
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 1983
G.U.R.S. 25 febbraio 1984, n. 8
Modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione del contributo per le spese d'investimento di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Ritenuto opportuno procedere alla regolamentazione relativa alla istruttoria delle istanze concernenti i contributi previsti dalla predetta legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Decreta:
Articolo Unico
Sono approvate, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione - anche in più rate - del contributo per le spese d'investimento di cui all'art. 16 della medesima legge, contenute nella circolare assessoriale che come allegato A forma parte integrante del presente decreto.
Palermo, 15 novembre 1983.
PIZZO
Allegato A
Il titolo III della legge regionale n. 68/1983 prevede la erogazione di contributi sulle spese relative ad investimenti sostenute dalle aziende che esercitano il trasporto pubblico locale di persone. I requisiti che regolano la erogazione dei detti contributi sono due e precisamente uno di natura soggettiva ed uno di natura oggettiva.
Il primo impone che beneficiari del contributo siano le aziende pubbliche e private, gli enti locali ed i loro consorzi che esercitano i servizi pubblici di trasporto di persone specificati all'art. 5 della medesima legge.
Il secondo requisito impone che oggetto del contributo debba essere la spesa relativa all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone, nonchè all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.
Delineati i requisiti per concorrere all'ammissione al contributo in parola, appare utile ricordare che l'erogazione dei contributi deve avvenire sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983-1985, articolato in piani annuali di spesa. Ciò consentirà di rendere in ogni esercizio finanziario la spesa congruente con la somma trasferita dallo Stato alla Regione nello stesso esercizio quale quota del fondo per gli investimenti ex art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e di scaglionare ove possibile l'erogazione del contributo per gli impianti fissi nel triennio in relazione allo stato d'avanzamento delle opere.
Lo stesso titolo III della legge n. 68/1983 stabilisce i criteri generali cui deve informarsi il programma degli interventi e le finalità che esso deve conseguire.
In particolare viene assegnata priorità:
- agli investimenti che abbiano come obiettivo il decongestionamento delle aree urbane e metropolitane (potenziamento dei servizi urbani e suburbani, autostazioni con annessi parcheggi);
- agli investimenti destinati all'ammodernamento dell'auto parco con la sostituzione di autobus obsoleti ed aventi anzianità non inferiore a dieci anni.
La legge individua, poi, come finalità degli investimenti il miglioramento dei servizi e l'incremento del rapporto ricavi-costi attraverso la riduzione del costo del trasporto. Ora, nel mentre tali finalità sono sicuramente conseguite nella generalità dei casi dagli investimenti destinati all'ammodernamento e/o al potenziamento del parco rotabile, maggiore attenzione viene richiesta dalla legge per il caso di investimenti destinati ad impianti fissi nel quale i contributi devono essere concessi "soltanto per le iniziative che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo dei servizi di trasporto".
La legge stabilisce, ancora, il termine per la presentazione delle istanze per l'ammissione al contributo - che devono pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima e quindi entro il 17 agosto 1983 - e gli elaborati da produrre a corredo di esse. Fra gli elaborati richiesti particolare rilevanza assume il piano aziendale degli investimenti nel triennio 1983 - 1985 che deve evidenziare "esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi" attraverso l'analisi del rapporto costi - benefici.
Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi sono facultati dalla legge a trasferire nel predetto piano aziendale degli investimenti i contenuti e le previsioni dei piani di ristrutturazione redatti ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, purchè approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero dei piani di cui al 2° comma dell'art. 3 ed al 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per la parte non attuata.
E' appena il caso di sottolineare che il termine di presentazione delle istanze è fissato dal legislatore in modo perentorio e pertanto il diritto di richiedere il contributo in parola decade con lo spirare del sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La legge, infine, delega l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a regolamentare le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in più rate, del contributo.
Per una impostazione più agevole delle fasi istruttorie connesse alla concessione dei contributi, si tratterà separatamente prima delle aziende pubbliche, degli enti locali e loro consorzi e poi delle aziende private.
AZIENDE PUBBLICHE, ENTI LOCALI E LORO CONSORZI
A) Acquisti materiale rotabile di cui al punto 1) dell'art. 18.
Potranno essere acquistati, conformemente alle previsioni di cui al punto 1) dell'art. 18, soltanto autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1976, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 ed altri mezzi terrestri di trasporto di persone.
I contributi verranno concessi nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.
Il programma che l'Assessorato redigerà ai sensi del predetto art. 18, 2° comma, potrà prevedere particolari vincoli finalizzati al pieno rispetto delle condizioni generali che il legislatore nazionale - prima - e quello regionale - poi - ha posto per venire incontro a particolari esigenze del sistema produttivo del settore.
Sarà quindi tenuto conto delle disposizioni della lettera h) dello stesso articolo 18 relative alla riserva di commesse ai sensi dell'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura concordata dalle Regioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (riserva alle industrie del Mezzogiorno) e relative alla riserva di commesse di cui al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 (riserva alle industrie operanti nel territorio della Regione Siciliana).
Il programma de quo dovrà assicurare anche il rispetto di quanto previsto sub g) dall'art. 18 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico in ottemperanza all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Gli autobus acquistati con il contributo concesso con la legge n. 68/1983 non potranno essere alienati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione. La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco, dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda d'immatricolazione degli autobus nuovi.
E' importante richiamare l'attenzione sulla gravità delle eventuali inosservanze di tali prescrizioni, discendendone da esse la revoca del contributo stesso.
I vincoli d'inalienabilità e di destinazione di cui al predetto art. 24, primo comma, dovranno essere trascritti sulla carta di circolazione e ad essi dovrà essere data, da parte del P.R.A., la pubblicità prevista dalle vigenti norme.
Gli autobus acquistati con i contributi della Regione dovranno recare l'apposito contrassegno specificato all'art. 28.
Modalità di istruttoria delle istanze:
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) il piano aziendale degli investimenti di cui all'art. 22, secondo comma, dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi e con la specificazione del numero, della categoria e del tipo degli autobus che s'intendono acquistare e con la specificazione, nel caso di ammodernamento, degli autobus che s'intendono sostituire.
Inoltre, nel caso di potenziamento, il piano dovrà specificare le esigenze di servizio che lo rendano necessario;
2) la situazione dell'autoparco esistente, avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus alla data di prima immatricolazione e alla data dell'ultima revisione, compilata secondo le indicazioni dell'allegato prospetto 1).
Modalità di erogazione del contributo:
Le aziende ammesse al contributo, per ottenere il pagamento, dovranno produrre a questo Assessorato la seguente documentazione:
1) fattura di acquisto regolarmente quietanzata a saldo;
2) fotocopia autenticata del foglio di via rilasciato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. che ha provveduto alla immatricolazione dell'autobus;
3) copia del documento di origine dell'autobus acquistato, vistato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. che ha effettuato il collaudo e l'immatricolazione, da cui risulti che il veicolo ha le caratteristiche unificate riportate dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e dal decreto 1 febbraio 1982;
4):
- nel caso di alienazione dell'autobus a ditta terza:
copia autenticata dell'atto di vendita registrato o, in subordinata, copia autenticata del predetto atto corredata dalla ricevuta di presentazione dello stesso al P.R.A. per la registrazione del passaggio di proprietà;
- nel caso di radiazione dell'autobus dalla circolazione (art. 59 c.d.s.):
copia autenticata del mod. 29 P.R.A. che attesta la radiazione dell'autobus dalla circolazione;
- nel caso di collaudo dell'autobus per cambio d'uso
(da pubblico di linea a noleggio o ad altro uso):
copia autenticata del foglio di via dal quale risulti il cambio d'uso dell'autobus;
- nel caso di radiazione dell'autobus dal parco rotabile aziendale senza immediata alienazione:
copia autenticata del provvedimento dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio con il quale, su richiesta della ditta, viene disposta la revoca della carta di circolazione dell'autobus ai sensi dell'art. 65/2 b del c.d.s.;
5) fotocopia autenticata dell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. da cui risulti la percentuale non detraibile;
6) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale della azienda o dell'ente beneficiario sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigente all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.
B) Acquisto, costruzione ed ammodernamento d'impianti fissi di cui al punto 2) dell'art. 18.
Il contributo sarà erogato nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'I.V.A non detraibile.
All'acquisto, costruzione ed ammodernamento di sedi e/o officine - deposito non potrà essere destinato, complessivamente nel triennio 1983 - 1985, più del 25% della somma posta dallo Stato a disposizione della Regione per lo stesso periodo.
Modalità d'istruttoria delle istanze:
Per questo tipo d'intervento è bene distinguere:
a) ammodernamento, ampliamento o costruzione di intrastrutture e/o d'impianti fissi a carattere edilizio;
b) acquisto di infrastrutture e/o di impianti fissi a carattere edilizio;
c) acquisto d'impianti tecnici e/o di tecnologie da destinare all'esercizio delle autolinee.
In particolare:
a) ammodernamento, ampliamento o costruzione di infrastrutture e/o d'impianti fissi a carattere edilizio:
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) il piano aziendale degli investimenti di cui all'art. 22, secondo comma, dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;
2) progetto di massima composto da:
- relazione illustrativa delle opere edili da realizzare;
- planimetria generale dell'impianto in scala l:200;
- planimetrie e sezioni dell'impianto in scala 1:100 con l'indicazione, nel caso di ampliamento, della parte esistente;
3) preventivo di spesa delle opere edili, contenenti la descrizione esatta dei lavori da eseguire, redatto da un tecnico professionalmente abilitato ed approvato dagli organi di amministrazione dell'ente beneficiario del contributo, nei modi previsti dalle norme che regolano l'attività dell'ente stesso;
4) dichiarazione del rappresentante legale dell'azienda od ente aspirante al contributo, rilasciata sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
- che gli immobili esistenti, dei quali si prevede l'ammodernamento e/o l'ampliamento, sono di proprietà della azienda o dell'ente. Nel caso che gli immobili predetti non siano di proprietà della azienda od ente, dovrà essere attestato il titolo giuridico dal quale discende il legittimo possesso in capo alla stessa azienda od ente;
- che gli immobili medesimi sono liberi da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da privilegi anche fiscali: in caso contrario occorre l'indicazione e la specificazione delle trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli esistenti.
b) Acquisto d'infrastrutture e/o di impianti fissi a carattere edilizio.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) il piano aziendale degli investimenti di cui all'art. 22, secondo comma, dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;
2) progetto di massima composto da:
- relazione illustrativa degli impianti da acquistare;
- planimetria generale dell'impianto in scala 1:200;
- planimetria e sezione dell'impianto in scala l:100;
3) preventivo di spesa sul quale verrà richiesto il parere del competente U.T.E.
c) Acquisto di impianti tecnici e/o di tecnologie da destinare all'esercizio delle autolinee.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) il piano aziendale degli investimenti di cui all'art. 22, secondo comma, dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;
2) relazione illustrativa dell'impianto;
3) offerta preventivo della ditta fornitrice in originale o copia autenticata e due copie;
4) dichiarazione resa in bollo dal legale rappresentante dell'ente o dall'azienda pubblica, attestante - sotto la propria responsabilità civile e penale - che l'ente o azienda non dispone di impianti similari a quelli oggetto del richiesto contributo o, in caso contrario, che il nuovo impianto è sostitutivo od integrativo di quello esistente.
Modalità di erogazione del contributo:
Per la erogazione del contributo di cui sub a), dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) stato finale dei lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dal rappresentante legale dell'azienda od ente (o consorzio);
2) certificato di collaudo eseguito da un tecnico iscritto all'albo regionale dei collaudatori o da una commissione di collaudo nominati dall'Assessore regionale per il turismo ed i trasporti. Le spese di collaudo restano interamente a carico del beneficiario del contributo;
3) copia autenticata del certificato di agibilità o della concessione edilizia;
4) nota di trascrizione, in copia autenticata, dei vincoli di inalienabilità e di destinazione previsti dall'art. 25 della legge regionale 68/1983;
5) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.
E' prevista la possibilità di procedere alla erogazione del contributo a stati di avanzamento d'importo non inferiore al 5% dell'ammontare totale dei lavori ed operando una ritenuta del 5% da corrispondere a collaudo definitivo delle opere.
In tal caso la documentazione occorrente è la seguente:
1) stato di avanzamento dei lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato per la liquidazione dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente (o consorzio);
2) copia autenticata della concessione edilizia;
3) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.
Per la liquidazione del saldo dovrà essere prodotta la documentazione prevista per il caso di erogazione del contributo in unica soluzione.
Per la erogazione del contributo di cui sub b) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) preliminare di compravendita, debitamente registrato, relativo agli immobili da acquistare, dal quale risulti il prezzo di acquisto;
2) certificato di collaudo degli immobili secondo le modalità sopra specificate sub a);
3) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.;
4) certificato di agibilità rilasciato dal comune o copia autenticata di esso.
Per la erogazione del contributo di cui sub c) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) fatture d'acquisto regolarmente quietanzate a saldo;
2) certificato di collaudo secondo le modalità sopra specificate;
3) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.
AZIENDE PRIVATE
A) Acquisto di materiale rotabile di cui al punto 1) dell'art. 18.
Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di acquisto di autobus nuovi, verrà assunto come valore "standard" della consistenza dell'autoparco aziendale il rapporto tra la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione ed il parametro minimo di 40.000 Km.
Le aziende la cui percorrenza annua risultante dai predetti disciplinari è inferiore a 40.000 Km, potranno accedere al contributo, in quanto spettante, per l'acquisto di un autobus nuovo.
Il contributo alle aziende private è previsto, per l'acquisto di materiale rotabile, nella misura del 75% della spesa ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.
Modalità di istruttoria delle istanze:
Si rinvia preliminarmente a quanto illustrato nella prima parte della presente circolare per i contributi da erogare alle aziende pubbliche, enti locali e loro consorzi, per l'acquisto di materiale rotabile specificatamente per quanto concerne la riserva di commesse e la eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti di trasporto, i vincoli di inalienabilità e di destinazione degli autobus ed il contrassegno previsto dall'art. 28.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta la documentazione ivi indicata oltre ad una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'azienda, sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione.
Nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere altresì prodotta un'attestazione firmata dal legale rappresentante dell'azienda sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata come sopra, dalla quale risulti che gli autobus da sostituire sono in forza all'autoparco circolante dell'azienda da data anteriore al 31 dicembre 1982 e che per gli stessi sono stati pagati, per l'anno 1982, la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione R.C.
Copie delle predette dichiarazioni dovranno essere inviate per conoscenza ai competenti uffici della Direzione compartimentale M.C.T.C.
Modalità di erogazione del contributo:
Le aziende ammesse al contributo, per ottenere il pagamento, dovranno produrre a questo Assessorato la stessa documentazione indicata nella prima parte della presente circolare per il pagamento del contributo per l'acquisto di materiale rotabile alle aziende pubbliche.
B) Acquisto, costruzione ed ammodernamento di impianti fissi di cui al punto 2) dell'art. 18.
Il contributo alle aziende private, sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al predetto n. 2 dell'art. 18, è concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.
Per le modalità istruttorie delle istanze e per la erogazione del contributo occorre distinguere il caso in cui l'azienda si avvalga dell'art. 27 della legge regionale 68/1983 - ossia della facoltà di richiedere all'I.R.F.I.S. la concessione di un mutuo nella misura fissata dall'articolo stesso - dal caso in cui l'azienda non si avvalga della facoltà de qua.
Nel primo caso le modalità istruttorie e di erogazione saranno quelle stesse previste dall'apposita convenzione che regola la concessione del mutuo da parte del predetto I.R.F.I.S.
Qualora l'azienda non volesse avvalersi di detta facoltà, l'istruttoria e l'erogazione sarà disciplinata dalle seguenti istruzioni:
Modalità istruttorie delle istanze:
Anche per le aziende private è opportuno distinguere i seguenti casi:
a) ammodernamento, ampliamento o costruzione di infrastrutture e/o d'impianti fissi a carattere edilizio;
b) acquisto d'infrastrutture e/o d'impianti fissi a carattere edilizio;
c) acquisto d'impianti tecnici e/o di tecnologie da destinare all'esercizio delle autolinee.
In particolare:
a) Ammodernamento, ampliamento o costruzione di infrastrutture e/o d'impianti fissi a carattere edilizio.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta tutta la documentazione già indicata per l'analoga fattispecie concernente le aziende pubbliche.
Il preventivo di spesa dovrà essere redatto da un tecnico iscritto all'ordine professionale ed asseverato da giuramento innanzi al pretore.
Inoltre la dichiarazione relativa alla titolarietà giuridica degli immobili da ampliare e/o ammodernare nonchè alla presenza o meno di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli dovrà comprendere anche una descrizione della situazione patrimoniale immobiliare della azienda medesima.
b) Acquisto d'infrastrutture e/o di impianti fissi a carattere edilizio.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta tutta la documentazione già indicata per l'analoga fattispecie concernente le aziende pubbliche.
Il preventivo di spesa, come nel caso sub a), dovrà essere redatto da un tecnico iscritto all'ordine professionale ed asseverato da giuramento innanzi al pretore.
Inoltre dovrà essere prodotta apposita dichiarazione relativa allo stato patrimoniale immobiliare della azienda stessa, resa da parte del rappresentante legale sotto la sua personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
c) Acquisto d'impianti tecnici e/o di tecnologie da destinare all'esercizio delle autolinee.
Per la istruttoria delle istanze dovrà essere prodotta tutta la documentazione già indicata per l'analoga fattispecie concernente le aziende pubbliche.
Modalità di erogazione del contributo:
Per la erogazione del contributo di cui sub a) dovrà essere prodotta tutta la documentazione già indicata per l'analoga fattispecie concernente le aziende pubbliche.
Lo stato finale, redatto da un tecnico iscritto all'ordine professionale dovrà, però, essere asseverato da giuramento innanzi al pretore.
Anche per le aziende private è prevista la possibilità di procedere alla erogazione del contributo a stati di avanzamento con le stesse modalità previste per le aziende pubbliche.
Lo stato di avanzamento dei lavori, firmato da un tecnico iscritto all'ordine professionale dovrà, però, essere asseverato da giuramento innanzi al pretore.
Per la erogazione del contributo di cui sub b) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) copia autenticata del contratto di acquisto, debitamente registrato, con la relativa nota di trascrizione concernente i vincoli specificati all'art. 25 della legge regionale 68/1983;
2) certificato di collaudo degli immobili secondo le modalità sopra specificate sub a);
3) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario, sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C;
4) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o copia autenticata di esso;
Per la erogazione del contributo di cui sub c) dovrà essere prodotta la seguente documentazione;
1) fatture d'acquisto regolarmente quietanzate a saldo, vistate dalla competente camera di commercio, industria ed agricoltura per la rispondenza dei prezzi fatturati a quelli dei listini depositati presso la stessa;
2) certificato di collaudo secondo le modalità già indicate in precedenza a proposito dei contributi alle aziende pubbliche;
3) dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario, sotto la propria personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'azienda od ente opera nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed applica integralmente al personale dipendente adibito all'esercizio il trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri, vigenti all'atto della corresponsione del contributo.
Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Ispettorato del lavoro ed ai competenti uffici della Direzione civile e compartimentale M.C.T.C.
PIZZO