parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1. Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 46.
ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
E I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
ISOLA DI CAPO PASSERO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Norme generali
In conformità all'art. 6, legge regionale n. 14/88, nell'area di riserva integrale, sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore che provvederà anche ad individuare scopi, periodi e modalità di fruizione.
I soggetti ai quali sarà rilasciata l'autorizzazione per scopi divulgativi e/o scientifici, dovranno comunicare e rilasciare, sia all'ente gestore della riserva che all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, risultati e copie di eventuali ricerche condotte.
Art. 2
Norme urbanistiche
Compatibilità alle finalità istitutive della riserva sono ammessi, per volumi già esistenti, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, previa autorizzazione dell'ente gestore e autorizzazione edilizia rilasciata dall'autorità comunale.
Art. 3
Misure speciali
Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela, atte a garantire l'integrità dell'habitat vietando, di concerto con la competente autorità marittima, tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 4
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva
Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si dovrà raccordare per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Art. 5
Attività di controllo e sanzioni
5.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
5.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
5.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
5.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
5.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 6
Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
ALLEGATO N. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
ISOLA DI CAPO PASSERO
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Capo Passero, ricadente nel comune di Portopalo di Capo Passero, provincia di Siracusa;
Visto il parere reso dalla commissione legislativa territorio ed ambiente nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Ente fauna siciliana;
Vista la memoria scritta presentata dall'Ente fauna siciliana in data 3 dicembre 1993 ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Ente fauna siciliana rappresentata dal sig. Bruno Ragonese, nato a Tripoli il 26 febbraio 1928 e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
La gestione della riserva naturale Capo Passero per un periodo di anni 7, è affidata all'Ente fauna siciliana (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare per la conservazione ed il recupero della vegetazione delle rupi marine delle coste della Sicilia meridionale.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 3
L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.
Per il primo anno della gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica specifico stato di consistenza del bene affidato;
b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano di sistemazione della riserva comprendente:
c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del consiglio regionale protezione patrimonio naturale.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.
L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.
Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;
c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.
Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 3 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale;
e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo qualora previsto apposito regolamento di attuazione.
Art. 4
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
Art. 5
L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4) determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.
L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.
Art. 6
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.
Art. 7
Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Art. 8
L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Art. 9
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.
Art. 10
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 11
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:
- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
- fitto locali ed oneri locativi vari;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
- spese postali e telegrafiche;
- telefoni, canoni ed impianti;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
- manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni fauna selvatica;
- costi generali ed imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di un automezzo;
- acquisto di mobili e macchine di ufficio.
Totale L. 40.000.000.
Organico
- 2 unità operatori: L. 80.158.000
- 1 unità responsabile (direttore): L. 55.300.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Palermo, 28 febbraio 1995.
L'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente
Graziano
Il legale rappresentante dell'Ente
fauna siciliana
Ragonese