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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 1988

G.U.R.S. 29 ottobre 1988, n. 47

Criteri per la determinazione delle tariffe massime e loro aggiornamento per parcheggi realizzati da privati.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, art. 6;

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, art. 10;

Considerato che le tariffe e le modalità per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla citata legge 13 maggio 1987, n. 22, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema - tipo dei criteri e dei parametri determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere al riguardo utilizzando come parametri per la determinazione delle tariffe le seguenti voci:

C) = costo della costruzione, secondo il progetto approvato dal C.T.A.R. sulla base del prezziario regionale;

A) = anni di ammortamento;

N) = numero dei posti macchina realizzati nel parcheggio;

L) = lunghezza della macchina;

H) = ore per anno;

Ritenuto, pertanto:

che il prezzo orario massimo di un posto macchina viene determinato in base alla seguente formula:

P 1 = C x 2L x 2;

N x A x H

che il prezzo giornaliero massimo viene così determinato: P 2 = P 1 x 24 x 0,60;

che il prezzo mensile massimo viene così determinato: P 3 = P 2 x 30 x 0,60;

che il prezzo annuo massimo viene così determinato: P 4 = P 3 x 12 x 0,60;

Ritenuto, altresì, che le tariffe così determinate hanno validità su tutto il territorio della Regione Siciliana e per la durata di un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

Ritenuto che le tariffe saranno revisionate annualmente con atto deliberativo del comune avuto riguardo al tasso di inflazione determinato dall'ISTAT;

Ritenuto, altresì, che l'aumento delle predette tariffe stabilito nella misura del 4%, entrerà in vigore dall'1 gennaio di ogni anno ed avrà validità sino alla fine di febbraio, data entro la quale il comune dovrà provvedere all'aggiornamento;

Ritenuto, infine, che in caso di mancato adempimento del comune, con decorrenza 1° marzo di ogni anno, l'aumento verrà elevato del 5%;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 e art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, le tariffe previste nelle convenzioni da stipulare tra i comuni e i privati per la realizzazione di parcheggi sono determinate in base ai parametri di cui in narrativa.

Art. 2

Le tariffe di cui all'art. 1 hanno la validità di 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Le tariffe saranno aggiornate annualmente in base alle prescrizioni di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 ottobre 1988.

MERLINO