
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 luglio 2000
G.U.R.S. 15 dicembre 2000, n. 57
Istituzione della riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira, provincia di Enna;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i pareri del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espressi nelle sedute del 31 maggio 1996 e del 4 novembre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nella riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale Siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questo Assessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dal - C.U.T.G.A.N.A. - Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi in data 23 luglio 1998;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine agli schemi delle convenzioni di affidamento in gestione delle riserve naturali, ove sono individuati:
1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2) le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 14, ammontanti a L.258.084.192, pari a 133.307,95 Euro;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dall'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e da questo Assessorato in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dovere affidare all'Università degli studi di Catania rappresentata dal CUTGANA la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di L. 100.000.000 pari a 51.652,89 Euro, riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Vallone di Piano della Corte nel territorio del comune di Agira, provincia di Enna.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 269 IV N.O., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di conservare e tutelare un ambiente umido di particolare interesse botanico. La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di molte fanerofite ed emicrittofite. Tra le prime rientrano Populus nigra, Populus canascens, Salix alba, Salix Caprea, Salix purpurea, Ulmus minor e Corylus avellana.
Tra le emicrittofite risultano invece Typha latifolia, Carex hispida, Epilobium montanum, Juncus articulatus, etc.
Nell'insieme questi elementi floristici determinano l'aspetto fisionomico di un relitto di bosco igrofilo, un tempo molto rappresentato nell'isola. Queste fitocenosi vengono inquadrate nell'alleanza Populion albae.
Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2, che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.
E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione Siciliana, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 pari a 51.652,89 euro, riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione occorrente per la gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari che seguiranno si provvederà, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche, con ulteriori provvedimenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 luglio 2000.
MARTINO
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 8 agosto 2000.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE
LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
VALLONE DI PIANO DELLA CORTE
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite
1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermi restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.
Art. 2
Divieti
2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lett. g). E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f) esercitare qualsiasi attività industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi, frutti di bosco e di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p) impiantare serre;
q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t) praticare il campeggio o il bivacco;
u) accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore e delle autorità competenti.
2.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.
Titolo II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
Attività consentite
3.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto dalla lett. b) del presente articolo.
3.2 Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione rispetto la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastali, limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.
Art. 4
Divieti
4.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previste agli art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi, frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
Titolo III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica
5.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 6
Colture agricole biologiche
6.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 7
Patrimonio faunistico domestico
7.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 8
Indennizzi
8.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2 L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 9
Gestione della fauna selvatica
9.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5 L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 10
Misure speciali
Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
Art. 11
Attività di controllo e sanzioni
11.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.20 del 30 aprile 1999).
11.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
11.4 L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
Art. 12
Norma finale
Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE
VALLONE DI PIANO DELLA CORTE
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira, provincia di Enna;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università di Catania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
La gestione della riserva naturale Vallone di Piano della Corte, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi ente gestore), istituito presso lo stesso Ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alla conservazione e alla tutela di un ambiente umido di particolare interesse botanico, la cui vegetazione è caratterizzata dalla presenza di molte fanerofite (Populus nigra, populus canescens, Salix Alba, Salix caprea,Salix purpurea, Ulmus minor, Corylus avellana) ed emicrittofite (Typha latifolia, Carex hispida, Epilobium montanum, Juncus articolatus, ecc.), che nell'insieme determinano l'aspetto fisionimico di un relitto di bosco igrofilo, un tempo molto rappresentato nell'isola. Queste fitocenosi vengono inquadrate nell'alleanza Populion albae.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.
Art. 3
L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a) redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b) presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifico sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c) presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d) predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e) concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive degli oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.
Art. 4
L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione del l'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.
Art. 5
L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Enna, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.
Art. 6
L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.
Art. 7
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.
Art. 8
La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.
Art. 9
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.
Art. 10
L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno, al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Art. 11
L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.
Art. 12
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 13
L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto, l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e di propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- costi generali e imprevisti;
Totale L. 100.000.000
Organico
- 2 unità di operatori L. 92.438.192
- 1 unità responsabile (direttore) L. 65.646.000
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Art. 15
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
L'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente
MARTINO
Il rappresentante legale del
Centro universitario per la tutela e
la gestione degli ambienti naturali
e degli agro-ecosistemi
MESSINA