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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 1991

G.U.R.S. 15 febbraio 1992, n. 9

Classificazione di autolinee fra le autolinee suburbane, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto i1 D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Visto il proprio D.A. n. 207 del 27 giugno 1984, con il quale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono stati classificati i servizi di trasporto, gestiti in regime di concessione da aziende pubbliche e private, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, ai fini della determinazione del contributo di cui alla medesima legge;

Viste le istanze del 30 settembre 1991, con le quali l'azienda ALA - VIT di Caltanissetta chiede che le autolinee extraurbane, Caltanissetta - Serradifalco - Mussomeli con diramazione per Campofranco "S. Cataldo - stazione S. Cataldo - Caltanissetta" e "S. Cataldo - Sanatorio Dubini - Caltanissetta", classificate nel D.A. numero 207 come servizi extraurbani con velocità commerciale fino a 60 km/h, ristrutturate a seguito del D.A. n. 192/2 Tr dell'1 giugno 1991 in:

1) Serradifalco - S. Cataldo - Sanatorio Dubini - Caltanissetta con diramazione per Borgata Palo e Miniera Bosco/Stincone;

2) Caltanissetta - stazione S. Cataldo - San Cataldo - S.P. 29 - Caltanissetta con deviazione per S. Rosalia;

Vengano classificate, ai soli fini dei contributi, autolinee suburbane avendo le caratteristiche di cui all'art. 9 della legge regionale n. 68/83 e al punto 2 del D.A. n. 207 del 27 giugno 1984;

Visti gli atti relativi in possesso dell'Assessorato;

Considerato che la richiesta dell'azienda ALA - VIT s.r.l. è accoglibile in quanto sussistono i requisiti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 68/83 e del punto 2) del D.A. n. 207 del 27 giugno 1984, per la classificazione delle suddette autolinee, ai soli fini dell'ammissione ai contributi, tra le autolinee suburbane;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e del punto 2) del D.A. n. 207 del 27 giugno 1984, le autolinee:

1) Serradifalco - S. Cataldo - Sanatorio Dubini - Caltanissetta con diramazione per Borgata Palo e Miniera Bosco Stincone;

2) Caltanissetta - stazione S. Cataldo - San Cataldo - S.P. 29 - Caltanissetta con deviazione per S. Rosalia.

Gestite dall'azienda ALA - VIT s.r.l. di Caltanissetta, sono classificate, ai soli fini dei contributi di cui alla legge regionale medesima, con decorrenza 1 gennaio 1992, autolinee suburbane.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 19 dicembre 1991.

MERLINO