
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 novembre 2008
G.U.R.S. 14 novembre 2008, n. 52
Definizione del termine per la presentazione delle istanze di erogazione del bonus ambientale e della relativa documentazione.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità di Stato;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, modificato ed integrato con il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e con il D.L. 11 settembre 2000, n. 296;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 luglio 2004, n. 11 "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato stradamare delle merci, che prevede incentivi alle imprese di autotrasporto, concedibili per un periodo massimo di 3 anni;
Visto il parere reso dalla Commissione europea, Bruxelles 6 ottobre 2004, C (2004) 363fin, in merito ai provvedimenti di aiuto notificati, che risultano compatibili con il trattato CEa norma dell'art. 87, paragrafo 3, lett. c);
Visto l'art. 8 della legge regionale n. 11/2004 che stabilisce il trimestre quale unità temporale di riferimento per definire l'entità del bonus, decorrenti per ogni impresa a partire dalla data di inizio del periodo di utilizzo del bonus;
Visto il decreto n. 164 del 3 dicembre 2004, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, presso il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, il registro delle imprese beneficiarie del bonus ambientale;
Visto il decreto n. 60 del 18 aprile 2008, con il quale, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 11/2004, è stato stabilito l'inizio del periodo di applicazione del bonus e, precisamente, dal 1° giugno 2005, e, quindi cessante il 1° giugno 2008, e sono stati individuati i criteri per l'erogazione della parte premio del bonus, legata all'incremento di almeno il 4% della percentuale di traffico calcolata rispetto al traffico relativo al trimestre precedente, e le modalità di erogazione dello stesso, subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di un'istanza corredata dalle polizze d'imbarco quietanzate dalle compagnie di navigazione;
Vista la circolare n. 3/2006, contenente le modalità da seguire per la presentazione della documentazione a corredo dell'istanza di erogazione;
Considerato che il 1° giugno 2008 si è concluso il triennio di applicazione del sistema di incentivi e che, quindi, è necessario impegnare le somme necessarie alla liquidazione degli stessi entro l'esercizio finanziario in corso;
Considerato che ai fini della corresponsione del bonus l'ultimo imbarco utile deve essere stato effettuato entro il 31 maggio 2008;
Ritenuto che occorre stabilire un limite temporale per la presentazione delle istanze di erogazione e della relativa documentazione da parte delle imprese beneficiarie, al fine di consentire l'impegno delle somme occorrenti entro il 31 dicembre 2008;
Decreta:
Termine per la presentazione delle istanze
Per le finalità e le motivazioni in premessa, le istanze di erogazione del bonus ambientale e della relativa documentazione da parte delle imprese beneficiarie devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2008, secondo le modalità previste dalla circolare n. 3 del 23 agosto 2006.
Esclusione istanze di erogazione
Non saranno ammesse al beneficio del bonus le istanze di erogazione presentate oltre il termine indicato all'art. 1.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nel sito internet dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento trasporti e comunicazioni.
Palermo, 6 novembre 2008.
BUFARDECI