
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 novembre 1991
G.U.R.S. 4 gennaio 1992, n. 1
Direttive, modalità e criteri per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione IRFIS.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 17 marzo 1979, n. 44;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 30;
Considerato che l'art. 8 della legge regionale n. 44/79 autorizza sul fondo di rotazione istituito presso l'RFIS, con l'articolo medesimo, l'erogazione di mutui alle aziende private, esercenti autolinee extraurbane in concessione, per l'acquisto di autobus nuovi, per l'ammodernamento, l'ampliamento, costruzione, o acquisto di impianti destinati all'esercizio; beneficio esteso, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, alle aziende private esercenti servizi urbani in concessione:
Considerato che l'art. 4 della citata legge regionale n. 30/1991 autorizza la concessione dei predetti mutui in favore delle aziende esercenti l'attività di noleggio con conducente di autobus per trasporto turistico, per l'acquisto di autobus e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti destinati all'esercizio;
Considerato che il predetto art. 4 della legge regionale n. 30/91 ha abrogato i commi 12° e 13° dell'art. 8 della legge regionale n. 44/79, che fissavano i parametri per la quantificazione dei mutui in favore delle aziende private esercenti servizi pubblici in concessione urbani ed extraurbani;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario fissare, sulla base delle citate nuove disposizioni di legge, modalità e criteri cui la categoria dei noleggiatori e dei concessionari privati di autolinee urbane ed extraurbane dovranno uniformarsi per l'ottenimento dei finanziamenti in questione;
Decreta:
Articolo Unico
Per i motivi in premessa, sono approvati e resi esecutivi le direttive, le modalità ed i criteri contenuti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto, cui la categoria dei noleggiatori privati e delle aziende private concessionarie di autolinee urbane ed extraurbane correnti nel territorio della Regione dovranno uniformarsi per l'ottenimento dei mutui di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive aggiunte e modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 14 novembre 1991.
MERLINO
Allegato
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 18 maggio 1991) autorizza sul fondo IRFIS, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la concessione di mutui a favore di "aziende esercenti l'attività di noleggio con conducente di autobus, per trasporto turistico per l'acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti di esercizio".
Il predetto fondo, fino ad oggi, ha operato in favore delle aziende private esercenti servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani in concessione nel territorio della Regione.
La gestione del fondo è disciplinata, per legge, da apposita convenzione, tra questo Assessorato e l'IRFIS.
Ora, poichè il predetto art. 4 della citata legge regionale n. 30/91 ha abrogato i commi 12° e 13° del citato art. 8 della legge regionale n. 44/79 che fissavano i parametri per la quantificazione dei mutui in favore delle aziende private, si rende necessario fissare, sulla base delle nuove disposizioni di legge, modalità e criteri cui la categoria dei noleggiatori e dei concessionari privati di autolinee dovranno uniformarsi per l'ottenimento dei finanziamenti in questione.
La concessione dei finanziamenti è subordinata, per legge alla condizione che al personale dipendente dalle aziende richiedenti venga applicato il trattamento economico e normativo vigente per le categorie interessate, nonchè l'avvenuto puntuale pagamento di stipendi e competenze.
Il finanziamento non potrà superare l'85% della spesa per la quale si richiede il mutuo.
L'Assessorato si riserva la facoltà di ridurre la predetta percentuale per ciascun esercizio, in relazione all'ammontare complessivo delle richieste di finanziamento pervenute, avuto riguardo alla disponibilità del fondo.
Le richieste di finanziamento di cui ai successivi punti A/B/C/D non potranno superare complessivamente, per ciascuna azienda e per ogni esercizio e comunque entro i limiti della disponibilità del fondo di rotazione, i seguenti parametri:
- aziende a conduzione familiare, e fino a 5 dipendenti L. 500.000.000 - da 6 a 15 dipendenti L. 1.000.000.000 - da 16 a 30 dipendenti L. 1.500.000.000 - oltre 30 dipendenti L. 2.000.000.000Per quanto riguarda finanziamenti per acquisto di autobus sarà preso a base, annualmente, dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti quale importo su cui determinare la percentuale dell'intervento del mutuo, la media ponderale risultante dai listini ufficiali di almeno quattro tra le maggiori case costruttrici, sia per gli autobus omologati per il servizio pubblico di linea che per quelli omologati in servizio di noleggio.
Tale criterio non trova applicazione per gli automezzi speciali, per i quali si rinvia ai singoli listini ufficiali vigenti.
Si chiarisce che, per richieste di finanziamento di importo inferiore a quello medio stabilito, la predetta percentuale verrà calcolata sulla richiesta di finanziamento.
Il tasso di interesse, che potrà periodicamente essere determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, è fissato in atto nella misura del 5%.
La durata dei prestiti resta fissata in 5 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di autobus e/o automezzi speciali ed in 10 anni per quelli destinati all'ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti finalizzati all'esercizio.
I beni acquistati con il finanziamento di cui al citato art. 8 della legge regionale n. 44/79 non potranno, per la durata del mutuo, essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del finanziamento.
Gli interessi per il periodo di utilizzo e preammortamento saranno pagati dall'impresa mutuataria posticipatamente con scadenza semestrale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.
Nell'anzidetta durata è compreso il periodo di utilizzo e preammortamento per non più di un anno.
Ai fini dell'ottenimento dei mutui, le aziende dovranno far pervenire direttamente a questo Assessorato e in copia per conoscenza all'IRFIS, la sottoelencata documentazione:
1) istanza in bollo più una copia;
2) dichiarazione, in bollo più una copia, resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda si impegna, per la durata del mutuo a non alienare o adibire ad uso diverso da quello per il quale il beneficio è stato concesso, i beni oggetto del finanziamento e a rispettare le leggi, i contratti collettivi i patti di lavoro, e le disposizioni di legge concernenti la tutela del lavoro il trattamento economico e normativo, vigente per la categoria cui appartiene la richiedente, e successive aggiunte e rinnovi contrattuali, nonchè l'avvenuto puntuale pagamento di stipendio ed altre competenze al personale dipendente.
Le aziende dovranno far pervenire, inoltre, la documentazione che segue:
A) Per acquisto di autobus e/o automezzi speciali
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, più una copia;
2) per le società regolarmente costituite: certificato, più una copia, della cancelleria del tribunale competente, con allegato atto costitutivo ed il vigente statuto, con la copia delle deliberazioni relative ad eventuali modifiche, attestante l'ammontare del capitale sociale deliberato e versato, il numero di iscrizione nel registro delle società nonchè i nomi degli amministratori in carica;
3) certificato della cancelleria della pretura competente, più una copia, attestante che a carico dell'azienda non sono state promosse procedure esecutive nel corso dell'ultimo triennio;
4) dichiarazione dell'INPS (più una copia) attestante il numero dei dipendenti nell'ultimo semestre e la posizione dei relativi versamenti:
5) offerta - preventivo della ditta fornitrice, in originale più una copia completa di relativa scheda tecnica;
6) dichiarazione in bollo più una copia, resa ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo giuridico necessario per l'immatricolazione oltrechè l'elenco analitico degli automezzi, anche speciali, in esercizio presso la richiedente, con specifica del tipo e della data di prima immatricolazione. I noleggiatori di autobus con conducente dovranno, altresì, allegare copia autenticata delle relative licenze comunali.
Nel caso di ammodernamento dovrà essere indicato tipo e targa del mezzo che si intende sostituire, che dovrà avere anzianità superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
Nel caso di potenziamento dovranno essere specificati i motivi che ne giustificano l'acquisto, mediante la produzione di idonea documentazione (atti autorizzativi e relativi disciplinari di concessione per le aziende private esercenti servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani - licenza comunale per i noleggiatori);
7) situazione patrimoniale e conto economico degli ultimi due esercizi (n. 2 copie autenticate ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
B) Per ammodernamento ampliamento o costruzione di impianti fissi destinati all'esercizio, in aggiunta alla documentazione sub A ) nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7:
1) relazione illustrativa sulle finalità dell'impianto e sui benefici per la gestione aziendale;
2) copia conforme della concessione edilizia autenticata nei termini di legge.
Nei casi di ammodernamento e ampliamento di immobili già esistenti dichiarazione in bollo più una copia, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, artt. 20 e 26, attestante la proprietà e la destinazione d'uso;
3) progetto esecutivo, munito di tutti i visti di approvazione in linea tecnica ed amministrativa, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
4) certificato di agibilità dei cespiti preesistenti nel caso di ampliamento e ammodernamento;
5) certificato storico catastale dell'immobile destinato all'esercizio dell'azienda con documenti probativi della proprietà ed estratto del foglio di mappa, con indicazione delle particelle interessate e di quelle limitrofe.
C) Per acquisto di impianti fissi da destinare all'esercizio:
In aggiunta alla documentazione sub A) nn. 1, 2, 3, 4, 6 e sub B) punto 1:
1) certificato di agibilità o copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) compromesso o titolo probativo della proprietà da cui risulti l'ammontare del prezzo pattuito per l'acquisto dei beni di cui trattasi e la rispondenza dell'immobile alle finalità d'uso da perseguire e relativa documentazione catastale.
D) Per acquisto di impianti tecnologici da destinare all'esercizio in aggiunta alla documentazione sub A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
1) relazione illustrativa delle finalità dell'impianto e dei benefici che ne deriveranno per la gestione aziendale;
2) schema grafico dell'impianto, con l'indicazione della sua esatta ubicazione;
3) dichiarazione, in bollo più una copia, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda non dispone di impianti similari o in caso contrario che il nuovo impianto è sostitutivo o integrativo di quello esistente.
Le operazioni suddette sono assistite:
- quelle destinate all'acquisto di autobus, dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;
- quelle destinate ad altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente Conservatoria.
Formeranno oggetto di esame anche le richieste di finanziamento per i punti A), B), C) e D), le cui procedure risultino perfezionate nel periodo di tempo intercorrente tra la data dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30 e quella della presente circolare.
Le richieste di finanziamento di cui sopra non saranno prese in considerazione se carenti di documentazione, e, se non integrate entro 30 giorni dalla data di ricezione, saranno archiviate.
Di tale determinazione sarà data comunicazione alla ditta richiedente e all'IRFIS.
Questo Assessorato, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, corredata della prescritta documentazione, previo esame sulla ammissibilità della richiesta, ne disporrà formalmente l'istruttoria presso l'IRFIS informandone la richiedente.
A tale proposito va ribadito che di tutta la documentazione indicata per le singole fattispecie una copia va sempre, contestualmente, inviata all'IRFIS.
L'IRFIS, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta disposizione, provvederà alla definizione dell'istruttoria. Ove si ritenesse necessaria la integrazione della documentazione con ulteriori elementi, l'IRFIS, entro 30 giorni, ne darà comunicazione all'azienda interessata ed a questo Assessorato, e l'istruttoria si intenderà sospesa sino all'acquisizione dei documenti richiesti.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta l'IRFIS proporrà a questo Assessorato l'archiviazione della pratica.
L'IRFIS, dopo l'esame istruttorio e l'approvazione del Comitato Amministrativo, previsto dall'11° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 44/79 inoltrerà a questo Assessorato la delibera in originale e copia autenticata, degli eventuali ulteriori documenti acquisiti, perchè si possa provvedere alla emissione del decreto di concessione del mutuo.
Il decreto di concessione del mutuo, munito degli estremi di registrazione della Corte dei conti, verrà trasmesso in copia conforme all'IRFIS, perchè provveda alla stipula del relativo contratto per atto pubblico. Copia di tale atto sarà inviata a questo Assessorato a cura dell'IRFIS.
Per la erogazione del mutuo concesso l'azienda beneficiaria dovrà produrre a questo Assessorato, in copia autenticata, ed all'IRFIS, in originale, la seguente documentazione:
A) per acquisto autobus e/o automezzi speciali:
1) certificato di immatricolazione;
2) fattura di acquisto quietanzata a saldo o con l'indicazione delle somme versate;
B) ammodernamento, ampliamento o costruzione di impianti fissi:
1) documentazione di spesa quietanzata;
2) certificato di collaudo rilasciato da un tecnico o commissione nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ai sensi della legge regionale n. 21/85;
3) autorizzazione allo scarico per i programmi consistente nella realizzazione di officine meccaniche di assistenza nonchè di impianti di lavaggio rilasciata dagli organi competenti.
L'erogazione del mutuo potrà, altresì, avvenire in più stati di avanzamento, previo accertamento tecnico da compiersi a mezzo di collaudatore in corso d'opera, con le modalità di cui al superiore punto 2). Le spese di tale collaudo restano a carico dell'Assessorato.
In tale caso la quota del finanziamento da erogare sari commisurata alla percentuale dell'intervento regionale applicata all'importo dello stato di avanzamento.
Sulla quota di mutuo così calcolata sarà, di volta in volta operata una trattenuta del 5% che sarà corrisposta unitamente all'ultima erogazione a saldo, dopo il collaudo finale ed a presentazione del certificato di agibilità.
C) Per acquisto di impianti fissi:
1) copia autenticata del contratto di acquisto debitamente registrato.
D) Per acquisto di impianti tecnologici:
1) fatture d'acquisto quietanzate;
2) certificato di collaudo rilasciato da funzionari nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. Le spese del collaudo restano a carico dell'Assessorato. Per la erogazione della somma il mutuatario rilascerà all'IRFIS la relativa quietanza, nelle forme di legge.
In ogni caso, l'avvenuto accreditamento delle somme in conti correnti bancari intestati ai mutuatari equivarrà a tutti gli effetti al pagamento delle somme stesse, restando l'IRFIS esonerato da qualsiasi responsabilità. L'accreditamento, dietro richiesta dei mutuatari, potrà altresì, essere effettuato direttamente in favore delle aziende fornitrici di beni oggetto del finanziamento, a saldo delle forniture stesse che, pertanto, non dovranno essere gravate da alcuna forma di garanzia a favore di terzi.
Ottenuto il finanziamento, l'azienda provvederà a pagare la quota di ammortamento in rate semestrali costanti posticipate con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio e comprendenti la quota capitale e la quota interessi. In caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte dell'impresa mutuataria delle somme dalla stessa dovute per interesse relative al periodo di utilizzo o di preammortamento ovvero per rate di ammortamento o per altra causale, le somme medesime saranno gravate dagli interessi di mora in misura pari a punti 2 in più del tasso ufficiale e di sconto, con un minimo del 14 per cento.
In caso di persistente morosità, che comunque non potrà superare due semestralità consecutive, l'IRFIS, dopo avere informato preventivamente questo Assessorato, provvederà al recupero coattivo delle somme.
Si procederà altresì, alla revoca del beneficio concesso ed alla conseguente risoluzione del contratto di mutuo o recupero coattivo del credito, nel caso in cui l'azienda beneficiaria alieni o adibisca ad uso diverso i beni oggetto del finanziamento.
Nel caso di programma contemplante l'acquisto di autobus e/o automezzi speciali questo Assessorato comunicherà alla Direzione compartimentale della M.C.T.C. i numeri di targa degli autobus automezzi con il finanziamento in questione perchè sulla carta di circolazione venga iscritto il vincolo della destinazione per 5 anni dalla data di acquisto.