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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 2004

G.U.R.S.

19 novembre 2004, n. 50

Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo regionale degli accompagnatori turistici.

L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";

Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di accompagnatore turistico ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti all'albo regionale degli accompagnatori turistici;

Considerato che l'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004 prevede che l'iscrizione all'albo di cui trattasi è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore da conseguirsi con la frequenza di appositi corsi, organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame, ferma restando la validità delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico, rilasciate alla data del 22 maggio 2004 di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04 nel territorio della Regione;

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo regionale degli accompagnatori turistici.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

In conformità all'art. 4 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione all'albo di cui al superiore art. 1 è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore.

L'abilitazione di cui al comma precedente si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame.

I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04, è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.

Art. 3

Modalità di espletamento dei corsi

Con successivo decreto saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dei corsi di cui al superiore art. 2, previsti dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 8/2004.

Art. 4

Validità abilitazioni

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/04, restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data del 22 maggio 2004 nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 5

Tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale degli accompagnatori turistici, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 6

Vigilanza

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni e gli enti gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 7

Sanzioni

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con proprio decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché delle contravvenzioni elevate ai sensi del precedente articolo 6, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

La sospensione viene disposta da 1 a 6 mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/04.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Palermo, 14 ottobre 2004.

GRANATA