
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 ottobre 1988
G.U.R.S. 29 ottobre 1988, n. 47
Criteri per la determinazione delle tariffe massime e loro aggiornamento per parcheggi realizzati da privati.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, art. 6;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, art. 10;
Considerato che le tariffe e le modalità per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla citata legge 13 maggio 1987, n. 22, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema - tipo dei criteri e dei parametri determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere al riguardo utilizzando come parametri per la determinazione delle tariffe le seguenti voci:
C) = costo della costruzione, secondo il progetto approvato dal C.T.A.R. sulla base del prezziario regionale;
A) = anni di ammortamento;
N) = numero dei posti macchina realizzati nel parcheggio;
L) = lunghezza della macchina;
H) = ore per anno;
Ritenuto, pertanto:
che il prezzo orario massimo di un posto macchina viene determinato in base alla seguente formula:
P 1 = C x 2L x 2;
N x A x H
che il prezzo giornaliero massimo viene così determinato: P 2 = P 1 x 24 x 0,60;
che il prezzo mensile massimo viene così determinato: P 3 = P 2 x 30 x 0,60;
che il prezzo annuo massimo viene così determinato: P 4 = P 3 x 12 x 0,60;
Ritenuto, altresì, che le tariffe così determinate hanno validità su tutto il territorio della Regione Siciliana e per la durata di un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Ritenuto che le tariffe saranno revisionate annualmente con atto deliberativo del comune avuto riguardo al tasso di inflazione determinato dall'ISTAT;
Ritenuto, altresì, che l'aumento delle predette tariffe stabilito nella misura del 4%, entrerà in vigore dall'1 gennaio di ogni anno ed avrà validità sino alla fine di febbraio, data entro la quale il comune dovrà provvedere all'aggiornamento;
Ritenuto, infine, che in caso di mancato adempimento del comune, con decorrenza 1° marzo di ogni anno, l'aumento verrà elevato del 5%;
Decreta:
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 e art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, le tariffe previste nelle convenzioni da stipulare tra i comuni e i privati per la realizzazione di parcheggi sono determinate in base ai parametri di cui in narrativa.