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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 luglio 1997

G.U.R.S. 20 settembre 1997, n. 52

Fissazione degli adempimenti a carico delle imprese che generano emissioni diffuse di polveri.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;

Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;

Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, lett. e), del D.P.R. n. 203/88 la Regione può procedere alla determinazione per talune categorie di impianti, di particolari condizioni di costruzione e di esercizio;

Visti i decreti assessoriali rilasciati da questo Assessorato ai sensi del D.P.R. n. 203/88 per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura di inerti lapidei;

Considerato che nei predetti decreti, ai fini della verifica delle emissioni diffuse derivanti dalle attività, è stato disposto che le imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 2), del D.M. 12 luglio 1990, verifichino il contributo all'inquinamento atmosferico attraverso la determinazione dei valori di qualità dell'aria;

Considerato che la verifica al contributo all'inquinamento atmosferico può essere sostituita con l'obbligo di relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Provincia regionale ed al L.I.P. competenti per territorio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione degli stessi al fine della loro efficacia;

Ritenuto, pertanto, di dovere estendere la predetta considerazione anche alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura di inerti lapidei rilasciate da questo Assessorato fino alla data del presente decreto, modificando le stesse nella parte relativa;

Ritenuto, inoltre, di dovere estendere il presente decreto alle attività da cui derivano emissioni diffuse di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, normate dall'allegato 6 del D.M. 12 luglio 1990 ed autorizzate da questo Assessorato fino alla data del presente decreto;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Ai sensi dell'art. 4, lett. e), del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 203/88 a carico delle imprese per la verifica delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, normate dall'allegato 6 del D.M. 12 luglio 1990, sono così fissati: la ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Provincia regionale ed al L.I.P., competenti per territorio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione degli stessi al fine della loro efficacia.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 luglio 1997.

GRIMALDI