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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1995

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4

Istituzione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel comune di Aragona, provincia di Agrigento;

Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;

Ritenuto di confermare quale delimitazione definitiva della riserva Macalube di Aragona, quella di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve approvato con decreto n. 970/91;

Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N. espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993, 20 gennaio 1994 e 1 febbraio 1994 e successiva nota n. 25 del 18 febbraio 1995 del gruppo XLIV, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di preriserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Legambiente - Comitato regionale siciliano;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;

Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e la Legambiente - Comitato regionale siciliano, ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;

2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 275.458.000;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;

Ritenuto di condividere il sopracitato parere e pertanto di affidare alla Legambiente - Comitato regionale siciliano la gestione della riserva naturale integrale in parola;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 275.458.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale Macalube di Aragona di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1: 25.000, fg. 265, III S.E. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, in quanto le Macalube costituiscono una rarissima testimonianza dei cosiddetti "Vulcanelli di fango freddi" citati sia nella letteratura scientifica che in quella di tutti i viaggiatori stranieri venuti in Sicilia tra il 1700 ed il 100. All'interesse geomorfologico e genetico della zona si aggiunge un grande interesse sui meccanismi di formazione del metano, principale costituente delle fasi gassose emanata in quei vulcanelli in perfetto movimento.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva naturale di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che forma parte integrante al presente decreto.

Art. 6

E' impegnata, per l'esercizio finanziario 1995, per la gestione, sorveglianza, fruizione della R.N.I. Macalube di Aragona, la somma di L. 275.458.000 di cui al quadro finanziario della citata convenzione grava sul bilancio della Regione Siciliana, giusta cap. n. 45905 per l'esercizio finanziario 1995.

Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.

Art. 7

Per l'esercizio finanziario 1995 è autorizzata la contemporanea emissione dell'ordine di accreditamento in favore della Legambiente, quale ente gestore della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Gli atti allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 maggio 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 26 settembre 1995.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 34.

ALLEGATO N. 1 - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 gennaio 1996, n. 4].

Allegato n. 2

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO

E I DIVIETI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE

MACALUBE DI ARAGONA

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1

1.1. Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico.

1.2. Nell'area della riserva integrale, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito svolgere attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore.

1.3. L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.

Art. 2

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio: fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le attività di cui ai precedenti articoli, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonchè la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;

d) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;

f) l'esercizio di attività agricole;

g) esercitare il pascolo e le attività zootecniche;

h) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti;

i) scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;

l) impiantare serre;

m) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

n) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione di alterazione dei cicli biogeochimici;

o) prelevare sabbia, terra o altri materiali, scavare pozzi, realizzare cisterne ed opere di presa e distribuzione di acqua;

p) abbandonare rifiuti;

q) praticare il campeggio e il bivacco;

r) svolgere attività pubblicitaria;

s) introdurre veicoli a motore;

t) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti per le attività di fruizione;

u) introdurre cani anche se a guinzaglio o altri animali domestici;

v) il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'ente gestore, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

z) esercitare la caccia, praticare l'uccellagione, distruggere tane e giacigli, prelevare uova ed apportare qualunque forma di disturbo alla fauna vertebrata ed invertebrata;

aa) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie o parti di essi fatti salvi gli interventi connessi alle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

bb) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctona.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA B

Art. 3

Attività agrosilvopastorali

3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo articolo 5, è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche (purchè condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;

b) il pascolo è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso, previa apposita autorizzazione dell'ente gestore il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;

c) l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;

d) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche ed interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore.

3.2. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonchè la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

Normativa urbanistica

Fermo restando il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal piano regionale delle RR.NN. approvato con D.A. n. 970/91 del 10 giugno 1991, nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;

b) le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionari all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali previo nulla osta dell'ente gestore.

Art. 5

Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio: fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e il vincolo di inedificabilità assoluta di cui al già citato D.A. n. 970/91, fatte salve le attività di cui ai precedenti articoli, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonchè la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes; è ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione;

d) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;

f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti;

g) scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;

h) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con esclusione di cordoli di cemento armato e filo spinato;

i) impiantare serre;

l) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

m) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

n) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi, opere interrate, pozzi, perforazioni, movimenti di terreno è sottoposta al preventivo nulla osta dell'ente gestore;

o) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

p) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

q) praticare il campeggio e il bivacco al di fuori di strutture appositamente attrezzate;

r) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, ecc.;

s) istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani; aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.

L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie;

t) introdurre cani anche se a guinzaglio o altri animali domestici;

u) il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'ente gestore salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art. 6

Patrimonio faunistico domestico

6.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.

6.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

6.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica previo accertamento dei requisiti necessari.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 7

Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore.

Art. 8

Indennizzi

8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.

8.2. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9

Attività di controllo e sanzioni

9.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

9.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.

9.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

9.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 10

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni attività che possa compromettere la protezione del paesaggio degli ambienti naturali della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE MACALUBE

DI ARAGONA

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 approvativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Macalube di Aragona, ricadente nel comune di Aragona, provincia di Agrigento;

Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente nella seduta del 3 marzo 1993 in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato D.A. n.970/91;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare la gestione della riserva in parola a Legambiente - Comitato regionale siciliano;

Vista la memoria scritta presentata da Legambiente in data 3 dicembre 1993 ai sensi della legge regionale n. 10/91;

Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra Legambiente rappresentata dal prof. Giuseppe Arnone, nato ad Agrigento il 6 febbraio 1960 e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le pro-tempore.

Tutto ciò premesso;

Si conviene:

Art. 1

La gestione della riserva naturale Macalube di Aragona per un periodo di anni 7, è affidata alla Legambiente (d'ora in poi ente gestore).

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alle finalità di tutela e conservazione dei "Vulcanelli di fango freddo".

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse di cui all'allegato quadro finanziario.

Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 R.D. n. 2440/1923 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:

a) a presentare unitamente al rendiconto della lett. b) una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato.

L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

Per il primo anno della gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica specifico stato di consistenza del bene affidato;

b) a presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

c) a redigere, conformemente alle indicazioni tecniche utili elaborate dal consiglio provinciale scientifico, entro un anno dalla stipula della presente convenzione, un piano di sistemazione della riserva comprendente:

c1) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;

c2) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;

c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

c5) la individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;

c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.

L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche Amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.

Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa.

c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario.

d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.

Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 3 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze immobilizzi tecnici e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale.

e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo qualora previsto apposito regolamento di attuazione.

Art. 4

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.

L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3 c4, determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.

L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno della area protetta, dalla fauna selvatica.

Art. 5

L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3, c4 determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.

L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.

Art. 6

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.

Art. 7

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2, nonchè di risorse proprie.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 8

L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Art. 9

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.

Art. 10

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 11

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;

- fitto locali ed oneri locativi vari;

- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;

- spese postali e telegrafiche;

- telefoni, canoni e impianti;

- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;

- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;

- manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;

- elaborazione dati software;

- materiale illustrativo e propaganda;

- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;

- spese per ricerche, studi e consulenze;

- servizio pulizia;

- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;

- indennizzi per danni fauna selvatica;

- costi generali e imprevisti;

Totale L. 100.000.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;

- acquisto di un automezzo;

- acquisto di mobili e macchine di ufficio;

Totale L. 40.000.000

Organico

- 2 unità operatori: L. 80.158.000

- 1 unità responsabile (direttore): L. 55.300.000

I beni acquistati per le finalità di gestione della Riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Palermo, 28 febbraio 1995.

L'Assessore regionale per

il territorio e l'ambiente

Graziano

Il legale rappresentante della Legambiente

Comitato regionale siciliano

Arnone