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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2002

G.U.R.S. 26 luglio 2002, n. 34

Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;

Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;

Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;

Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni recepite;

Ritenuto di individuare le tipologie di imprese turistiche con riferimento alla molteplicità dei segmenti di cui si compone l'offerta turistica siciliana;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:

A) attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);

B) attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;

C) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);

D) attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;

E) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio.

Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golfi e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;

F) attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alla eno-gastronomia tipica siciliana;

G) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

Art. 2

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n. 2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'A.A.P.I.T. competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 6 giugno 2002.

CASCIO