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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 febbraio 1995

G.U.R.S. 15 aprile 1995, n. 20

Modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;

Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;

Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;

Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 ed, in particolare, il punto 18 del capo III, che attribuisce alla Regione la facoltà di rilasciare autorizzazioni provvisorie o definitive di carattere generale per categorie di impianti specificatamente individuati in relazione al tipo e modalità di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 ed, in particolare, gli artt. 4 e 5, che individuano le attività a ridotto inquinamento atmosferico e attribuiscono alla Regione la competenza a rilasciare, per le stesse, autorizzazioni in via generale;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il presente decreto stabilisce le modalità con cui le attività di cui all'art. 4 dello stesso decreto possono accedere alla autorizzazione generale di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 5, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, sono autorizzate in via generale e con le modalità di seguito specificate le attività di cui all'art. 4 dello stesso decreto 25 luglio 1991 esistenti alla data del 1° luglio 1988.

Art. 3

Le imprese di cui all'articolo 1, che abbiano presentato nei tempi prescritti dal punto 24) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1989 istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dagli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, possono avvalersi dell'autorizzazione generale prevista dall'art. 2 previa comunicazione a questo Assessorato, a firma del titolare o del legale rappresentante autenticata nei modi di legge, di avvalersi del presente provvedimento e di rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

Alla predetta comunicazione dovranno essere allegati tutti gli elaborati individuati alla voce "documentazione generale" dalla circolare di questo Assessorato n. 37084 del 20 maggio 1993.

Inoltre, se in riferimento a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, necessita l'adeguamento degli impianti, dovrà essere prodotto il relativo progetto con l'indicazione dei tempi di realizzazione.

Copia della predetta comunicazione, completa della documentazione allegata, deve essere inoltrata alla commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, alla Provincia regionale, al comune e al laboratorio di igiene e profilassi territorialmente competenti.

Possono accedere alla presente autorizzazione anche le attività esistenti alla data del 1° luglio 1988 per le quali non sia stato rispettato quanto previsto al punto 24) del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1989; in tal caso si applica il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 4

La presente autorizzazione è provvisoria; essa si intenderà definitiva solamente dopo l'accertamento, da parte del servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra e, nel caso in cui gli impianti necessitino di adeguamento, della corretta realizzazione dello stesso. Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Art. 5

Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità annuale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per l'ambiente 12 luglio 1990, la ditta dovrà effettuare, almeno annualmente, le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia regionale ed al laboratorio di igiene e profilassi territorialmente competenti e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si fa riferimento all'allegato 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 febbraio 1995.

GRAZIANO