
ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 giugno 1995
G.U.R.S. 16 settembre 1995, n. 47
Costi economici standardizzati per le autolinee, distinte per tipo di servizio, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, da valere per l'anno 1994.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di servizio;
Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;
Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Sentite le organizzazioni sindacali FILT - CGIL, FIT - CISL, CISAL e CISNAL;
Ritenuto conseguentemente di dovere fissare, per l'anno 1994, il costo economico standardizzato, ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specificate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, distinte per tipo di servizio di cui all'art. 9 della medesima legge da valere per l'anno 1994, sono stabiliti nella misura di cui al prospetto sotto riportato:
Al costo economico standardizzato relativo al servizio urbano fino a 100.000 abitanti è apportato il correttivo C3 nella misura L./Km. di seguito specificato:
SERVIZIO URBANO FINO A 100.000 AB. CORRETTIVO C3 Numero abitanti C3 L./Km. Fino a 30.000 0,90 - 450 Oltre 30.000 e fino a 100.000 1,03 + 134Si riportano di seguito i comuni distinti per numero di abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT/GURI n. 146 del 24 giugno 1993.
Oltre 30.000 fino a 100.000 Adrano Avola Acireale Bagheria Agrigento Barcellona Pozzo di Gotto Alcamo Caltagirone Augusta Caltanissetta Canicattì Misterbianco Castelvetrano Modica Favara Paternò Gela Ragusa Licata Sciacca Marsala Trapani Mazara del Vallo Vittoria Milazzo Oltre 100.000 fino a 300.000 Messina Siracusa Oltre 300.000 fino a 650.000 Catania Oltre 650.000 Palermo
Per ogni variazione di mezzo scatto rispetto al valore medio degli scatti di anzianità del personale conducente di linea assunto come standard (3 scatti) sarà apportato ai costi di cui all'art. 1 un correttivo nella misura L./Km. appresso indicata:
Al costo economico standardizzato di cui all'art. 1 relativo al servizio extraurbano con Vc < 60 Km./h verrà applicato il correttivo C2 nella misura di seguito riportata:
SERVIZIO EXTRAURBANO CON Vc < 60 Km./h CORRETTIVO C2 Velocità commerciale Correttivo C2 L./Km. Fino a 45 Km./h 1,00 0,00 Oltre 45 Km./h 0,90 - 283
L'ammortamento degli autobus è determinato limitatamente a quelli presenti nell'autoparco aziendale aventi età non superiore a 10 anni ivi compreso l'anno di prima immatricolazione (immatricolati nuovi di fabbrica dopo l'1 gennaio 1985, in servizio di linea regionale o comunale), a rate costanti e prendendo come riferimento i seguenti parametri:
a) periodo di ammortamento: 10 anni;
b) capitale da ammortizzare: pari al valore medio ponderale dei prezzi di listino vigenti nell'anno di prima immatricolazione dell'autobus standard, esclusa IVA, per ciascuno dei tipi di servizio di cui all'art. 9, legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
c) tasso di interesse: pari al valore medio del "prime rate" calcolato nel periodo tra il 1º gennaio dell'anno di prima immatricolazione ed il 31 dicembre 1994.
La rata di ammortamento come sopra determinata, sarà decurtata in conformità a quanto previsto dalla tabella "c" allegata alla legge regionale n. 68/83 dei contributi e/o agevolazioni che l'azienda ha ottenuto per l'acquisto di ciascun autobus.
La detrazione sarà quantificata con i seguenti criteri:
1) per i contributi in conto capitale, essa sarà pari alla misura percentuale del contributo ottenuto (75%);
2) per i mutui di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, come modificato dalla legge regionale n. 30/91, essa verrà assimilata a quella corrispondente ad un contributo in conto capitale equivalente al 30% dell'ammontare del mutuo ottenuto.
Per gli autobus di lunghezza inferiore a mt. 7,50 si prescinderà dalla determinazione dell'onere dell'ammortamento in quanto l'entità della voce ammortamento può ritenersi dello stesso ordine di grandezza delle economie che l'impiego di tale autobus corto comporta in altre voci di spesa (spese di trazione, tasse, assicurazione, ricovero, lavaggio e manutenzione, etc.) che sono state calcolate con riferimento all'autobus standard di tipo lungo (11,80 - 12 m.).
Per gli altri autobus di lunghezza diversa da quella standard il costo dell'ammortamento verrà corretto con i seguenti parametri rispetto a quello determinato per l'autobus standard:
- autobus snodato (17,40 - 18,00 m.) 1,20 - autobus normale (10,30 - 10,80 m.) 0,90 - autobus medio ( 8,60 - 9,70 m.) 0,80 - autobus corto ( 7,50 - 7,70 m.) 0,65Le quote di ammortamento che concorrono alla determinazione del costo standard totale, distinte per tipi di autobus e di servizio, sulle quali operare le relative detrazioni, sono le seguenti:
La quota di ammortamento degli impianti fissi, da sommare ai costi determinati con le modalità indicate nei precedenti articoli, è fissata in L. 44 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto a quelle aziende che, nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1994, abbiano riportato tale voce di costo. La misura complessiva della quota di ammortamento relativa agli impianti fissi non potrà comunque eccedere l'ammontare della somma esposta nel bilancio consuntivo a tale titolo.
Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà incrementato per ogni chilometro di percorrenza di una quota per spese generali, distinta per le seguenti fasce di dimensione aziendale, pari a lire:
Dimensione aziendale Quota spese generali (L./Km.) - fino a 600.000 Km. 200 - da 600.001 a 5.000.000 Km. 240 - oltre 5.000.000 Km. 270
Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato sulla base del ricavo effettivo della azienda e sulla base dell'aliquota minima copertura ricavi/costi, stabilita nella misura del 45% per tutti i tipi di servizi urbani e nella misura del 50% per i servizi suburbani ed extraurbani, da applicarsi sul costo standard totale e, comunque, tra i suddetti ricavi, verrà assunto "il maggiore".
Per il calcolo del contributo, in applicazione degli articoli precedenti, verrà utilizzato il prospetto "modello A" che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 23 giugno 1995.
ORDILE
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti alla nota n. 394 del 28 giugno 1995.