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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 settembre 1997

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1

G.U.R.S. 17 gennaio 1998, n. 3

Istituzione della riserva naturale Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;

Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola delle Femmine, ricadente nel comune di Isola delle Femmine, provincia di Palermo;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;

Visto il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 20 gennaio 1994, in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva citata;

Visto il parere del C.R.P.P.N., espresso nella seduta del 10 luglio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Associazione naturalistica L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;

Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione e al regolamento e dalla commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;

Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;

2) le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 298.084.192;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dalla L.I.P.U. e da questo Assessorato in data 6 agosto 1997;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli la gestione della riserva naturale in parola;

Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 I S.O., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:

- l'isolotto costituito da calcari stratificati;

i fondali che ospitano biocenosi ad alghe fotofile, facies precoralligene nei punti più riparati dalla luce, enclaves coralligene di superficie;

- le interessanti forme intertidali;

- l'entomofauna xerofila tipicamente mediterranea;

- il popolamento di podarcis sicula;

- la flora comprendente circa 144 specie fra le quali alcune di notevole interesse geobotanico;

- i diversi aspetti di vegetazione tra cui quella rupestre del lato nord, quella a praticelli con microflora precoce della parte pianeggiante costiera, alcuni tratti di gariga e piccole formazioni a stipa retorta.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1997, del bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.

Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 settembre 1997.

GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 ottobre 1997.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 80

Allegato n. 1 - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 17 gennaio 1997, n. 3].

Allegato n. 2

REGOLAMENTO

RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DELLE FEMMINE

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1

Attività consentite

1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

d) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

e) effettuare interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude con criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia.

Tutti gli interventi sono sottoposti alla preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

g) praticare l'escursionismo in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica.

Art. 2

Divieti

2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete.

La realizzazione di nuovi sentieri unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

d) esercitare attività agricola e zootecnica;

e) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;

f) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua e cisterne;

g) esercitare qualsiasi attività industriale;

h) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

i) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;

l) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;

n) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;

t) praticare il campeggio o il bivacco;

u) accendere fuochi all'aperto;

v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive per le quali non è stato acquisito il preventivo avviso dell'ente gestore;

z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;

aa) usare apparecchi fonoriproduttori se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;

bb) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

cc) la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;

dd) praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche;

ee) produrre qualsiasi alterazione dell'ambiente bentonico.

2.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II

NORME COMUNI

Art. 3

Attività di ricerca scientifica

3.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4

Gestione della fauna selvatica

4.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.

4.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

4.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.

4.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

4.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 5

Misure speciali

5.1 Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onorato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 6

Norme di salvaguardia per gli ambiti marini

prospicienti la riserva

6.1 Nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospicente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 7

Attività di controllo e sanzioni

7.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

7.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.

7.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

7.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

7.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicenti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 8

Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DELLE FEMMINE

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970191 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine;

Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli;

Vista la memoria scritta presentata in data 3 dicembre 1993 dalla citata associazione, ai sensi della legge regionale n. 10/91;

Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra la L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli rappresentata dal prof. Danilo Mainardi e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;

Tutto ciò premesso;

Si conviene:

Art. 1

La gestione della riserva naturale Isola delle Femmine, per un periodo di anni 7, è affidata alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli (d'ora in poi ente gestore).

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare:

- all'isolotto costituito da calcari stratificati;

- ai fondali che ospitano biocenosi ad alghe fotofile, facies precoralligene nei punti più riparati dalla luce, enclaves coralligene di superficie;

- alle interessanti forme intertidali;

- alla entomofauna xerofila tipicamente mediterranea;

- al popolamento di podarcis sicula;

- alla flora comprendente circa 144 specie fra le quali alcune di notevole interesse geobotanico;

- ai diversi aspetti di vegetazione tra cui quella rupestre del lato nord, quella a praticelli con microflora precoce della parte pianeggiante costiera, alcuni tratti di gariga e piccole formazioni a stipa retorta.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 13.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:

a) a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;

b) presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

c) predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;

d) concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, la capitaneria di porto, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

e) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;

f) a delimitare, entro sei mesi dall'accreditamento delle somme di cui al quadro finanziario, con opportune soluzioni tecniche, l'area marina ricompresa nella perimetrazione della riserva, di concerto con l'autorità marittima competente;

i) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale, le cui spese sono riportate nel quadro economico di cui al successivo art. 13.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:

- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;

- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;

- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

- la regolamentazione delle attività antropiche consentite;

- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;

- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.

Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.

L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà del corpo forestale della Regione.

Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.

L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto di materiale di consumo e noleggio di mezzi di trasporto;

- fitto locali e oneri locativi vari;

- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;

- spese postali e telegrafiche;

- telefoni, canoni e impianti;

- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;

- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;

- manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;

- elaborazione dati software;

- materiale illustrativo e di propaganda;

- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;

- spese per ricerche, studi e consulenze;

- servizio pulizia;

- costi generali e imprevisti.

Totale L. 100.000.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;

- acquisto di mobili e macchine di ufficio;

- attrezzature e materiali necessari per la delimitazione dell'area marina.

Totale L. 40.000.000.

La voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Organico


- 2 unità operatori                 L. 92.438.192;
- 1 unità responsabile (direttore)  L. 65.646.000.

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegatala presente.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Palermo, 6 agosto 1997.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: GRIMALDI

Il rappresentante legale della L.I.P.U.: MAINARDI