
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 ottobre 1997
G.U.R.S. 20 dicembre 1997, n. 71
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 31 maggio 1977, n. 90 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate della Regione Siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 67 del 10 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 26 aprile 1980, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 10/77;
Vista la circolare 1 giugno 1977 dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico, esplicativa del citato decreto n. 90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
Visto l'art. 34 della citata legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto l'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è stato onerato a determinare annualmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Considerato di dover determinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione distintamente per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione alla distinta corresponsione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione secondarie, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) della citato legge regionale n. 71/78 per l'edificazione all'interno dei piani di lottizzazione convenzionata e dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, per l'edificazione all'interno delle prescrizioni esecutive dei piani regolatori generali;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 464 del 29 ottobre 1997, riguardante le modalità di determinazione delle variazioni percentuali degli oneri di urbanizzazione relative al 1997, per l'applicazione da parte dei comuni degli oneri aggiornati dal 1° gennaio 1998;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati per l'anno 1998 secondo le seguenti variazioni percentuali d'incremento:
1) opere di urbanizzazione primarie:
a) rete stradale, parcheggi e verde attrezzato 3,79%;
b) rete idrica 3,34%;
c) rete fognaria 3,27%;
d) rete elettrica 6,96%;
e) pubblica illuminazione 7,12%;
2) opere di urbanizzazione secondarie: 3,75%.
Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dopo il visto della Corte dei conti, con il relativo allegato.
Palermo, 30 ottobre 1997.
GRIMALDI
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 novembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 87.
Allegato
Rapporto del Direttore regionale dell'urbanistica
All'on.le Assessore per il territorio e l'ambiente
Come è noto l'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, ha attribuito a questo Assessorato la competenza di determinare, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, vigenti presso i comuni dell'Isola e da questi ultimi già determinati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, in applicazione delle tabelle parametriche, approvate con decreti assessoriali n. 90 del 31 maggio 1977 e n. 67 del 10 marzo 1980.
Già con circolare n. 6/93 del 15 giugno 1993 questo Assessorato, nel sollecitare i comuni agli adempimenti relativi all'adeguamento dei predetti oneri, prescritto dall'art. 34 della legge regionale n. 37/85 - poi sostituito dall'art. 14 della legge regionale n. 19/94 -, ha precisato che "per la determinazione dei costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, necessita procedere annualmente ad una attenta analisi dei prezzi aggiornati" relativi. ai costi correnti delle opere e dei manufatti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, riportati nel "prezziario generale per le opere pubbliche", oltreché alle spese necessarie per l'espropriazione delle aree da acquisire.
La stima degli indici di variazione percentuale dei costi delle varie categorie di opere, è stata condotta attraverso:
- la comparizione dei costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale OO.PP. nei bimestri luglio-agosto 1996 (approvati nella seduta del 20 novembre 1996 dalla Commissione regionale istituita in attuazione della circolare ministeriale LL.PP. n. 505/I-A.C. del 28 gennaio 1977) con quelli rilevati nel bimestre luglio-agosto 1997 (in corso di approvazione);
- determinazione della variazione percentuale del costo delle singole voci, intervenuta nell'anno in corso rispetto al 1996; al riguardo sono state utilizzate le "tabelle tipo d'incidenza" riferite alle categorie di opere contemplate dal decreto Presidente Regione Siciliana 7 aprile 1983, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 25 maggio 1983, n. 22).
In particolare, per quanto attiene alle opere necessarie alla realizzazione del "verde attrezzato" (quale opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 847/64) e del "verde di quartiere" (quale opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865/71), è stata condotta una indagine presso alcuni vivai e fornitori di attrezzature per giardino, scelti a campione tra quelli presenti nelle varie provincie dell'Isola, riscontrando una variazione in termini percentuali dei costi di dette opere nell'ultimo anno, mediamente variabile tra il 3,50 ed il 4 per cento: tale valore, prudenzialmente si ritiene di dover assimilare a quello relativo alla variazione dei costi riferiti rispettivamente: alle "opere stradali" (+ 3,79%) per le urbanizzazioni primarie; alle opere edilizie (+ 3,75%) se relativo alle urbanizzazioni secondarie di quartiere.
Per quanto attiene, in ultimo, alle variazioni relative alle spese di esproprio, desunte dalla comparazione dei "valori agricoli medi" validi, per gli anni 1996 e 1997, determinati dai decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 25 ottobre 1996 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 9 novembre 1996, n. 55) e 30 maggio 1997 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 28 giugno 1997, n. 31) si è riscontrato che questi non hanno generalmente subito variazioni di rilievo, fatta eccezione per le zone agrarie della provincia di Trapani, ove le variazioni risultano comunque mediamente contenute fra il 3,65% ed il 3,80%, e quindi comunque comprese tra i valori già determinati per quelle urbanizzazioni che comportano una apprezzabile incidenza di costi necessari alla espropriazione delle aree: le urbanizzazioni secondarie con indice di variazione percentuale del 3,75%; le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi e verde attrezzato) con indice di variazione percentuale del 3,79%.
Riguardo poi, alle eventuali variazioni intervenute per l'espropriazione di aree edificabili, non è stato possibile reperire elementi certi di riferimento in assenza di dati ufficiali da potere utilizzare indifferentemente per i comuni della Regione; ciò anche in considerazione delle innumerevoli situazioni particolari che condizionano il mercato immobiliare locale di ogni comune. Per tali variazioni, ai soli fini della presente determinazione, si ritiene ci si possa pertanto riferire alle variazioni percentuali accertate, relative alla espropriazione di aree agricole. D'altronde, l'obbligo dell'accertamento del costo effettivo delle aree oggetto di esproprio per le opere di urbanizzazione previste e prescritte dallo strumento urbanistico generale, attiene:
a) all'ipotesi della monetizzazione delle o.u. secondarie previste dall'art. 14, comma 4, lett. c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
b) al computo del costo delle aree da espropriare per le o.u. primarie e secondarie (da aggiornare annualmente da parte del comune) previste dalle prescrizioni esecutive del P.R.G. ai sensi dell'art. 4, commi primo e sesto, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
Pertanto, in relazione agli accertamenti effettuati, possono infine elencarsi le variazioni percentuali di incremento da applicarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1998 agli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni della Regione e vigenti fino al 31 dicembre 1997.
1) Urbanizzazioni primarie:
a) rete stradale, parcheggi e verde attrezzato 3,79%;
b) rete idrica 3,34%;
c) rete fognaria 3,27%;
d) rete elettrica 6,96%;
e) pubblica illuminazione 7,12%.
2) Urbanizzazione secondarie: 3,75%.
Il Direttore regionale dell'urbanistica: GRADO