
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 1987
G.U.R.S. 8 agosto 1987, n. 34
Elenco dei comuni ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, ed obbligati a provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1113 del 17 dicembre 1953, modificato con il D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981;
Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22;
Considerato che è necessario formulare ed approvare l'elenco dei comuni che presentano problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo per le finalità previste dal 3° comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 22/87;
Viste le istanze presentate entro il termine stabilite dal citato 3° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1987, e cioè entro il 15 giugno 1987;
Ritenuto che la sussistenza di problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo possa considerarsi verificata nei comuni che:
a) siano sede di azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo;
b) siano inclusi negli elenchi di cui al R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 o siano stati riconosciuti località turistica con decreto dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
c) siano dotati di attrezzature alberghiere con una ricettività totale non inferiore a 400 posti letto;
d) dispongano di un terminale marittimo od aereo di linee di collegamento con località turistiche;
e) ricadono anche parzialmente nel territorio dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie di cui all'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Decreta:
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E' approvato l'elenco dei comuni, suddivisi per provincia, che vengono ammessi ai benefici della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, in relazione alle esigenze del turismo:
Provincia di Agrigento
1) Lampedusa e Linosa;
2) Porto Empedocle;
Provincia di Catania
1) Nicolosi;
2) Pedara;
3) Sant'Alfio;
4) Trecastagni;
Provincia di Messina
1) Ali Terme;
2) Capo d'Orlando;
3) Castel di Lucio;
4) Francavilla di Sicilia;
5) Floresta;
6) Giardini Naxos;
7) Leni;
8) Letojanni
9) Malfa;
10) Pettineo;
11) Reitano;
12) S. Alessio Siculo;
13) S. Marina Salina;
14) Taormina;
15) Terme Vigliatore;
16) Tortorici;
17) S. Stefano di Camastra;
Provincia di Palermo
1) Cefalù;
2) Petralia Soprana;
3) Petralia Sottana;
Provincia di Siracusa
1) Noto;
Provincia di Trapani
1) Pantelleria.
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I suelencati comuni, entro 150 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.
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