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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 novembre 1998

SUPPLEMENTO ORDINARIO

G.U.R.S. 9 aprile 1999, n. 17

Istituzione della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;

Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;

Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;

Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 25 febbraio 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'associazione naturalistica W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;

Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;

Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997 resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;

2) le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 344.303.288;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal W.W.F. Italia e da questo Assessorato in data 7 ottobre 1998;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund la gestione della riserva naturale in parola;

Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 265 IV N.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di conservare e tutelare la caratteristica e interessante vegetazione distribuita in una serie di cinture più o meno continue e fisionomicamente ben distribuite, con vegetazione sommersa ed associazioni del Phragmition e del Magnocaricion.

Le pendici che circondano i bacini presentano aspetti Quercetus ilicis e la boscaglia a Quercus calliprinus.

Il notevole interesse faunistico è legato alla presenza di Emys orbicularis, Potamon edule, Ixobrychus minutus (tarabusino); interessante la nidificazione e lo svernamento della fauna acquatica.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1998, del bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.

Agli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con successivi provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 4 novembre 1998.

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 15 gennaio 1999.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 7.

Allegato 1 - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 9 aprile 1999, n. 17].

Allegato n. 2

REGOLAMENTO

RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI

VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE

LAGO PREOLA E GORGHI TONDI

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1

Divieti e deroghe

1.1 Nella zona A della riserva integrale sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.

1.2 L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA B

Art. 2

Attività consentite

2.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.

2.2 Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.

Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;

c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:

1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;

2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;

5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 3

Divieti

3.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui al l'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 2.1 e 2.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

b) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;

c) esercitare qualsiasi attività industriale;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;

e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

g) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

i) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

l) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

m) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

n) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

o) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

p) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

q) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;

r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

3.2 In fase di redazione del piano di utilizzazione della preriserva i comuni dovranno tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 4

Attività di ricerca scientifica

4.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 5

Colture agricole biologiche

5.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

5.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

5.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 6

Patrimonio faunistico domestico

6.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.

6.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

6.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7

Indennizzi

7.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.

7.2 L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 8

Gestione della fauna selvatica

8.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

8.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

8.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.

8.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

8.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 9

Misure speciali

9.1 A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 10

Attività di controllo e sanzioni

10.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

10.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.

10.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

10.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 11

Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELLA RISERVA NATURALE

LAGO PREOLA E GORGHI TONDI

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani;

Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'A.R.S., nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund;

Vista la memoria scritta presentata in data 3 dicembre 1993 dalla citata associazione, ai sensi della legge regionale n. 10/91;

Vista la procura speciale datata 1 ottobre 1998 con la quale il W.W.F. - Italia, nella persona dell'avv. Galli, vice presidente e legale rappresentante dell'associazione, delega il sig. Culmone Girolamo, nato ad Alcamo l'11 gennaio 1964 e residente ad Alcamo in viale Europa n. 197, a sottoscrivere in nome e per conto del W.W.F. Italia gli atti relativi alla convenzione con la Regione Siciliana per l'affidamento della gestione al W.W.F. - Italia della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi;

Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra il W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund rappresentata dal sig. Girolamo Culmone e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'on.le Assessore Vincenzo Lo Giudice;

Tutto ciò premesso;

Si conviene:

Art. 1

La gestione della riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel comune di Mazara del Vallo per un periodo di anni 7, è affidata al W.W.F. Italia - Associazione italiana per il World Wildlife Fund (d'ora in poi ente gestore).

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare a:

- serie di cinture vegetazionali più o meno continue e fisionomicamente ben distinte, con vegetazione sommersa e associazioni di Phragmition e del Magnocaricion;

- aspetti vegetazionali del Quercetum ilius e boscaglia a Quercus calliprinus;

- presenza di Emys orbicularis, Potamon edula, Ixobricus minutes;

- nidificazione e svernamento delle zoocenosi acquatiche.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 13.

Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:

a) a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;

b) a presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

c) predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;

e) concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

f) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;

g) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 4 unità di personale, le cui spese sono riportate nel quadro economico di cui al successivo art. 13.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Caltanissetta, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:

- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;

- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;

- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;

- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.

Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. a) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.

L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà del Corpo forestale della Regione.

Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.

L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:


- acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
- fitto locali e oneri locativi vari;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
  destinati all'ente gestore;
- spese postali e telegrafiche;
- telefoni, canoni e impianti;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
- manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
- elaborazione dati software;
- materiale illustrativo e di propaganda;
- spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
- spese per ricerche, studi e consulenze;
- servizio pulizia;
- costi generali e imprevisti.
    TOTALE                                                   L. 100.000.000
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di un automezzo;
- acquisto di mobili e macchine d'ufficio.
    Totale                                                   L.  40.000.000
La voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Organico


- 3 unità operatori                                        L. 138.657.288
- 1 unità responsabile (direttore)                         L.  65.646.000
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione Siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Palermo, 7 ottobre 1998.

Il rappresentante del W.W.F. Italia: Culmone

L'Assessore: Lo Giudice