
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 1984
G.U.R.S. 2 febbraio 1985, n. 5
Criteri per la determinazione dell'ammortamento tecnico degli autobus in applicazione della legge 14 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il proprio D.A. 206/DR. TR. del 27 giugno 1984, con il quale sono stati determinati, con riserva di successivo approfondimento del problema dell'ammortamento tecnico degli automezzi, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza per gli anni 1982 e 1983;
Ritenuto di dovere sciogliere la riserva sopra specificata;
Ritenuto necessario, alla luce delle risultanze della applicazione dei costi economici e dei ricavi presunti di cui al predetto decreto assessoriale n. 206 del 27 giugno 1984, di fissare per i parametri di utilizzo del personale relativi ai servizi extraurbani anche valori massimi al fine di pervenire, anche per le aziende efficientemente organizzate, ad una valutazione di costi standard più aderenti alla realtà;
Sentita la Commissione consultiva ex art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Decreta:
L'ammortamento tecnico degli autobus, per gli anni 1982 e 1983, è determinato limitatamente a quelli aventi età non superiore a dieci anni, ivi compreso l'anno di prima immatricolazione, a rate costanti e prendendo come riferimento i seguenti parametri:
A) periodo di ammortamento dell'autobus pari a dieci anni;
B) capitale da ammortizzare pari al valore medio ponderale dei prezzi di listino vigenti nell'anno di prima immatricolazione dell'autobus, sgommato ed esclusa I.V.A. e considerato originariamente standard per ciascuno dei tipi di servizio di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
C) tasso d'interesse pari al valore medio ponderale del tasso "prime rate" nell'anno di prima immatricolazione.
La rata di ammortamento come sopra determinata, previamente decurtata nei modi di cui all'articolo seguente del presente decreto, sarà aumentata dell'aliquota percentuale per spese generali fissata col D.A. 206/DR. TR. del 27 giugno 1984.
La rata di ammortamento come sopra determinata sarà altresì diminuita, ai sensi della tabella C allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, dei contributi e/o agevolazioni ottenuti dall'azienda per l'acquisto di ciascun autobus ai sensi delle leggi regionali 21 febbraio 1977, n. 7; 17 marzo 1979, n. 44; 15 novembre 1982, n. 136; 14 giugno 1983, n. 68.
Le detrazioni di cui al precedente comma saranno quantificate con i seguenti criteri:
A) per i contributi in conto capitale, la detrazione sulla rata di ammortamento sarà percentualmente pari alle misura percentuale del contributo;
B) per il contributo in conto capitale di cui ai commi IV e V dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, da ripartire eventualmente in eguale misura tra tutti gli autobus acquistati dall'azienda ed immatricolati nell'anno a cui il contributo si riferisce, la detrazione viene determinata in base ai criteri di cui al precedente punto A del presente articolo;
C) per i mutui di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la detrazione viene assimilata a quella corrispondente ad un contributo in conto capitale equivalente al 30% dell'importo del mutuo.
Per il parametro di utilizzazione del personale (Km./addetto) relativo ai servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 Km/h, è fissato un valore massimo di 45.000.
Per il parametro di utilizzazione del personale (Km./addetto) relativo ai servizi extraurbani con velocità commerciale superiore a 60 Km/h, il valore minimo di 50.000, già fissato col D.A. 206/DR. TR. del 27 giugno 1984, è da considerare standard.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano per le aziende di trasporto a conduzione familiare o che comunque abbiano un solo dipendente.