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TURISMO, COMUNICAZIONI

E TRASPORTI

DECRETO 24 marzo 1970

G.U.R.S. 24 aprile 1970, n. 21

Criteri di intervento per la concessione dei finanziamenti previsti dal titolo 1° della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, concernente provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione Siciliana;

Visti i criteri di intervento per l'anno 1970, ai quali dovrà uniformarsi l'I.R.F.I.S. nella concessione dei finanziamenti previsti dal Titolo primo della citata legge 46;

Vista la nota n. 3421 del 17 marzo 1970 con la quale l'I.R.F.I.S., ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 46, ha espresso il parere favorevole sui citati criteri;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

Sono approvati per l'anno 1970 i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'I.R.F.I.S. nella concessione dei finanziamenti previsti dal titolo primo della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 marzo 1970.

NATOLI

ALLEGATO

Criteri di interventi ai quali deve uniformarsi l'I.R.F.I.S. nella concessione dei finanziamenti di cui al titolo primo della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal titolo I della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e dal suo necessario coordinamento con le vigenti provvidenze nazionali di cui alle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 12 marzo 1968, n. 326, il Comitato propone di adottare i seguenti criteri.

1. Iniziative ammesse alle incentivazioni

1. a. - costruzione, trasformazione, ampliamento, ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici a tipo alberghiero o a carattere misto-residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

1. b. - opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche e cioè stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonchè opere ed impianti a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarietà rispetto agli impianti di cui al punto 1. a.;

1. c. - agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonchè mostre-mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato artistico ad iniziativa di enti o di associazioni;

1. d. - attrezzatura ed arredamenti per le iniziative considerate nei punti precedenti;

1. e. - acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie per la realizzazione degli impianti di cui ai punti precedenti, purché la relativa spesa non superi il 30% dell'effettivo costo della costruzione.

2. Percentuali di intervento per i mutui regionali

Il Comitato preliminarmente propone che la quota percentuale del fondo di rotazione previsto dall'art. 1, da destinare - a norma del comma 2°, lettera a) dell'art. 3 - ad accreditamenti per la concessione di garenzie sussidiarie, venga limitata al 10% del Fondo stesso. Tale proposta viene suggerita dalla considerazione che non sono state finora presentate domande per l'ottenimento di tale tipo di intervento, essendosi indirizzata la preferenza degli operatori del settore verso le altre forme di finanziamento.

Per quanto riguarda la misura degli interventi l'art. 6 stabilisce i seguenti limiti:

2. a. - mutui (di durata non superiore ai 20 anni, al tasso dell'1,50% annuo) fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

2. b. - mutui (di durata non superiore ai 20 anni, al tasso dell'1,50% annuo) fino al 65 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo e ricreativo;

2. c. - mutui (di durata non superiore ai 20 anni, al tasso dell'1,50% annuo) fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste dal 2° comma dell'art. 1, lettere a), b), c) ed e);

2. d. - mutui (di durata non superiore ai 20 anni, al tasso dell'1,50% annuo) fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere e gli impianti da realizzare nelle Isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore ai 600 metri, nelle zone archeologiche e nelle zone balneari lontane dai centri urbani e quindi sprovviste di adeguate opere di urbanizzazione;

2. e. - mutui (di durata non superiore ai 20 anni, al tasso dell'1,50% annuo) fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative turistiche degli Enti turistici, dei comuni e per quelle a carattere sociale;

2. f. - mutui (di durata non superiore ai 10 anni al tasso dell'1,50% annuo) per le attrezzature e per l'arredamento delle iniziative di cui all'art. 1 della legge n. 46-1967;

2. g. - mutui (nella misura che non può superare del 5% i limiti fissati nei punti precedenti) ad integrazione di quelli concessi a norma delle leggi n. 717-1965 e 326-1968.

3. Concessione di contributi

3. 1. - contributi nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale, relative alle iniziative indicate all'art. 1 della legge n. 46-1967. Il contributo è elevato al 20% per le opere e gli impianti da realizzare nelle Isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore ai 600 metri, nelle zone archeologiche e nelle zone balneari lontane dai centri urbani;

3. 2. - contributi sugli interessi.

3. 2. a. - in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse che fisserà il Comitato regionale per il credito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 46-1967 ed il tasso dell'1,50% a favore degli Istituti ed Agenzie di credito che effettuino le operazioni di finanziamento ammesse alla garanzia sussidiaria prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge numero 46-1967;

3. 2. b. - in misura pari alla differenza tra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso dell'1,50%, da concedere agli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico designati con decreto del Ministero del Tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 18 stesso.

4. Priorità degli interventi in relazione alla localizzazione ed alla tipologia degli impianti

I criteri di priorità per la concessione degli interventi previsti dal titolo 1° della legge n. 46-1967 seguiranno la seguente graduatoria che terrà peraltro conto, nell'ambito delle singole categorie, della esigenza di uno sviluppo equilibrato fra i comprensori turistici della Sicilia.

4. a. - integrazione di finanziamenti concessi con leggi nazionali, con percentuali differenziate secondo i punti successivi e le norme della legge regionale n. 46-1967. Per la quantificazione delle integrazioni regionali rispetto alle provvidenze nazionali, il Comitato valuterà ciascuna iniziativa nel quadro dei successivi criteri riferiti alla localizzazione ed alla tipologia degli impianti e delle opere, e ciò ai fini della differenziazione delle incentivazioni da concedere.

4. b. - opere, attrezzature, arredamenti ed impianti ricettivi oltre i 500 posti letto, anche realizzati in più unità contigue, e di categoria non superiore alla seconda, ubicati in zone balneari dei comprensori turistici regionali, costituenti un complesso integrato ed aventi cioè oltre ad una consistente dimensione ricettiva una dotazione completa e varia, di servizi ed attrezzature idonei ad un confortevole soggiorno.

4. c. - opere, attrezzature, arredamenti ed impianti ricettivi di categoria non superiore alla prima e di capacità alberghiera non inferiore ad 80 posti letto ubicati in stazioni turistiche e termali di effettivo richiamo internazionale.

4. d. - completamento ed ammodernamento di impianti ricettivi già esistenti e funzionanti.

4. e. - opere ed impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda, ubicati in zone montane, archeologiche o balneari dei comprensori turistici, nonchè nelle Isole minori non riconosciute stazioni di turismo;

4. f. - opere ed impianti ricettivi ad iniziativa di Enti turistici, di Comuni o di organismi a carattere sociale in località ubicate nei comprensori turistici;

4. g. - agenzie di viaggio, uffici di informazioni turistiche e mostre mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato, purchè non finanziate da altri rami dell'Amministrazione regionale;

4. h. - opere ed impianti turistici aventi carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati al punto a) dell'art. 1 della legge n. 46-1967;

4. i. - esercizi ricettivi di lusso e di prima categoria non ubicati nell'ambito delle stazioni turistiche e termali;

4. l. - impianti ricettivi con capacità non inferiore a 80 posti letto localizzati in centri urbani nell'ambito dei comprensori turistici;

4. m. - impianti ricettivi ubicati fuori comprensorio;

4. n. - opere ed impianti turistici comunque costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, nonchè quelli aventi carattere sportivo e ricreativo.