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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 1997

G.U.R.S. 6 dicembre 1997, n. 69

Costi economici standardizzati per le autolinee, distinte per tipo di servizio, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, da valere per l'anno 1996.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto, di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di servizio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 26 settembre 1997;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere fissare, per l'anno 1996, il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specificate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, distinte per tipo di servizio di cui all'art. 9 della medesima legge per l'anno 1996, sono stabiliti nella misura di cui al prospetto sotto riportato:

(*) In questa fascia sono compresi i comuni di provincia anche se con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti.

Si riportano di seguito i comuni distinti per numero di abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1993.


Oltre 30.000 fino a 100.000    Adrano              Avola
                               Acireale            Bagheria
                               Agrigento           Barcellona Pozzo di Gotto
                               Alcamo              Caltagirone
                               Augusta             Caltanissetta
                               Canicattì           Misterbianco
                               Castelvetrano       Modica
                               Favara              Paternò
                               Gela                Ragusa
                               Licata              Sciacca
                               Marsala             Trapani
                               Mazara del Vallo    Vittoria
                               Milazzo
Oltre 100.000 fino a 300.000                        Messina
                                                    Siracusa
Oltre 300.000 fino a 650.000                        Catania
Oltre 650.000                                       Palermo
Art. 2

Per ogni variazione di mezzo scatto rispetto al valore medio degli scatti di anzianità del personale conducente di linea assunto come standard (3 scatti) sarà apportato ai costi di cui all'art. 1 un correttivo nella misura L/Km. appresso indicata:

Art. 3

Gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e/o alla locazione finanziaria del materiale rotabile necessario all'esercizio sono determinati limitatamente agli autobus presenti negli autoparchi aziendali pubblici e privati aventi età non superiore a 10 anni ivi compreso l'anno di prima immatricolazione (immatricolati nuovi di fabbrica dopo l'1 gennaio 1987, in servizio pubblico di linea regionale o comunale), con il criterio delle rate costanti e prendendo come riferimento i seguenti parametri:

a) periodo di ammortamento e/o locazione finanziaria: 10 anni;

b) capitale da ammortizzare: pari al valore medio ponderale dei prezzi di listino vigenti nell'anno di prima immatricolazione dell'autobus standard, esclusa IVA, per ciascuno dei tipi di servizio di cui all'art. 9, legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

c) tasso di interesse, pari al valore medio del "prime rate" calcolato nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno di prima immatricolazione ed il 31 dicembre 1996.

L'onere finanziario, come sopra determinato, sarà decurtato in conformità a quanto previsto dalla tabella "c" allegata alla legge regionale n. 68/83 dei contributi e/o agevolazioni che l'Azienda ha ottenuto per l'acquisto di ciascun autobus.

La detrazione sarà quantificata con i seguenti criteri:

1) per i contributi in conto capitale, essa sarà pari alla misura percentuale del contributo ottenuto (75%);

2) per i mutui di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, come modificato dalla legge regionale n. 30/91, essa verrà assimilata a quella corrispondente ad un contributo in conto capitale equivalente al 30% dell'ammontare del mutuo ottenuto.

Per gli autobus di lunghezza inferiore a m. 7,50 si prescinderà dalla determinazione dell'onere dell'ammortamento in quanto l'entità della voce ammortamento può ritenersi dello stesso ordine di grandezza delle economie che l'impiego di tale autobus corto comporta in altre voci di spesa (spese di trazione, tasse, assicurazione, ricovero, lavaggio e manutenzione, etc.) che sono state calcolate con riferimento all'autobus standard.

Per gli altri autobus di lunghezza diversa da quello standard il costo dell'ammontare tipo lungo (11,80 - 12,00 m).verrà corretto con i seguenti parametri rispetto a quello determinato per l'autobus standard:


- autobus snodato (17,40 - 18,00 m)               1,20
- autobus normale (10,30 - 10,80 m)               0,90
- autobus medio   ( 8,60 -  9,70 m)               0,80
- autobus corto   ( 7,50 -  7,70 m)               0,65
Le quote di ammortamento che concorrono alla determinazione del costo standard totale, distinte, per tipo di autobus e di servizio, sulle quali operare le relative detrazioni, sono le seguenti:

Art. 4

La quota di ammortamento degli impianti fissi, da sommare ai costi determinati con le modalità indicate nei precedenti articoli, è fissata in L. 54 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto a quelle aziende che, nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1996, abbiano riportato tale voce di costo. La misura complessiva della quota di ammortamento relativa agli impianti fissi non potrà comunque eccedere l'ammontare della somma esposta nel bilancio consuntivo a tale titolo.

Art. 5

Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà incrementato per ogni chilometro di percorrenza di una quota per spese generali distinta per le seguenti fasce dimensionali, pari a lire:


                                         Quota spese generali (L./Km.)
- fino a 750.000 Km.                                  200
- da 750.001 a 5.000.000 Km.                          240
- oltre 5.000.000 Km.                                 270
Art. 6

Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato sulla base delle aliquote minime di copertura ricavi/costi:

- 45% per i servizi urbani;

- 50% per i servizi suburbani e per i servizi extraurbani con Vc < 60 Km./h

- 60% per i servizi extraurbani con Vc > 60 Km./h.

Art. 7

Per il calcolo del contributo, in applicazione degli articoli precedenti, verrà utilizzato il prospetto "modello A" che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 2 ottobre 1997.

STRANO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con nota n. 711 del 16 ottobre 1997.

Allegato

Mod. A

                         LEGGE REGIONALE N. 68/93, ARTT. 4 E 10
                            CONTRIBUTO CONSUNTIVO 1996
Azienda .......................                 Sede: ......................
(a) - Percorrenza annua                         Anzianità media
      effettiva Km.: ................           conducente .................
1. Costo standard del lavoro e di trazione
1.01 Servizio urbano fino
a 100.000 abitanti
Fino a 30.000 abitanti     km. .... x L./KM. [4.450 + (* ....)] = L. .......
Da 30.000 a 100.000 abit.  km. .... x L./KM. [5.285 + (* ....)] = L. .......
1.02 Servizio urbano
da 100.001 a 300.000 abit. km. .... x L./KM. [5.737 + (* ....)] = L. .......
1.03 Servizio urbano
da 300.001 a 650.000 abit. km. .... x L./KM. [6.311 + (* ....)] = L. .......
1.04 Servizio urbano
oltre 650.000 abit.        km. .... x L./KM. [6.598 + (* ....)] = L. .......
1.05 Servizio suburbano    km. .... x L./KM. [4.625 + (* ....)] = L. .......
1.06 Servizio extraurbano
Vc < 60 Km./h
Fino a 45 km./h            km. .... x L./KM. [3.162 + (* ....)] = L. .......
Oltre a 45 km./h           km. .... x L./KM. [2.846 + (* ....)] = L. .......
1.07 servizio extraurbano
Vc > 60 Km./h              km. .... x L./KM. [2.020 + (* ....)] = L. .......
           Totale costo standard del lavoro e trazione      (b) = L.  ......
* Inserire il valore C1 corrispondente all'anzianità media dei conducenti
**  In questa fascia sono compresi i comuni capoluogo di provincia anche se
con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti.
2. Costo standard dell'ammortamento
2.01 Materia rotabile                                       (c) = L.  ......
2.02 Impianti fissi valore standard [L./Km.. 54 x (a)           = L.  ......
2.03 Impianti fissi quota iscritta in bilancio anno 1996        = L.  ......
2.04 Impianti fissi valore da assumere
     (N.B. è il minore tra 2.02 2.03)                       (d) = L.  ......
                           Totale (e) = (c) + (d)           (e) = L.  ......
3. Costo standard per le spese generali
         L./KM. .........x (a) .............                (f) = L.  ......
4. Costo standard totale (b + e +f)                         (g) = L.  ......
                                                            (h) = L.  ......
5. Ricavo presunto
   Servizi urbani 45% del costo standard totale
   Servizi suburbani ed extraurbani con Vc < 60 Km./h 50%
   Servizi extraurbani con Vc > 60 Km./h 60%
N.B. per aziende aventi più servizi l'aliquota è così calcolata:
[Km. servizi  urbani x 0,45 + Km. servizi suburbani ed extraurbani con Vc < 60
Km./h 50% + Servizi extraurbani con Vc > 60 Km./h x 0,60]/a
6. Contributo consuntivo (g) - (h) = L. ........
                                       IL COMPILATORE
                       ........................................