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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1995

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4

Istituzione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nei comuni di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento;

Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;

Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 10 aprile 1991 di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve, in ordine alla delimitazione definitiva della riserva la cui trasposizione cartografica è stata approvata nella seduta dell'11 novembre 1993;

Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N. espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993, 20 gennaio 1994, 1 febbraio 1994 e successiva nota n. 25 del 18 febbraio 1995 del gruppo XLIV, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di pre-riserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Legambiente - Comitato regionale siciliano;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;

Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e la Legambiente - Comitato regionale siciliano; ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;

2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 355.700.000;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;

Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare alla Legambiente - Comitato regionale siciliano la riserva naturale orientata in parola;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 355.700.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale Isola di Lampedusa di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 fg. 265 II S.O. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, in quanto vi insistono le espressioni più caratteristiche della flora e della vegetazione attuale. In essa si rinvengono alcune stazioni di coralluma europea, le uniche esistenti in Italia ed altre di centaurea acaluis, nota solo per Lampedusa e la Sicilia. Per la conservazione dell'unica stazione di macrocrotodon cucullatis e malpolon monspessulanus.

Conservazione della colonia nidificante di Phalacrocorax aristotelis. Notevole anche la componente di endemismi dell'entomofauna.

Art. 4

La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che forma parte integrante al presente decreto.

Art. 5

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata, per l'esercizio finanziario 1995, per la gestione, sorveglianza, fruizione della R.N.O. Isola di Lampedusa, la somma di L. 355.700.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione grava sul bilancio della Regione Siciliana, giusta cap. n. 45905, esercizio finanziario 1995.

Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi decreti.

Art. 7

Per l'esercizio finanziario 1995 è autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore della Legambiente, quale ente gestore della riserva Isola di Lampedusa, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Gli atti allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 maggio 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 44.

ALLEGATO N. 1 - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4].

ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO

E I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA

ISOLA DI LAMPEDUSA

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1

1.1. Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici e dovranno essere sottoposti a preventivo nulla-osta dell'ente gestore.

Il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;

b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;

c) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche con esclusione di interventi preventivi strutturali.

Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia secondaria, stadi preliminari per la formazione del bosco climax.

Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla-osta dell'ente gestore;

d) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla-osta dell'ente gestore;

e) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare il pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;

f) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. L'ente gestore provvederà a regolamentare, inoltre, l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;

g) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale.

Art. 2

2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete.

La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes.

E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla-osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;

e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive nonché asportare materiale e scavare pozzi;

f) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

g) l'esercizio di attività agricole e zootecniche. Eventuali aree in attualità di coltivazione alla data di istituzione della riserva, su richiesta dei proprietari dei fondi o di chi ne abbia legittimo titolo, da inoltrarsi all'ente gestore entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto istitutivo della riserva, possono essere utilizzate per la prosecuzione dell'attività agricola o di pascolo tradizionale esercitata in essa, nel rispetto di particolari limiti e modalità fissati con nulla-osta dell'ente gestore;

h) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

i) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;

j) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dall'ente gestore;

k) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;

l) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli; salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

m) distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

n) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.);

o) impiantare nuove serre;

p) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

q) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

r) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;

s) praticare il campeggio ed il bivacco;

t) transitare con mezzi motorizzati sulle piste i sentieri e le mulattiere fatta eccezione per i mezzi di servizio, di vigilanza e di soccorso, quelli occorrenti alle attività consentite dal presente regolamento nonché quelli per i disabili;

u) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;

v) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;

z) usare apparecchi fono-riproduttori, se non in cuffia salvo che nei casi di servizio, vigilanza e soccorso;

x) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

aa) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore nonché di difesa antincendio;

bb) la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;

cc) praticare qualsiasi forma di pesca, di acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche.

Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche nominative e a termine.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA B

Art. 3

3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva. In essa dovrà altresì prevedersi, nel piano di utilizzazione, la realizzazione di un idoneo parcheggio.

3.2. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla-osta dell'ente gestore;

b) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

c) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla-osta dell'ente gestore;

d) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:

1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;

2) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali dell'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla-osta dell'ente gestore;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche previo nulla-osta dell'ente gestore;

4) realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica;

5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale.

Art. 4

4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.);

b) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

c) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;

d) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

e) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

f) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

g) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

l) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;

m) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli; salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parte di essi, fatte salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.);

p) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 5

Attività di ricerca scientifica

5.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, normative e a termine.

I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6

Colture agricole biologiche

6.1. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

6.2. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

6.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7

Indennizzi

7.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.

7.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 8

Gestione della fauna selvatica

8.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).

8.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

8.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.

8.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

8.5. L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni e adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 9

Misure speciali

9.1. Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria in particolare del phalacrocorax aristotelis, nonché di ovodeposizione della tartaruga marina caretta caretta, l'ente gestore, individuati i siti di nidificazione, riproduzione, ovodeposizione, è onerato di attuare speciali misure di tutela, atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 10

Norme di salvaguardia

per gli ambiti marini prospicienti la riserva

10.1. Nelle more dell'istituzione della riserva marina Isole Pelagie, prevista dalla normativa statale, al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 11

Attività di controllo e sanzioni

11.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

11.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.

11.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

11.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

11.5. La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 12

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3

CONVENZIONE

DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELLA RISERVA NATURALE ISOLA DI LAMPEDUSA

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione della Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento;

Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio ed ambiente nella seduta del 3 marzo 1993 in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola a Legambiente - Comitato regionale siciliano;

Vista la memoria scritta presentata da Legambiente in data 3 dicembre 1993 ai sensi della legge regionale n. 10/91;

Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra Legambiente rappresentata dal prof. Giuseppe Arnone, nato ad Agrigento il 6 febbraio 1960 e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le pro-tempore;

Tutto ciò premesso;

Si conviene:

Art. 1

La gestione della riserva naturale Isola di Lampedusa per un periodo di anni 7, è affidata alla Legambiente (d'ora in poi ente gestore).

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alle finalità di tutela e conservazione di centaurea acaulis, coralluma europea, macrocrotodon cucullatus, malpolon monspessulans; della colonia di nidificante phalacrocorax aristotelis.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.

Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:

a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

Per il primo anno della gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica specifico stato di consistenza del bene affidato;

b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano di sistemazione della riserva comprendente:

c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;

c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;

c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;

c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.

L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.

Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;

c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;

d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.

Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 5 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze immobilizzi tecnici e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale;

e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo, qualora previsto, apposito regolamento di attuazione.

Art. 4

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.

Art. 5

L'ente gestore, in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4), determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.

L'ente gestore, altresì, provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.

Art. 6

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.

Art. 7

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 8

L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Art. 9

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.

Art. 10

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 11

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;

- fitto locali ed oneri locativi vari;

- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;

- spese postali e telegrafiche;

- telefoni, canoni ed impianti;

- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;

- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;

- manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;

- elaborazione dati software;

- materiale illustrativo e propaganda;

- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;

- spese per ricerche, studi e consulenze;

- servizio pulizia;

- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;

- indennizzi per danni fauna selvatica;

- costi generali ed imprevisti.

Totale L. 100.000.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;

- acquisto di un automezzo;

- acquisto di mobili e macchine di ufficio.

Totale L. 40.000.000.

Organico

- 4 unità operatori: L. 160.400.000

- 1 unità responsabile (direttore): L. 55.300.000

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Palermo, 28 febbraio 1995.

L'Assessore regionale per

il territorio e l'ambiente

Graziano

Il legale rappresentante della Legambiente

Comitato regionale siciliano

Arnone