
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 novembre 1998
G.U.R.S. 9 aprile 1999, n. 17
Istituzione della riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel comune di Aciastello, provincia di Catania;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva, individuando una zona B comprendente:
1) gli edifici esistenti, il sentiero che collega tali edifici tra di loro e quello che li collega all'approdo, nonché un'area di rispetto larga 3 metri intorno agli edifici medesimi;
2) l'area demaniale della costa dell'isola di Lachea;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 23 dicembre 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione definitiva e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università di Catania del 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questo Assessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi, in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva naturale in parola all'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), il quale si raccorderà con l'ente gestore della riserva naturale marina istituita con decreto interassessoriale del 7 dicembre 1989 al fine di ottimizzare la gestione dell'area naturale protetta;
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;
Decreta:
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello, provincia di Catania.
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:10.000 (C.T.R. sezione n. 634020) di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare la vegetazione algale e la fauna dei piani dal sopralitorale all'infralitorale, nonché al fine di salvaguardare la lucertola endemica Lacerta sicula ciclopica, Taddei.
Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante. Il CUTGANA si raccorderà con l'ente gestore della riserva naturale marina istituita con D.I. del 7 dicembre 1989 al fine di ottimizzare la gestione dell'area naturale protetta.
E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 1998.
LO GIUDICE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 15 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 1.
Allegato n. 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
ISOLA LACHEA E FARAGLIONI DEI CICLOPI
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
In conformità all'art. 6, legge regionale n. 14/88, nella zona A della riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore. I soggetti ai quali si è rilasciata l'autorizzazione per scopi scientifici, dovranno comunicare e rilasciare, all'ente gestore della riserva, risultati e copie di eventuali ricerche condotte.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Nell'area di protezione della riserva (preriserva) è consentito esclusivamente
a) effettuare per le finalità istitutive della riserva gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
b) praticare la balneazione, nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni disposte dall'ente gestore;
c) svolgere attività di fruizione per fini didattico-divulgativi, previa autorizzazione dell'ente gestore.
Art. 3
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza i provvedimenti di concessione o di autorizzazione devono essere trasmessi tempestivamente al competente distaccamento forestale oltre che alla Capitaneria di porto di Catania.
Art. 4
Attività di controllo e sanzioni
4.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
4.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26, legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
4.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
4.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
4.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva devono essere svolte di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 5
Norma finale
Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE
ISOLA LACHEA E FARAGLIONI DEI CICLOPI
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello, provincia di Catania;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola all'Università degli studi di Catania;
Viste le delibere del senato accademico dell'Università di Catania in data 28 ottobre 1996 e 22 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1997;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra l'Università degli studi di Catania, rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore pro tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:
Art. 1
La gestione della riserva naturale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, per un periodo di anni 7, è affidata all'Università degli studi di Catania, rappresentata per tutti gli obblighi convenuti nei successivi articoli dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambiti naturali e degli agro-ecosistemi (d'ora in poi l'ente gestore), istituito presso lo stesso ateneo.
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare alla conservazione e alla tutela della vegetazione algale e della fauna dei piani dal sopralitorale all'infralitoriale, nonché alla salvaguardia della lucertola endemica Lacerta sicula ciclopica, Taddei.
Art. 2
Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 14.
Art. 3
L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a) redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b) presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c) presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d) predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e) concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A legge regionale n. 14/88; le spese per l'organico riportate nel quadro economico, di cui al successivo art. 14, sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze, immobilizzi tecnici e risorse umane di cui al successivo art. 6.
Art. 4
L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.
Art. 5
L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire indicazioni utili al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Catania, per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità istitutive della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) dell'art. 3, varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che saranno approvati con le stesse procedure relative all'approvazione del piano.
Art. 6
L'ente gestore, per la più generale opera di gestione, tutela e valorizzazione dell'area protetta, concorrerà con le proprie immobilizzazioni tecniche e anche con ricercatori, borsisti, dottorandi, studenti che svolgono tesi di laurea e ricerca pertinenti ai temi della conservazione e gestione del bene naturale.
Il predetto concorso di risorse umane si configurerà quale collaborazione di volontari.
Art. 7
L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.
Art. 8
La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.
Art. 9
L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del Corpo forestale della Regione.
Art. 10
L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Art. 11
L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.
Art. 12
L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Art. 13
L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 14
Quadro finanziario
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e di propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Organico:
- 2 unità operatori L. 92.438.192;
- 1 unità responsabile (direttore) L. 65.646.000.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.
Art. 15
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
L'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente: LO GIUDICE
Il legale rappresentante dell'Università
degli studi di Catania: MESSINA