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N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE

COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 1987

G.U.R.S. 8 agosto 1987, n. 34

Elenco dei comuni ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, ed obbligati a provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 1113 del 17 dicembre 1953, modificato con il D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981;

Vista la legge regionale 13 maggio 1987, n. 22;

Considerato che è necessario formulare ed approvare l'elenco dei comuni che presentano problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo per le finalità previste dal 3° comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 22/87;

Viste le istanze presentate entro il termine stabilite dal citato 3° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1987, e cioè entro il 15 giugno 1987;

Ritenuto che la sussistenza di problemi di congestione del traffico in relazione alle attività del turismo possa considerarsi verificata nei comuni che:

a) siano sede di azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo;

b) siano inclusi negli elenchi di cui al R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 o siano stati riconosciuti località turistica con decreto dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

c) siano dotati di attrezzature alberghiere con una ricettività totale non inferiore a 400 posti letto;

d) dispongano di un terminale marittimo od aereo di linee di collegamento con località turistiche;

e) ricadono anche parzialmente nel territorio dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie di cui all'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Decreta:

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Art. 1

E' approvato l'elenco dei comuni, suddivisi per provincia, che vengono ammessi ai benefici della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, in relazione alle esigenze del turismo:

Provincia di Agrigento

1) Lampedusa e Linosa;

2) Porto Empedocle;

Provincia di Catania

1) Nicolosi;

2) Pedara;

3) Sant'Alfio;

4) Trecastagni;

Provincia di Messina

1) Ali Terme;

2) Capo d'Orlando;

3) Castel di Lucio;

4) Francavilla di Sicilia;

5) Floresta;

6) Giardini Naxos;

7) Leni;

8) Letojanni

9) Malfa;

10) Pettineo;

11) Reitano;

12) S. Alessio Siculo;

13) S. Marina Salina;

14) Taormina;

15) Terme Vigliatore;

16) Tortorici;

17) S. Stefano di Camastra;

Provincia di Palermo

1) Cefalù;

2) Petralia Soprana;

3) Petralia Sottana;

Provincia di Siracusa

1) Noto;

Provincia di Trapani

1) Pantelleria.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1 del D.A. 20 ottobre 1989.

Art. 2

I suelencati comuni, entro 150 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono provvedere alla programmazione e localizzazione delle infrastrutture e/o impianti per la sosta, il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli.

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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 luglio 1987.

PETRALIA